F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 13/ CSA del 12 novembre 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 102/CSA del 22 febbraio 2019 (dispositivo) RICORSO DELL’A.S. GUBBIO 1910 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA A.J. FANO/GUBBIO DEL 2.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 172/DIV del 5.02.2019)

RICORSO DELL’A.S. GUBBIO 1910 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA A.J. FANO/GUBBIO DEL 2.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 172/DIV del 5.02.2019)

 

La AS Gubbio ha interposto reclamo avverso la decisione resa in primo grado dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico e pubblicata con Com. Uff. n. 172 del 5.02.2019, a seguito della quale è stata inflitta alla società ricorrente la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 “perché propri sostenitori, in campo avverso, al termine della gara rivolgevano ad alcuni calciatori di colore della squadra avversaria insulti razzisti e cori di scherno”.

Avverso detta decisione la società reclamante, dopo avere ampiamente articolato le proprie doglianze, chiedeva alla Corte adita, previo riconoscimento dell’inapplicabilità dell’art. 11 del CGS al caso di specie ovvero, in via gradata, previo riconoscimento dell’esimente di cui all’art. 13 del C.G.S., di voler revocare e/o annullare la sanzione dell’ammenda o, in via subordinata, di ridurla nella misura  di giustizia.

Sostanzialmente la A.S. Gubbio motivava tali richieste evidenziando che la condotta sanzionata è stata posta in essere da pochi tifosi – una decina su un totale di circa 130 al seguito della squadra - al termine della gara come è stata descritta dai collaboratori della Procura Federale e, pertanto, non era idonea ad integrare la fattispecie “comportamenti discriminatori” prevista dall’art. 11 del C.G.S. dove è espressamente stabilito che le società sportive rispondono a titolo di responsabilità oggettiva non per tutti i cori e/o insulti, ma solo ed esclusivamente per quelli che, per dimensione e percezione, costituiscono concreti comportamenti discriminatori della tifoseria e non invece per singole o isolate offese. Oltretutto, l’odierna reclamante precisava che, trattandosi di una gara disputata fuori casa, non era stato possibile effettuare alcun intervento, come invece avrebbe potuto fare se si fosse trattato di una gara disputata nel proprio stadio dove sarebbero intervenuti i propri addetti.

I motivi di gravame illustrati dalla società appellante, a giudizio di questa Corte, non sono meritevoli di accoglimento e, pertanto, il reclamo va rigettato per i motivi di seguito illustrati.

In particolare, si osserva che, se da un lato, effettivamente, il caso di specie non può essere ricondotto alla fattispecie disciplinata dall’art. 11 del C.G.S., in quanto i cori discriminatori intonati all’indirizzo dei calciatori del Fano non sono stati connotati dai requisiti di percezione e dimensione previsti dalla norma richiamata ai fini della sua configurabilità, cionondimeno detti cori costituiscono incontestabilmente una condotta antigiuridica e disciplinarmente rilevante, la quale si pone in contrasto con i basilari principi di lealtà, correttezza e probità che permeano l’ordinamento sportivo nel suo complesso, con la conseguenza che la condotta medesima possa e debba essere sanzionata in forza dell’art. 4, comma 3, del C.G.S., il quale prevede la responsabilità oggettiva delle società per il comportamento dei propri sostenitori, sia sul proprio campo che su quello delle società ospitanti. Da quest’ultimo inciso discende, altresì, l’irrilevanza della deduzione difensiva relativa all’impossibilità di intervenire da parte del Gubbio in quanto società ospitata.

Quanto sopra argomentato, trova, altresì, conferma nella decisione del Giudice Sportivo che ha inflitto la sola sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 e non quella prevista dall’art. 11 del C.G.S. (obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori).

Posto, dunque, che i cori in questione sono stati effettivamente intonati, così come rilevato dai collaboratori della Procura Federale in occasione della gara, e che gli stessi hanno indubbiamente natura discriminatoria, occorre rilevare che non può essere riconosciuta la ricorrenza dell’esimente di cui all’art. 13 del C.G.S., così come invece ritenuto dalla reclamante, in quanto non si sono verificate congiuntamente tre delle circostanze ivi previste, avendo la società medesima al più assolto esclusivamente a quella di cui alla lettera a) della norma citata.

Alla luce di tutto quanto sopra, la Corte ritiene il provvedimento impugnato immune da censure e la sanzione congrua in relazione alla indubbia gravità del comportamento posto in essere dai sostenitori del Gubbio.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Gubbio 1910 di Gubbio (Perugia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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