F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0019/CSA del 2 novembre 2019 – (S.S.C. NAPOLI S.P.A.) n. 90/2019 – 2020 Registro Reclami N. 90/2019 REGISTRO RECLAMI N. 0019/2019 REGISTRO DECISIONI

N. 90/2019 REGISTRO RECLAMI

N. 0019/2019 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

I SEZIONE

 

DECISIONE

sul reclamo n. 90 proposto dalla società S.S.C. NAPOLI S.p.A., rappresentato/a e difeso dall’avvocato Mattia Grassani per la riforma della decisione Giudice Sportivo della Lega di Serie A di cui al Com. Uff. n. 74 del 31.10.19

Visto il reclamo e i relativi allegati; Visti tutti gli atti di causa;

Relatore nell'udienza del giorno 2.11.2019 l’Avv. Borgo e udito l’avvocato Grassani;

FATTO

Con atto, spedito in data 1.11.19, la Società S.S.C. NAPOLI S.p.A. preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega di Serie A (pubblicata sul C.U. n. 74 del 31.10.19 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara NAPOLI-ATALANTA, disputatasi in data 30.10.2019, era stata irrogata, a carico dell’allenatore della stessa Società, sig. ANCELLOTTI Carlo, la squalifica per una giornata effettiva di gara.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la Società S.S.C. NAPOLI S.p.A. faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la revoca della squalifica il ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare, la Società S.S.C. NAPOLI S.p.A. ha contestato sia la decisione n. 6/19 della Corte Federale di Appello – Sez. I che la successiva decisione di questa Corte relativa all’allenatore della Società ENTELLA, BOSCAGLIA Rocco, evidenziando come le stesse siano erronee laddove hanno applicato, anche agli allenatori, la regola dell’automatismo tra l’espulsione dal campo e la sanzione della squalifica per una giornata di gara.

DIRITTO

Questa Corte non può che confermare quanto statuito non solo nella decisione relativa all’allenatore  BOSCAGLIA,  richiamata  dalla  Società  reclamante,  ma  anche  nelle decisioni relative agli allenatori FONSECA e TUDOR, tutte adottate nella stessa data. In tali decisioni, questa Corte aveva evidenziato che, con decisioni, assunte all’inizio della presente stagione sportiva, aveva affermato che “L’art. 9, comma 7, del C.G.S. non è applicabile alla fattispecie in quanto il ricorrente è un tesserato espulso dal campo ma non calciatore. Pertanto la sanzione a lui irrogabile potrà essere una di quelle previste dal comma 1 dell’art. 9 laddove si afferma che “i dirigenti, i tesserati delle società…che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono punibili…con una o più delle seguenti sanzioni commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi”, sanzioni che vanno dall’ammonizione all’ammonizione con diffida, all’ammenda, all’ammenda con diffida, alla squalifica per una o più giornate di gara (e in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità a non meno di quattro giornate di gara) alla squalifica a tempo determinato in ambito F.I.G.C., al divieto temporaneo di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche in ambito F.I.G.C. e infine alla inibizione temporanea a svolgere attività in ambito F.I.G.C.”.

Questa Corte rilevava, tuttavia, che in ordine ad una delle predette decisioni (la n. 27/CSA 2019-2020 del 4.10.2019 relativa all’allenatore della Società TORINO FC, MAZZARRI Walter) era intervenuta la decisione n. 6/19 della Corte Federale di Appello – Sez. I che, pur dichiarando inammissibile il ricorso per revocazione, proposto dal Presidente Federale avverso la decisione di questa Corte, più sopra indicata, aveva affermato quanto segue: “Nel caso di specie appare evidente al collegio che l’errore in cui è incorso il giudice di appello della cui decisione si chiede la revocazione, consista nella obliterazione della sopravvenuta entrata in vigore del Disciplinary Code della Federazione internazionale, e nella applicazione dell’art. 9 comma 7 del Codice di Giustizia sportiva nella sua versione letterale che limita al solo giocatore l’automatismo sanzionatorio di una giornata di squalifica a seguito dell’espulsione dal campo, oggi imposto dalla FIFA a carico di ogni tesserato. E ciò riguarda sia la mancata considerazione del plesso normativo applicabile sotto il profilo della sua stessa venuta ad esistenza (quindi nel caso in cui il sopravvenuto Disciplinary Code FIFA non sia stato oggetto di alcuna considerazione dal giudice sportivo di appello perché se ne disconosceva il vigore); sia la mancata considerazione della norma sopravvenuta in relazione alla sua natura asseritamente recessiva rispetto alle norme della federazione nazionale, che quella fattispecie non contemplano in modo espresso. Sotto tale profilo l’adeguamento delle norme tecniche e disciplinari della Federazione nazionale alle determinazioni che in materia sono promanate dalla FIFA è assicurata sia dalla disposizione dell’art.3, comma 4 del Codice di Giustizia sportiva (a mente del quale “in assenza di specifiche disposizioni del Codice e di norme federali, gli organi di giustizia sportiva adottano le proprie decisioni in conformità ai principi generali di diritto applicabili nell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale nonché a quelli di equità e correttezza sportiva”), sia, in modo più pregnante, dall’art. 1, comma 5, dello Statuto federale, il quale impone alla FIGC, Leghe, società, atleti, tecnici, ufficiali di gara, dirigenti e “ogni altro soggetto dell’ordinamento federale” (nel cui novero non possono non ricomprendersi gli organi di giustizia sportiva) di “…c) rispettare in ogni momento gli Statuti, i regolamenti, le direttive e le decisioni della Fifa e dell’UEFA”. Simili disposizioni sono infatti destinate ad assicurare il costante adeguamento, e quindi la immediata applicazione (si guardi la locuzione “in ogni momento”), delle regole tecniche e disciplinari promanate dalle organizzazioni internazionali, nel rispetto degli obblighi derivanti dall’affiliazione, senza che si renda necessaria alcuna disposizione di recepimento interno. Nel caso di specie la disposizione del Disciplinary Code della FIFA  (cioè  di  un  regolamento  dell’organizzazione  internazionale)  è  direttamente applicabile nell’ordinamento sportivo nazionale, in quanto la sua osservanza è “mandatory in domestic competition” ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 71, par.1, del Disciplinary Code (si tratta quindi di una disciplina di uniforme applicazione, il cui grado di dettaglio e di vincolatività non lascia alcuno spazio discrezionale ai soggetti dell’ordinamento sportivo nazionale), a differenza di tutte le altre disposizioni ivi contemplate che costituiscono principi generali cui le federazioni nazionali sono tenute ad adeguarsi (“The associations are obliged to adapt their own disciplinary provisions to the general principles of this Code for the purpose of harmonising disciplinary measures”, art. 71, par. 1 primo periodo del Disciplinary Code FIFA: si tratta quindi di una  disciplina  di  armonizzazione,  i cui  diretti  destinatari  non sono  i soggetti dell’ordinamento sportivo, ma solo le federazioni nazionali). Né varrebbe a contrario sostenere che una simile disposizione, diretta ad imporre l’automatismo della sospensione dell’”official” a seguito della sua espulsione nel corso della competizione, fosse già contemplata nel Disciplinary Code della FIFA del 2017 (e quindi già vagliata – nel senso della sua portata non obbligatoria e comunque non autoapplicativa – dal CGS del 2019): ciò in quanto, ai sensi dell’art. 146 di quella versione del codice disciplinare internazionale, le disposizioni afferenti alla espulsione (artt. 17 e 18) non erano contemplate tra quelle di obbligatoria applicazione, ma solo fra quelle oggetto di armonizzazione (“The associations shall also incorporate the following provisions of this code to achieve the objective of harmonising disciplinary measures but, in doing so, they are at liberty to choose the means and wording of the provisions: art. 1-34..”).”. Questa  Corte  aveva,  inoltre,  evidenziato  che  la  decisione  della  Corte  Federale Nazionale, sebbene non fosse, di per sé, vincolante per questa Corte, era stata trasmessa anche  a  questa  Corte  dal  Presidente  Federale  con  nota  del  16.10.2019,  prot. n.6384/Presidenza, nella quale era stata evidenziata l’esigenza di “garantire l’ordinato svolgimento dell’attività Federale, anche in relazione ai suoi rapporti con la FIFA e consentire uniformità applicativa delle norme disciplinari promanate dalla medesima Federazione internazionale”.

Alla luce di quanto sopra, questa Corte concludeva di non potere fare altro che prendere atto della volontà, manifestata dalla Federazione mediante comportamento concludente, di uniformare la disciplina di cui al Codice di Giustizia Sportiva a quella del Codice Disciplinare della FIFA con riferimento all’applicazione, anche con riferimento ai tesserati/non calciatori, della regola dell’automatismo sanzionatorio di una giornata di squalifica a seguito dell’espulsione dal campo. In altre parole, questa Corte aveva ritenuto che, a prescindere dall’immediata applicabilità della disposizione sanzionatoria di cui all’art. 62, paragrafo 3, del Codice disciplinare FIFA del luglio 2019 nell’ordinamento federale nazionale, potesse affermarsi che la Federazione avesse adeguato la disciplina disciplinare nazionale a quella internazionale, modificando, di fatto, la previsione di cui al comma 7 dell’art. 9 del C.G.S. che doveva, pertanto, leggersi come riferita non più al solo “calciatore” bensì ad ogni tesserato che venga espulso dal terreno di gioco dal Direttore di Gara, sia per espulsione diretta che per somma di ammonizioni.

Ciò posto, questa Corte aveva, comunque, auspicato che la Federazione volesse procedere, quanto prima, ad adeguare, formalmente, la disciplina federale, modificando l’articolo 9, comma 7, del C.G.S. nel senso sopra indicato.

Orbene, nonostante le deduzioni della Società reclamante non appaiano affatto irragionevoli - laddove contestano, con argomenti non implausibili, la tesi, propugnata dalla Corte Federale Nazionale, dell’immediata applicabilità della disposizione sanzionatoria di cui all’art. 62, paragrafo 3, del Codice disciplinare FIFA del luglio 2019 nell’ordinamento federale nazionale - questa Corte non può che confermare il contenuto delle decisioni, le cui motivazioni sono state più sopra riportate; allo stesso modo, questa Corte torna a rivolgere alla Federazione il pressante invito a procedere, con ogni consentita urgenza, ed al fine di garantire i fondamentali principi di legalità e di certezza del diritto, ad adeguare, formalmente, la disciplina federale, modificando l’articolo 9, comma 7, del C.G.S. nel senso di riferire la regola dell’automatismo tra l’espulsione dal campo e la sanzione della squalifica minima per una giornata di gara non solo ai calciatori ma a qualsivoglia tesserato.

Quanto alla richiesta, formulata in udienza dalla società reclamante, di sentire a chiarimenti il Direttore di gara in punto di fatto, questa Corte non può che rilevare come, atteso l’automatismo tra l’espulsione e la squalifica per una giornata di gara, l’eventuale accoglimento della stessa richiesta sarebbe del tutto irrilevante ai fini del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, rigetta il reclamo, proposto dalla Società S.S.C. NAPOLI S.p.A. di Napoli.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori a mezzo p.e.c.

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