F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 20/ CSA del 08 maggio 2020 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 162/CSA del 13 giungo 2019 (dispositivo) RICORSO DEL SIG. LOGIUDICE PASQUALE AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE FINO AL 31.12.2019; – AMMENDA DI € 3.500,00 INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CATANZARO/FERALPISALÒ DEL 22.05.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 293/DIV del 23.05.2019)

RICORSO DEL SIG. LOGIUDICE PASQUALE AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE FINO AL 31.12.2019;

- AMMENDA DI € 3.500,00

INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CATANZARO/FERALPISALÒ DEL 22.05.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 293/DIV del 23.05.2019)

All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Catanzaro – Feralpisalo’, disputato in data 22 maggio 2019 e valevole per il campionato di Serie C, il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico infliggeva al Sig. Pasquale Logiudice, le sanzioni dell’inibizione fino al 31 dicembre 2019 e dell’ammenda di € 3.500,00 perché “al termine della gara, si introduceva pur non essendo autorizzato perché non in distinta, nei locali antistanti gli spogliatoi proferendo pesanti insulti nei confronti del direttore di gara e successivamente colpiva con pugni la porta degli spogliatoi riservati alla terna abitrale”.

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione il Sig. Logiudice il quale,  in  primo  luogo,  rilevava  un’incongruenza  tra  quanto  contenuto  negli  atti  di  gara  e  la

circostanza riportata nella decisione del Giudice Sportivo impugnata: gli atti ufficiali, infatti, descriverebbero un solo pugno sferrato dal reclamante alla porta degli spogliatoi, mentre il Giudice Sportivo avrebbe dato atto di più pugni. Inoltre, il Sig. Logiudice sostiene che il Giudice Sportivo non avrebbe preso in considerazione, ai fini della determinazione della sanzione - che ritiene eccessivamente severa anche in ragione del salario mensile percepito pari a € 2.000 - lo stato di tensione che ha caratterizzato la gara in questione, ritenuta decisiva per l’intera stagione del Catanzaro Calcio. Per questi motivi, il Sig. Logiudice chiedeva la sensibile riduzione della sanzione dell’inibizione e la revoca o la riduzione, in maniera considerevole, dell’ammenda irrogata.

Alla riunione di questa Corte Sportiva d’Appello, tenutasi in data del 13 giugno 2019, è presente l’Avv. Fiorillo, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, ritiene che la condotta posta in essere dal Sig. Logiudice debba

ritenersi del tutto irriguardosa ed offensiva nei confronti della terna arbitrale e che la lieve discrepanza esistente tra gli atti di gara e la decisione del Giudice Sportivo non abbia rilevanza a questi fini. Pur non essendoci validi elementi di fatto che possano modificare la  natura  della condotta del reclamante, questa Corte ritiene, comunque, che la sanzione irrogata debba essere rimodulata al fine di rendere la stessa più congrua.

Per questi motivi, la Corte Sportiva d’Appello, in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Logiudice Pasquale, riduce la sanzione alla sola inibizione fino al 31.10.2019.

Dispone restituirsi la tassa reclamo del ricorso.

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