F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0015/CSA del 18 ottobre 2019 – (S.S.D. SANREMESE CALCIO) n. 7/2019 – 2020 Registro Reclami N. 7/2019 REGISTRO RECLAMI. N 0015/2019 REGISTRO DECISIONI

N. 7/2019 REGISTRO RECLAMI.

N 0015/2019 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero di registro 7 del 2019 proposto dalla società S.S.D. Sanremese Calcio in data 12.9.2019 avverso le sanzioni:

a) ammenda di € 2.500,00 ed una gara a porte chiuse alla società;

b) inibizione fino al 2.10.2019 al sig. Ferrara Glauco,

inflitte seguito gara Sanremese Calcio/Fezzanese dell’8.09.2019.

Per  la  riforma  della  decisione  del  Giudice  Sportivo  presso  il  Dipartimento  Interregionale  di  cui  al  Com.  Uff.  n.  21 dell’11.09.2019.

Visto il reclamo e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 10.10.2019 il prof. avv. Andrea Lepore e udito l’avvocato Filippo Pirisi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In data 17 settembre 2019 la SSD Sanremese calcio S.r.l. presentava reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui in epigrafe, contestando in diverse sue parti il referto del direttore di gara alla base della delibera in primo grado. In particolare, lamentava la ricostruzione offerta nei documenti ufficiali con riguardo alla condotta tenuta dal Ferrara Glauco, presidente del sodalizio ligure, e al comportamento dei propri tifosi.

Con riferimento alla posizione del presidente Ferrara, la ricorrente fin dalla prima discussione avvenuta in data 20 settembre 2019, contestava con fermezza quanto indicato nel rapporto di gara, nel quale si affermava che il presidente della Sanremese, pur non essendo iscritto in distinta, ma riconosciuto dall’arbitro, al termine dell’incontro fosse presente indebitamente nei pressi dello spogliatoio  e  avvicinandosi a pochi centimetri dalla terna arbitrale  avesse urlato e  proferito  espressioni gravemente minacciose e ingiuriose nei confronti in particolare del direttore di gara.

La reclamante nel caso di specie contestava la stessa identificazione del sig. Ferrara, sostenendo si fosse trattato di uno scambio di persone.

 

La Sanremese contestava altresì la sanzione dell’ammenda di euro 2.500,00 e la sanzione ulteriore di una gara a porte chiuse inflitta come conseguenza sia del comportamento appena descritto del presidente del sodalizio ligure, sia della condotta dei propri sostenitori, accusati, in primo luogo, di aver rivolto durante la gara alla terna arbitrale numerose ingiurie, tra cui in particolare espressioni costituenti discriminazione per ragioni di razza ad un A.A., e, in secondo luogo, di aver formato, in numero riferito di 30 soggetti al termine dell’incontro, prima «un’adunanza sediziosa» fuori dagli spogliatoi, causando ritardo all’uscita della terna arbitrale, ed in seguito di aver aggredito l’autovettura dei giudici di gara in maniera violenta, con calci e sputi, costringendo le forze dell’ordine a scortarli fino all’ingresso in autostrada.

Tanto premesso, in virtù di una serie di contraddizioni nel rapporto di gara sottolineate dalla reclamante ed emerse durante la prima discussione, in data 20 settembre 2019, questa Corte, ritenuti necessari approfondimenti sullo svolgimento dei fatti, ha sospeso le sanzioni inflitte e il procedimento, mandando alla Procura Federale per ulteriori indagini ai fini di: 1) accertare la effettiva identità del soggetto indicato dall’Arbitro quale Presidente della società Sanremese resosi responsabile dei fatti sanzionati; 2) acquisire dall’Autorità di P.S. il rapporto relativo alla descrizione degli accadimenti verificatisi all’atto dell’uscita della terna arbitrale con particolare riferimento al comportamento dei tifosi della squadra Sanremese. Pertanto assegnava alla stessa il termine di giorni 20 per il deposito delle risultanze istruttorie tenuto conto del termine stabilito dall’art. 54, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C.

Dai rapporti trasmessi sia dalla Questura, sia dalla Procura Federale, nonché dalla ricorrente all’interno di ulteriore memoria difensiva depositata in data 24 settembre 2019 emergeva che, contrariamente a quanto riferito dall’arbitro nel supplemento di rapporto, la condotta minacciosa e ingiuriosa in realtà non fosse riferibile al signor Glauco Ferrara, presidente della SSD Sanremese, bensì a Marco Del Gratta, socio al 25% della società ligure. Detta identificazione veniva effettuata dal vice ispettore superiore della Polizia di Stato, posizionato all’ingresso del tunnel di accesso agli spogliatoi. Tale ricostruzione dei fatti è stata poi confermata dalle immagini audio-video prodotte dalla società reclamante alla stessa Procura, dalle quali si rileva una differente fisionomia e corporatura tra il signor Ferrara Claudio, presente sul terreno di gioco per la premiazione di un proprio calciatore prima dell’inizio della partita, e la persona che si avvicina all’arbitro prima dell’ingresso al tunnel che conduce agli spogliatoi al termine della gara. In merito al secondo punto di indagine, la Procura Federale afferma altresì che i sostenitori della Sanremese, al termine dell’incontro, non avrebbero colpito con calci e pugni l’autovettura dei giudici di gara, ma l’avrebbero fatta oggetto di sputi mentre si allontanava.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Da quanto ampiamente provato in sede dibattimentale e in virtù dell’evidenze documentali, il reclamo è fondato.

Questa Corte segnatamente non ritiene condivisibile la decisione del Giudice Sportivo sia nella parte nella quale sanziona il presidente della Sanremese, il signor Ferrara Claudio, in ragione dello scambio di persone provato nel rapporto della P.S., sia nella parte nella quale commina al sodalizio ligure la sanzione ulteriore di una gara a porte chiuse a causa, tra l’altro, del comportamento dei sostenitori di casa, che, in realtà, al termine dell’incontro, non risulta abbiano aggredito gli arbitri con la violenza descritta nei rapporti di gara. Diversamente, vanno senza dubbio stigmatizzate le espressioni costituenti discriminazione per ragioni di razza, nonché ingiuriose e gravemente intimidatorie rivolte dai tifosi all’indirizzo della terna arbitrale durante e dopo la gara, nonché la condotta di questi ultimi nel momento nel quale arbitro e assistenti si allontanavano dall’impianto sportivo. La Corte ritiene pertanto appropriata la sanzione dell’ammenda anche se in misura ridotta rispetto all’ammontare inizialmente deciso in primo grado dal Giudice sportivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, ai sensi dell’art. 28, comma 4, in combinato disposto con l’art. 6, e dell’art. 73, comma 2, C.G.S., accoglie parzialmente il reclamo presentato e per l’effetto:

a) ridetermina la sanzione dell’ammenda in € 1.500,00 e annulla per il resto;

b) annulla la sanzione inflitta. Trasmette alla Procura Federale per quanto di competenza in merito alla posizione del sig. Del Gratta Marco.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

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