F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 17/ CSA del 12 novembre 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 11/CSA del 03 settembre 2019 (dispositivo) RICORSO DEL VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 30.9.2019 INFLITTA AL SIG. FERNANDEZ MARIANO SEGUITO GARA DI COPPA ITALIA CREMONESE/VIRTUS FRANCAVILLA DELL’11.08.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 21 del 12.08.2019)

RICORSO DEL VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO A TUTTO  IL  30.9.2019  INFLITTA  AL  SIG.  FERNANDEZ  MARIANO  SEGUITO  GARA  DI  COPPA  ITALIA CREMONESE/VIRTUS  FRANCAVILLA  DELL’11.08.2019  (Delibera  del  Giudice  Sportivo  presso  la  Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 21 del 12.08.2019)

 

La Virtus Francavilla Calcio ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Lega Nazionale Professionisti Seria A pubblicata sul comunicato ufficiale n. 21 del 12/08/2019 con la quale, in riferimento alla gara tra Cremonese e Virtus Francavilla dell’11/08/2019 valevole per la Coppa Italia, ha comminato al dirigente Fernandez Mariano l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 30/9/2019 con la seguente motivazione: “per avere, al 21° del secondo tempo, urlato contro un Assistente espressioni gravemente offensive, all’atto del provvedimento di espulsione reiterava tale comportamento ”.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della inibizione irrogata contenendola entro i limiti del presofferto ovvero, in subordine, nella diversa misura ritenuta  di giustizia la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare la ricorrente ha sostenuto la eccessiva gravosità della punizione comminata dal Giudice Sportivo dovendosi qualificare  come  meramente irrispettosa e  non  già  come offensiva la condotta del dirigente Fernandez in quanto lo stesso non avrebbe mai proferito l’epiteto a lui addebitato.

In secondo luogo la ricorrente ha invocato la valutazione delle attenuanti a favore del Fernandez, consistenti nel fatto che lo stesso non sarebbe mai stato in precedenza sanzionato e che il suo comportamento avrebbe dovuto essere giudicato unitariamente.

Infine la ricorrente ha richiamato precedenti giurisprudenziali e ha richiesto in via istruttoria l’assunzione di mezzi di prova ex artt. 57 e 60 del C.G.S.

A questo ultimo riguardo ha richiesto l’ammissione della prova per testi indicando quali testimoni alcuni tesserati della Virtus Francavilla Calcio presenti sulla panchina aggiuntiva in occasione della gara in oggetto.

La Corte al riguardo rileva che la richiesta formulata dalla ricorrente non può essere accolta in quanto l’art. 60 del C.G.S. della FIGC prevede che la testimonianza possa essere disposta dagli organi di Giustizia Sportiva “…quando, dal materiale acquisito, emerga la necessità di provvedere in tal senso”.

Nella fattispecie sottoposta all’esame della Corte agli atti è acquisito il rapporto dell’Assistente che puntualmente riporta le espressioni usate dal Fernandez e i suoi comportamenti.

Inoltre la Corte, in considerazione delle asserzioni contenute nel ricorso in ordine all’accaduto, ha ritenuto di sentire telefonicamente l’Assistente di gara per una puntuale ricostruzione degli eventi.

Dal colloquio con lo stesso è emersa la conferma delle espressioni usate e dei comportamenti tenuti dal Fernandez.

Pertanto non sussistono i presupposti per l’accoglimento della istanza di ammissione di prova testimoniale avanzata dalla ricorrente.

Né può essere riformata la decisione del Giudice Sportivo in ordine alla misura della sanzione irrogata in considerazione delle espressioni gravemente offensive usate dal Fernandez.

Il ricorso va pertanto respinto.

Per  questi  motivi  la  C.S.A.,  sentito  l’arbitro,  respinge  il  ricorso  come  sopra  proposto  dalla società Virtus Francavilla Calcio di Francavilla Fontana (BR).

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