RICORSO DEL SIG. MURANTE STEFANO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A TUTTO IL 15.03.2019 E AMMENDA DI € 1.000,00 AL SIG. MURANTE STEFANO INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA VIRTUS ENTELLA/PRO VERCELLI DEL 13.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 186/DIV del 14.02.2019) Il signor Murante Stefano ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico pubblicata sul Com. Uff. n. 186/DIV del 14.2.2019, con la quale, a seguito della gara Virtus Entella/Pro Vercelli del 13.2.2019, sono state inflitte al reclamante le seguenti sanzioni: – inibizione a tutto il 15.03.2019 e ammenda di € 1.000,00 (mille) “per comportamento gravemente e reiteratamente offensivo al termine del primo tempo di gara verso la terna arbitrale (r.A.A.)”.

Il signor Murante Stefano ha proposto reclamo  avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico pubblicata sul Com. Uff. n. 186/DIV del 14.2.2019, con la quale, a seguito della gara Virtus Entella/Pro Vercelli del 13.2.2019, sono state inflitte al reclamante le seguenti sanzioni:

- inibizione a tutto il 15.03.2019 e ammenda di € 1.000,00 (mille) "per comportamento gravemente e reiteratamente offensivo al termine del primo tempo di gara verso la terna  arbitrale (r.A.A.)".

Il reclamante nel ricorso presentato ha chiesto, in accoglimento del reclamo, l’annullamento o la riduzione della sanzione inflitta in quanto al momento dei fatti in cui tutti i tesserati e la terna arbitrale stavano facendo ritorno negli spogliatoi, lo stesso Murante Stefano ha cercato in tutti i modi non solo di “calmare gli animi”, ma poi ha accettato la notifica del proprio allontanamento dal campo senza alcuna riserva o ulteriori pronunce di parole da parte sua nei confronti della terna arbitrale.

Questa Corte di Giustizia Federale esaminato il ricorso in oggetto, considerati i fatti come accaduti e come riportati nei rapporti ufficiali di gara, in accoglimento parziale del ricorso presentato, conferma l’inibizione come già inflitta e riduce la sanzione dell’ammenda ad € 500,00 (cinquecento).

Da una parte, infatti, le frasi ingiuriose proferite rivolte direttamente nei confronti dell’assistente, appaiono non solo intrinsecamente gravi ma in ordine alle stesse rileva ulteriormente la funzione del Murante di Dirigente accompagnatore.

Dall’altra vengono valutati complessivamente le condotte e la categoria di appartenenza del Murante stesso.

Tali comportamenti, pertanto, impongono, da una parte, la conferma della inibizione e, dall’altra, consentono la riduzione dell’ammenda.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza come sopra proposto dal sig. Murante Stefano riduce la sanzione dell’ammenda a € 500,00.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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