F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0036/CSA del 25 ottobre 2019 – (ASD CITTA’ DI ACIREALE 1946) n. 30/2019 – 2020 Registro Reclami N. 30/2019 REGISTRO RECLAMI. N. 0036/2019 REGISTRO DECISIONI

N. 30/2019 REGISTRO RECLAMI.

N. 0036/2019 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Avv. Italo Pappa – Presidente

Avv. Salvatore Lo Giudice - Vice Presidente (relatore)

Prof. Pieremilio Sammarco – Componente

Arch. Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 30 del 2019, proposto dalla società A.S.D. Città di Acireale 1946, per la riforma della decisione Giudice Sportivo, Dipartimento Interregionale, LND, di cui al Com. Uff. n. 30 del 26 settembre 2019;

Visto il reclamo e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 18 ottobre 2019 Avv. Salvatore Lo Giudice; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

A seguito della gara A.C.R. Messina/A.S.D. Città di Acireale 1946, disputata in data 8 settembre 2019, proponeva reclamo la Società ACR Messina, poiché il calciatore Cannino Francesco, tesserato per la Società SSD Messina, non avrebbe avuto titolo a partecipare alla predetta gara. Ciò in quanto sarebbe residuato a suo carico una giornata di squalifica a fronte delle due giornate assunte a seguito della gara di andata degli ottavi di finale del Campionato Nazionale Juniores Under 19 Città di Messina/Avellino del 28 maggio 2019.

In accoglimento del reclamo, il Giudice Sportivo con decisione pubblicata sul C.U. n. 30 del 26 settembre 2019, infliggeva alla ASD Città di Acireale 1946 la punizione della perdita della gara con il punteggio di 0-3.

Avverso tale decisione la Società A.S.D. Città di Acireale 1946 preannunciava tempestivamente reclamo che proponeva in data 4 ottobre 2019, per i seguenti motivi: il calciatore Cannino sarebbe stata abilitato a partecipare la gara in quanto avrebbe dovuto scontare la sanzione in gare di omogeneo torneo juniores, in conformità al principio di “omogeneità delle competizioni” che consente appunto di scontare le squalifiche residue nell’ambito della competizione in cui è stato sanzionato.

Con le controdeduzioni al sopra menzionato reclamo la Società A.C.R. Messina ribadiva quanto già esposto nell’atto di reclamo, ovvero che il calciatore in questione avendo scontato soltanto una giornata di squalifica nella partita di ritorno degli ottavi di finale del Campionato Nazionale Juniores Under 19 ed essendo stata la sua società di appartenenza eliminata dalla competizione, rimaneva in regime di squalifica per il residuo di una gara da scontare nella stagione successiva, 2019/2020, con la nuova società di appartenenza, la Città di Acireale.

RITENUTO IN DIRITTO

Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.

È pacifico che con C.U. n.95 del 30.5.2019 veniva applicata al calciatore Cannino Francesco, all’epoca tesserato per la Società SSD Città di Messina, nel corso della stagione 2018-19, la sanzione per due gare effettive. E che la predetta squalifica è stata scontata solo parzialmente nel Campionato Nazionale Juniores under 19. Se è vero infatti che la gara di ritorno del 1 giugno 2019 è stata l’ultima gara del campionato disputata dal Città di Messina, il calciatore Cannino, successivamente tesserato dalla ASD Città di Acireale, al momento della gara in questione non aveva integralmente scontato la squalifica inflittagli nella precedente sportiva.

Pertanto, posto che secondo le vigenti disposizioni in materia soltanto le ammonizioni si estinguono e perdono efficacia nelle fasi successive delle relative competizioni, nessun rilievo assume nel caso di specie il principio richiamato dalla reclamante dell’omogeneità delle competizioni, ai fini dell’esecuzione delle sanzioni inflitte ai tesserati nel corso della stagione sportiva.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale definitivamente pronunciando, respinge il reclamo.

Dispone l’incameramento del contributo.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

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