F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0038/CSA del 25 ottobre 2019 – (ASD RIOZZESE) n. 37/2019 – 2020 Registro Reclami LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO III SEZIONE

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Avv. Italo Pappa – Presidente

Avv. Salvatore Lo Giudice - Vice Presidente (relatore)

Prof. Pieremilio Sammarco – Componente

Arch. Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 37 del 2019, proposto dalla società ASD Riozzese, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Rondini, per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 26/DCF del 02 ottobre 2019;

Visto il reclamo e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 18 ottobre 2019 Avv. Salvatore Lo Giudice; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

A seguito della gara Riozzese – Novese, valevole per la Coppa Italia Femminile Nazionale, terminata con il punteggio di 4 a 3 a favore della Riozzese, il Giudice Sportivo con Comunicato Ufficiale n. 26/DCF del 2.10.19, infliggeva alla Società ASD Riozzese (e alla

F.C.D. Novese Calcio Femminile) la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0- 3.

Avverso tale provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale – Divisione Calcio Femminile, proponeva tempestivo reclamo la predetta Società, chiedendo, in via principale, l’omologazione del risultato per 4-3 a favore della Riozzese nei confronti della Novese e, in via subordinata, la ripetizione della gara. In particolare, la difesa della reclamante eccepiva la “violazione dei principi di equità sostanziale”, l’erronea applicazione dell’art. 21, c. 6, C.G.S., nonché la mancata applicazione dell’art. 10, lett. d, C.G.S., in merito alla ripetizione della gara, per circostanze di carattere eccezionale.

RITENUTO IN DIRITTO

I motivi a sostegno del reclamo sono privi di fondamento. Infatti, la squalifica inflitta alla calciatrice Edoci Roberta Anna nella finale di Coppa Italia Serie C in data 11 maggio 2019, doveva essere scontata, secondo il combinato disposto degli artt. 10 e 21 del C.G.S., nella prima giornata utile della Coppa Italia Divisione Calcio Femminile, stagione 2019/2020. In aperto contrasto con le richiamate disposizioni regolamentari, invece, la medesima calciatrice Edoci ha partecipato alla gara oggetto del presente procedimento, inficiandone la regolarità. In tale contesto, nessun rilievo assume la circostanza che la predetta tesserata della Società Riozzese abbia, nel periodo di tempo intercorso tra la finale di Coppa Italia del 11.05.2019 e la gara del 29.09.2019, disputato altre competizioni amichevoli. Tantomeno soccorre, nella concreta fattispecie in esame, il principio di “equità sostanziale”, impropriamente evocato al fine di escludere asserite “discriminazioni di fatto” in competizioni gestite da leghe diverse. Inconferente risulta infine la richiesta di “ripetizione della gara per circostanze di carattere eccezionale”, in difetto dei relativi presupposti.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale definitivamente pronunciando, respinge il reclamo. Dispone l’incameramento del contributo.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

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