F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0022/CSA del 25 ottobre 2019 – (ASD OLIMPUS ROMA) n. 55/2019 – 2020 Registro Reclami N. 55/2019 REGISTRO RECLAMI. N. 0022/2009 REGISTRO DECISIONI

N. 55/2019 REGISTRO RECLAMI.

N. 0022/2009 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Avv. Italo Pappa – Presidente

Avv. Fabio Di Cagno - Componente (relatore)

Avv. Stefano Agamennone - Componente

Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 55 del 2019, proposto dalla società A.S.D. Olimpus Roma, per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso la L.N.D. – Divisione Calcio a Cinque, di cui al Com. Uff. n. 122 del 9.10.2019

Visto il reclamo e i relativi allegati; Visti tutti gli atti del procedimento;

Relatore nell'udienza del giorno 24.10.2019 l’Avv. Fabio Di Cagno; udito il Dirigente della società sig. Alessandro Angelucci

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 21.10.2019, preceduto da rituale dichiarazione di preannuncio, la società

A.S.D. Olimpus Roma, in persona del suo Presidente, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la L.N.D. – Divisione di Calcio a Cinque del 9.10.2019 (C.U. n. 122), con la quale è stata inflitta ad essa società l’ammenda di € 500,00 “perché nel corso del secondo

 

tempo sostenitori in campo avverso venivano a diverbio sugli spalti con alcuni sostenitori locali. Ne scaturiva un tafferuglio caratterizzato da vicendevoli urla e spintoni al quale prendevano parte attiva tesserati della società avversaria. A seguito di detto evento la gara rimaneva sospesa per circa 5 minuti”. Il tutto avvenuto nel corso della gara S.S. Lazio C5 – Olimpus Roma del 5.10.2019, valevole per la 2^ giornata di andata del Campionato Nazionale Calcio a 5 di serie A2.

La reclamante lamenta sostanzialmente l’assenza di alcuna responsabilità dei propri tifosi in campo avverso i quali sarebbero stati aggrediti sia verbalmente che fisicamente dai tifosi locali: ciò sarebbe reso palese dal referto arbitrale, dal quale si evincerebbe chiaramente come, all’esito di un confronto meramente verbale, sarebbero stati allenatore e dirigenti della S.S. Lazio C5 a cercare il contatti fisico ed a colpire con schiaffi l’ex tesserato Petricca Andrea (soggetti tutti sanzionati dal Giudice Sportivo, unitamente alla società).

Lamenta inoltre la reclamante la mancata presenza di adeguata forza pubblica (contrariamente a quello che si evincerebbe dal referto), posto che una pattuglia di P.S. era intervenuta sul posto solo dopo che i tafferugli erano cessati e su chiamata del proprio Direttore Generale. Conclude pertanto per l’annullamento della sanzione irrogatale dal Giudice Sportivo o, in subordine, per una congrua riduzione della stessa fino alla metà, a fronte della marginale partecipazione dei propri tifosi al tafferuglio e della fattiva collaborazione prestata, tramite i propri dirigenti, per ristabilire un clima adeguato a consentire la ripresa del gioco ed a scongiurare altre tensioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è parzialmente fondato e può essere accolto nei limiti di cui al dispositivo.   Risulta effettivamente dagli atti ufficiali della gara che la principale responsabilità del tafferuglio, culminato con un colpo inferto a tale sig. Petricca Andrea ad opera dell’allenatore della S.S. Lazio Calcio a 5, è da addebitare a tifosi e tesserati di tale società, come risulta dai provvedimenti sanzionatori adottati dal Giudice Sportivo nei confronti di tali tesserati e della stessa società (quest’ultima destinataria di un’ammenda di € 2.000,00).

Trattasi tuttavia, e ciò vale ad escludere la totale assenza di responsabilità in capo ai tifosi della Olimpus Roma, appunto di un “tafferuglio” a cui hanno preso parte anche questi ultimi, come può evincersi dal referto del 2° arbitro Stefania Candria, la quale riferisce che “durante il secondo tempo, alcuni tifosi e tesserati (di cui non conosco il nome) dell’olimpus roma iniziavano ad offendersi e strattonarsi con dei tifosi della lazio in numero complessivo di circa 5 persone coinvolte”.

Vanno tuttavia adeguatamente valorizzate, ai fini di una più congrua misura della sanzione anche al di sotto del minimo edittale (€ 500,00, appunto), sia la circostanza del numero veramente esiguo di tifosi che avrebbero preso parte al tafferuglio, sia la circostanza della collaborazione prestata dalla società ai fini del ristabilimento dell’ordine, anche mercè la richiesta telefonica di intervento della forza pubblica (sul momento evidentemente assente) ad opera di un proprio dirigente.

Ciò considerato, in applicazione dell’art. 26, 4° comma, e 29 C.G.S., l’ammenda a carico della società Olimpus Roma può essere contenuta nella minor misura di € 250,00.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, riduce la sanzione dell’ammenda a € 250,00.

Dispone restituirsi il contributo.

 

 

 

Dispone la comunicazione alla parte con posta elettronica certificata.

 

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