F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0046/CSA del 28 ottobre 2019 – (EMPOLI F.C.) n. 46/2019 – 2020 Registro Reclami N. 46/2019 REGISTRO RECLAMI. N. 0046/2019 REGISTRO DECISIONI

 

N. 46/2019 REGISTRO RECLAMI.

N. 0046/2019 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Prof. Piero Sandulli –Presidente

Avv. Stefano Agamennone -Componente

Avv. Fabio Di Cagno Componente- (relatore)

Dott. Carlo Bravi -Rappresentante A.I.A.

 

 

 

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 46 del 2019, proposto dalla società EMPOLI F.C., rappresentata e difesa dall’Avv. Marcon per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 37 dell’8 ottobre 2019;

Visto il reclamo e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 24 ottobre 2019 Avv. Fabio Di Cagno; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo inoltrato il 15.10.2019, preceduto da rituale dichiarazione di preannuncio, la società Empoli F.C. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti di Serie B (C.U. n. 37 del 8.10.2019) con la quale è stata inflitta al calciatore Filippo Bandinelli, proprio tesserato, la sanzione della squalifica per n. 3 giornate effettive di gara “per avere, al 2° del primo tempo, colpito con violenza al volto un avversario”. Il tutto avvenuto nel corso dell’incontro Pordenone – Empoli del 5.10.2019, valevole per il campionato nazionale di serie B.

La reclamante censura siccome eccessivamente gravosa la sanzione inflitta al calciatore, sul presupposto, a suo dire reso palese dalla visione delle immagini televisive, della involontarietà del colpo, evidentemente inferto all’avversario mentre cercava di divincolarsi da una trattenuta, senza peraltro neppure raggiungere il volto, ma solo sfiorando il collo dell’avversario: non senza sottolineare che l’episodio si era sviluppato nel corso di una normale azione di gioco, immediatamente dopo che il pallone era stato calciato lontano.

Essa reclamante, pertanto, rileva come la condotta del calciatore non possa qualificarsi violenta, ma tutt’al più antisportiva, in difetto di una chiara volontà di arrecare una lesione

all’integrità fisica dell’avversario. Richiama, a supporto, precedenti decisioni degli organi di giustizia sportiva.

Conclude pertanto la reclamante per la riduzione della squalifica ad una o, in subordine, a due giornate di gara.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo, discusso dal difensore della società nel corso della riunione del 24.10.2019, è infondato e deve conseguentemente essere respinto.

Il referto dell’arbitro sig. Lorenzo Maggioni, invero, riporta chiaramente e senza alcuna incertezza l’episodio, in ordine al quale questa Corte Sportiva non ritiene necessario alcun accertamento e/o verifica ulteriore, anche alla stregua delle fede privilegiata che assiste il documento, ex art. 61 C.G.S., in ordine ai fatti accaduti ed al comportamento dei tesserati.

Riferisce l’arbitro che il calciatore Bandinelli “con la mano destra e a braccio disteso, colpiva violentemente e volontariamente al volto un avversario che cadeva a terra”. In altri termini, l’arbitro ha distintamente percepito tanto la volontarietà che la violenza del colpo inferto all’avversario: sicchè, anche a voler inserire l’episodio nel contesto di un’azione di gioco, la fattispecie si attaglia perfettamente alla previsione di cui all’art. 38 C.G.S. che, in simili casi, prevede come sanzione minima appunto la squalifica per tre giornate effettive di gara, come correttamente comminata dal Giudice Sportivo.

Né appare ricorrere alcuna circostanza attenuante, peraltro neppure espressamente invocata dalla reclamante (tale non potendo considerarsi la mera assenza di precedenti specifici).

P.Q.M.

 

 

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale definitivamente pronunciando, respinge il reclamo.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

 

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