F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0028/CSA del 2 ottobre 2019 – (TRAPANI CALCIO SRL) n. 23/2019 – 2020 Registro Reclami N. 23/2019 REGISTRO RECLAMI. N. 0028/2019 REGISTRO DECISIONI

 

N. 23/2019 REGISTRO RECLAMI.

N. 0028/2019 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

 I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Prof. Piero Sandulli – Presidente;

Avv. Lorenzo Attolico – Componente (relatore);

Avv. Maurizio Borgo – Componente

Dott. Carlo Bravi – Rappresentante AIA

DECISIONE

sul reclamo d’urgenza numero di registro 23 del 2019, proposto dalla società Trapani Calcio S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Aiello e Giancarlo Ranucci per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B di cui al Com. Uff. n. 28 del 23 settembre 2019;

Visto il reclamo e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 26 settembre 2019 l’Avv. Lorenzo Attolico; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Trapani - Salernitana, disputato in data 22 settembre 2019 e valevole per il Campionato di Serie “B”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al Sig. Francesco Baldini la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara per “avere, al 16° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale rivolgendo espressioni ingiuriose al Direttore di Gara”.

Nel proprio reclamo, la società Trapani Calcio S.r.l. contesta la natura ingiuriosa ed irriguardosa delle espressioni che il Sig. Baldini avrebbe pronunciato nei confronti dell’Arbitro, sostenendo come la condotta dell’allenatore dovrebbe, invece, essere considerata quale mera manifestazione di dissenso o tuttalpiù irrispettosa. Per tali motivi, la Società ha chiesto la riduzione della sanzione irrogata ad una sola giornata di gara.

La Corte, esaminati gli atti, rileva, in primo luogo, come, in ragione del tenore delle espressioni pronunciate dall’allenatore del Trapani, la condotta oggetto del presente giudizio debba ritenersi quantomeno irriguardosa nei confronti del Direttore di Gara. Ciò detto, con riferimento alla sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, la Corte precisa che il comportamento del Sig. Baldini deve essere valutato alla luce dell’art. 9 C.G.S., il quale prevede che “i dirigenti, i tesserati delle società…che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono punibili…con una o più delle seguenti sanzioni commisurate alla natura e alla gravità  dei fatti  commessi”,  sanzioni queste che comprende l’ammonizione, l’ammonizione con diffida, l’ammenda, l’ammenda con diffida, la squalifica per una o più giornate di gara (e in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità a non meno di quattro giornate di gara) la squalifica a tempo determinato in ambito F.I.G.C., il divieto temporaneo di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche in ambito F.I.G.C. e infine l’inibizione temporanea a svolgere attività in ambito F.I.G.C. In ordine alla condotta tenuta dal Sig. Baldini, la Corte ritiene debba applicarsi la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara, commutando la seconda giornata di squalifica comminata dal Giudice Sportivo nella diversa sanzione dell’ammenda.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, la sanzione è rideterminata nella squalifica a 1 giornata effettiva di gara e ammenda di € 2.500,00.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

 

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