F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0014/CSA del 18 ottobre 2019 – (U.S. AVELLINO 1912) n. 15/2019 – 2020 Registro Reclami N. 15/2019 REGISTRO RECLAMI. N. 0014/2019 REGISTRO DECISIONI

N. 15/2019 REGISTRO RECLAMI.

N. 0014/2019 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 15 del 2019, proposto dalla società U.S. Avellino 1912 avverso decisione merito gara Campionato Nazionale Under 17 Serie C Pianese/Avellino del 15.09.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 030/Campionati Giovanili del 17.09.2019).

per la riforma della decisione presso il Settore Giovanile e Scolastico di cui al Com. Uff. n. 030/Campionati Giovanili del 17.9.2019;

Visto il reclamo e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 3.10.2019 l’Avv. Del Vecchio; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il Giudice Sportivo decideva di sanzionare con la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3 la società U.S. Avellino 1912 a seguito della condotta tenuta nella partita del Campionato Nazionale Under 17 Serie C, girone D - 2019/2020, 2 giornata del girone di andata, Pianese/Avellino disputata in data 15.09.2019, e segnatamente per avere al 27° del secondo tempo effettuato una sostituzione, dopo che erano già state effettuate sostituzioni in tre momenti di gara (Com. Uff. n. 030/Campionati giovanili del 17.09.2019).

Avverso tale decisione, proponeva tempestivo reclamo la prefata Società U.S. Avellino 1912, rilevando: in fatto, un diverso svolgimento degli eventi, in quanto - secondo la reclamante - il provvedimento avverso cui si ricorre si baserebbe su un mero errore di trascrizione delle sostituzioni da parte del direttore di gara; che la sostituzione - secondo il referto di gara avvenuta al minuto 19 del secondo tempo - in realtà sarebbe avvenuta nell'intervallo tra primo e secondo tempo, vedendo l'ingresso in campo del numero 19 in distinta al posto del numero 2; che il direttore di gara avrebbe, quindi, commesso un errore di trascrizione; in diritto, che la condotta posta in essere dalla reclamante è rispettosa dell'art. 11 del Regolamento del Campionato (Comunicato Ufficiale n° 21 del 28/08/2019), in parte qua stabilisce che "ogni squadra, nelle gare in cui non sono previsti o non vengono effettivamente disputati i tempi supplementari, può effettuare le sostituzioni in tre momenti qualsiasi di gara oltre all’intervallo tra il primo e il  secondo  tempo "; che nella precedente gara disputata  dalla reclamante e in un'altra gara contestuale la citata norma era stata pienamente rispettata; in via istruttoria, richiedeva a questa Corte di sentire il direttore di gara e agli assistenti arbitrali, al fine di confermare che la reclamante aveva effettuato in realtà la sostituzione tra primo e secondo tempo; concludeva, infine, chiedendo di annullare la sanzione sportiva della perdita della gara inflitta.

Il reclamo proposto dalla Società U.S. Avellino 1912 è in parte fondato e pertanto va parzialmente accolto per le seguenti considerazioni in

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ai fini della risoluzione del caso in esame, rileva l’art. 11 del Regolamento del Campionato (Comunicato Ufficiale n° 21 del 28/08/2019) che stabilisce che ogni squadra, nelle gare in cui non sono previsti o non vengono effettivamente disputati i tempi supplementari, può effettuare le sostituzioni in tre momenti qualsiasi di gara oltre all’intervallo tra il primo e il secondo tempo e che la violazione di tale norma comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 10 del C.G.S. (art. 17 della precedente versione del C.G.S.).

La diversa valutazione sullo svolgimento del fatto rappresentata dalla reclamante non trova riscontro nel referto del Direttore di gara, dotato di fede privilegiata. La Corte, peraltro, non ritiene di dover accogliere l'istanza istruttoria proposta dalla reclamante, in quanto il Direttore di gara ha già provveduto ad inviare un supplemento di referto con cui ha confermato che le sostituzioni effettuate sono state esattamente quelle indicate nel rapporto di gara. Si aggiunga che nel referto emergono con tutta evidenza gli elementi della effettiva dimensione e della percezione reale dei fatti da parte del Direttore di gara, con riferimenti precisi e circostanziati in ordine al tempo delle sostituzioni e ai calciatori interessati dalle stesse.

La Corte, visionata la documentazione arbitrale, ritualmente trasmessa alla reclamante, e considerati i vari precedenti in termini, ritiene di accogliere parzialmente il reclamo presentato dalla società U.S. Avellino 1912, annullando, per l'effetto la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3 ma sanzionando la stessa con l'ammenda di € 50,00, in modo da renderla proporzionale alla violazione contestata e conforme in termini di legge.

Infatti, questa Corte considera la sanzione della sconfitta per 0-3 irrogata dal Giudice Sportivo a carico della reclamante non proporzionata alla violazione delle norme statutarie contestata.

Infatti la sanzione richiamata dalla norma (art. 17, comma 4, vecchio CGS FIGC ora trasfusa nell’art. 10, comma 6, lett. a) trova applicazione per il caso in cui la squadra “….fa partecipare calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte”: in questa ultima accezione si inquadra anche il caso previsto nell’art. 74, comma 2 delle NOIF secondo cui “…possono essere sostituite fino a cinque calciatrici per ciascuna squadra indipendentemente dal ruolo ricoperto, utilizzando a tal fine tre interruzioni nel corso della gara oltre a quella prevista tra i due periodi di gioco”.

E’ evidente che la sanzione di cui all’art. 10 CGS (testo che, ratione temporis, va applicato al caso di specie, si riferisce alla prima parte e cioè a quella secondo cui non si può andare oltre le cinque sostituzioni.

La norma sanzionatoria non può, invece, essere utilizzata per la seconda parte e cioè per le modalità della sostituzione (tre interruzioni di gioco + quella dell’intervallo), in quanto in questo caso la sanzione della perdita della gara sarebbe assolutamente eccessiva e non connessa a quanto dice l’art. 10.

Le modalità di sostituzione sono, infatti, a tutela del normale svolgimento della tempistica di gioco, ma sono cosa diversa dal far partecipare alla partita giocatori che non hanno titolo (perché in eccesso al numero delle sostituzioni già effettuate).

Anche per tale motivo non occorre nemmeno sentire l’arbitro sulla questione delle interruzioni.

In altre parole, nel caso di specie, la Corte riconosce l'eccessiva gravosità e severità della sanzione inflitta alla U.S. Avellino 1912, ritenendo che dalla dinamica dell'episodio e dall'analisi dell'effettivo succedersi degli eventi sia possibile desumere come, pur trattandosi di un comportamento sicuramente stigmatizzabile sul piano giuridico sportivo - integrando lo stesso una irregolarità - la U.S. Avellino 1912 non meriti un trattamento punitivo tanto afflittivo, ma solo un’ammenda di € 50,00.

In punto di diritto si evidenzia che le sanzioni disciplinari sportive rientrano nella cognizione riservata della giustizia sportiva.

La scelta del tipo di sanzione e la misura della stessa compete agli Organi della giustizia sportiva in ragione della natura e della gravità dei fatti commessi, in base al principio di afflittività, nonché del ricorrere di circostanze aggravanti, attenuanti ed eventuali recidive.

P.Q.M.

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Avellino 1912, avverso la decisione merito gara campionato nazionale Under 17 serie C Pianese/Avellino del 15.9.2019 è parzialmente accolto e, per l’effetto, ripristina il risultato conseguito sul campo con il punteggio di 4 a 3; infligge l’ammenda di € 50,00. Dispone restituirsi il contributo.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it