F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 12/ CSA del 12 novembre 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 93/CSA del 7 febbraio 2019 (dispositivo) RICORSO DELL’U.S. CATANZARO 1929 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CATANZARO/CASERTANA DEL 27.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 164/DIV del 28.01.2019) RICORSO DELL’U.S. CATANZARO 1929 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. RIGGIO CRISTIAN SEGUITO GARA CATANZARO/CASERTANA DEL 27.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 164/DIV del 28.01.2019)

RICORSO DELL’U.S. CATANZARO 1929 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CATANZARO/CASERTANA DEL 27.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 164/DIV del 28.01.2019)

 

RICORSO DELL’U.S. CATANZARO 1929 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. RIGGIO CRISTIAN SEGUITO GARA CATANZARO/CASERTANA

DEL  27.01.2019  (Delibera  del  Giudice  Sportivo  presso  la  Lega  Italiana  Calcio  Professionistico  – Com. Uff. n. 164/DIV del 28.01.2019)

 

La Società in epigrafe ha proposto reclamo avverso la delibera innanzi indicata, contestandone i presupposti applicativi in fatto e in diritto. In particolare, la sanzione dell'ammenda trova il suo presupposto nella circostanza riferite nel referto dei collaboratori della Procura Federale, che attestavano che i sostenitori della società reclamante gettavano oggetti vari, certamente muniti  di idoneità  contundente.

Nel reclamo la società in definitiva non scalfisce la storicità della condotta, tendendo a ridimensionarne l'oggettiva portata e l'attitudine lesiva.

L'argomento risulta, invero, privo di pregio, tra l'altro proprio per il profilo indicato nel reclamo, atteso che non si può considerare astrattamente inidoneo a produrre lesioni il lancio degli oggetti specificamente descritti nel rapporto.

Quanto alla sanzione a carico del calciatore Riggio, va preliminarmente respinta l'eccezione di validità del rapporto redatto dal collaboratore della Procura federale, privo di legittimazione, ad avviso dalla reclamante, all'intervento per episodi che si svolgono nel campo di gioco. In realtà, al più, detta limitazione è rilevante per fatti connessi allo svolgimento tecnico della gara, ma non assume alcun rilievo quando, come nel caso di specie, il Riggio - a gara terminata - poneva in essere la condotta incriminata, colpendo con uno schiaffo il calciatore avversario, di cui al referto. In tali ipotesi, di là dal riferimento spaziale dell'evento, si è certamente fuori dell'ambito della fase tecnica del gioco, con piena competenza del collaboratore a svolgere compiti di supporto e segnalazione.

Nel merito, la sanzione appare correttamente e congruamente comminata.

Per questi motivi la C.S.A., respinge i ricorsi come sopra proposti dalla società U.S. Catanzaro 1929 di Catanzaro.

Dispone addebitarsi le tasse reclamo.

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