F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 12/ CSA del 12 novembre 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 93/CSA del 7 febbraio 2019 (dispositivo) RICORSO DEL SIG. MODESTO FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CATANIA/RENDE DEL 27.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 164/DIV del 28.01.2019)

RICORSO  DEL  SIG.  MODESTO  FRANCESCO  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA  PER  2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CATANIA/RENDE DEL 27.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 164/DIV del 28.01.2019)

 

Il sig. Francesco Modesto, allenatore della squadra Rende calcio 1968 S.r.l. ha proposto appello avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico del 28.1.2019, con la quale  il predetto  è  stato sanzionato  con due  giornate  di squalifica effettive per il comportamento dallo stesso tenuto nei confronti dell’arbitro in occasione della partita tra il Rende ed il Catania del 27.1.2019.

In particolare il predetto allenatore, dopo che l’arbitro aveva fischiato il termine della gara, cercava di avvicinarsi minacciosamente allo stesso, non riuscendovi solo perché  trattenuto dai  suoi collaboratori.

Nell’occasione lo stesso profferiva frasi offensive nei confronti del direttore di gara.

Nel motivo di appello la parte ha sostenuto di non aver insultato il direttore di gara avendo solo manifestato una critica del suo operato senza trascendere in toni offensivi.

In ogni caso, le frasi riportate dall’arbitro sono, a dire dell’appellante, oramai entrate nel comune linguaggio, tanto da non costituire alcuna offesa al predetto.

Osserva la Corte.

In realtà la soggettiva ricostruzione fattuale offerta dall’appellante non si conforma alla valenza probatoria privilegiata che assume il referto arbitrale.

Né può essere condivisa la tesi, avanzata nell’atto di appello, circa dell’uso gergale e comune delle frasi riportate nel referto arbitrale.

In realtà, le modalità ed il tempo in cui le stesse sono state profferite, in uno con il comportamento oggettivamente minaccioso tenuto dall’appellante, ne connotano una sicura ed obiettiva valenza offensiva nei confronti dell’arbitro.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso, come sopra proposto dal sig. Modesto Francesco. Dispone  addebitarsi  la  tassa reclamo.

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