F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 15/ CSA del 12 novembre 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 03/CSA del 18 luglio 2019 (dispositivo) RICORSO DEL CALCIO LECCO 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA F. FINALE TIT. CAMPIONE ITALIA COMO 1907/CALCIO LECCO DEL 22.05.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 153 del 23.05.2019)

RICORSO DEL CALCIO LECCO 1912  AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA F. FINALE TIT. CAMPIONE ITALIA COMO 1907/CALCIO LECCO DEL 22.05.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 153 del 23.05.2019)

La Società “Calcio Lecco 1912 S.R.L.” ha presentato presso codesta Corte ricorso avverso la sanzione dell’ammenda di € 800,00 inflitta alla reclamante seguito gara F. Finale Titolo Campione Italia Como 1907 / Calcio Lecco del 22 maggio 2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 153 del 23 maggio 2019), “per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (1 petardo e 5 fumogeni) nel settore ad essi riservato nonché fatto indebito ingresso nel settore distinti benché il medesimo risultasse chiuso al pubblico (R CdC).”

La ricorrente contesta l’attribuzione di responsabilità a carico della stessa per quanto accaduto e pertanto l’inattendibilità delle dichiarazioni riportate nel rapporto di gara dal Commissario di Campo. A sostegno di tali contestazioni fornisce documentazioni fotografiche ed elementi comprovanti l’estraneità dei propri sostenitori in relazione alle irregolarità ad essa sanzionate.

Richiede pertanto la revoca della sanzione ad essa inflitta.

La Corte, esaminato il ricorso ed udita la parte, ritiene che la documentazione e gli elementi forniti dalla reclamante siano idonei a dimostrare l’estraneità dei sostenitori della Società stessa in relazione ai fatti accaduti.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Lecco 1912 di Lecco annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

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