F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 12/ CSA del 12 novembre 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 93/CSA del 7 febbraio 2019 (dispositivo) RICORSO DELL’A.S. LUCCHESE LIBERTAS 1905 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.06.2019 INFLITTA AL SIG. FAVARIN GIANCARLO SEGUITO GARA LUCCHESE/ALESSANDRIA DEL 27.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 164/DIV del 28.1.2019)

RICORSO DELL’A.S. LUCCHESE LIBERTAS 1905 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.06.2019  INFLITTA  AL  SIG.  FAVARIN  GIANCARLO  SEGUITO  GARA  LUCCHESE/ALESSANDRIA  DEL 27.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 164/DIV del 28.1.2019)

 

Il Giudice Sportivo presso la Lega italiana calcio professionistico ha inflitto, al sig. Giancarlo Favarin, allenatore della Lucchese Libertas 1905 S.r.l., la sanzione della squalifica sino al 30.6.2019 per i fatti posti in essere in occasione della gara tra La Lucchese Libertas e la U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l. (a socio unico) del giorno 27.1.2019.

In particolare il direttore di gara ha rilevato che il predetto nel corso della gara proferiva espressioni blasfeme, incitando un calciatore della Lucchese a “paccare le gambe” ad un avversario.

Allontanato dal terreno di giuoco si contrapponeva verbalmente con un tesserato della squadra avversaria per poi colpirlo con una testata al volto e facendolo, così, cadere a terra.

Avverso l’indicata sanzione la soc. Lucchese Libertas 1905 srl ha avanzato reclamo.

L’appellante non ha contestato la dinamica del fatto, segnala solo che l’allenatore della società Lucchese Libertas 1905 S.r.l., invero, è stato oggetto di plurime espressioni ingiuriose e minacciose rivolte, allo stesso ed alla signora Marcella Ghilardi, dal sig. Gaetano Mancino, allenatore in seconda dell’Alessandria.

Per tali ragioni la società appellante ha chiesto di annullare o ridurre la squalifica. Osserva la Corte.

La tesi dell’appellante non può essere condivisa.

Risulta dal referto arbitrale come il sig. Giancarlo Favarin, nel corso della gara ha posto in essere plurime condotte in contrasto con le previsioni del codice, proferendo espressioni blasfeme ed incitando un proprio calciatore a porre in essere un comportamento oltremodo violento.

In ultimo ha colpito al volto con una testata l’allenatore in seconda della squadra avversaria.

Ebbene, tale comportamento non può essere giustificato, né temperato, quale reazione del predetto alle minacce ed alle ingiurie allo stesso asseritamente rivolte da un avversario.

L’azione violenta posta in essere dal sig. Favarin ha costituito, certamente, un comportamento ritorsivo assolutamente non consentito a cui devono aggiungersi le condotte già segnalate dal direttore di gara e sopra riportate.

Per tali ragioni la sanzione irrogata risulta adeguata al fatto posto in essere contestato e l’appello deve esser respinto.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla  società  A.S.  Lucchese Libertas 1905 di Lucca.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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