F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0023/CSA del 25 ottobre 2019 – (US SAVOIA 1908) n. 56/2019 – 2020 Registro Reclami N. 56/2019 REGISTRO RECLAMI. N. 0023/2009 REGISTRO DECISIONI

N. 56/2019 REGISTRO RECLAMI.

N. 0023/2009 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Avv. Italo Pappa – Presidente

Avv. Fabio Di Cagno - Componente (relatore)

Avv. Stefano Agamennone - Componente

Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 56 del 2019, proposto dalla società U.S. Savoia 1908, per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso la L.N.D. – Dipartimento Interregionale del 10.10.2019 di cui al Com. Uff. n. 18;

Visto il reclamo e i relativi allegati; Visti tutti gli atti del procedimento;

Relatore nell'udienza del giorno 24.10.2019 l’Avv. Fabio Di Cagno; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo inoltrato il 21.10.2019, preceduto da dichiarazione di preannuncio del 14.10.2019, la società A.S.D. U.S. Savoia 1908 ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la L.N.D. - Dipartimento Interregionale (C.U. n. 18 del 10.10.2019) con la quale è stata inflitta ad essa società l’ammenda di € 1.600,00 “per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (4 bombe carta e 6 fumogeni) nel settore loro riservato, nonché puntato con un raggio laser di colore rosso il volto di un A.A. per circa un minuto”. Il tutto avvenuto nel corso della gara U.S. Savoia –Fidelis Andria del 9.10.2019, valevole per la Coppa Italia di serie D.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è inammissibile ed esime questa Corte Sportiva dall’esame del merito.

La società reclamante, difatti, ha tardivamente inoltrato il 14.10.2019 la dichiarazione di preannuncio del reclamo, cioè a distanza di quattro giorni dalla pubblicazione (10.10.2019) del C.U. contenente la decisione impugnata: con ciò incorrendo nella violazione dell’art. 71, 2° comma, C.G.S., che, per tale adempimento, prevede il diverso termine (perentorio) di due giorni.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con posta elettronica certificata.

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