F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE Ii – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0051/CSA del 2 novembre 2019 – (U.S. FOLGORE CARATESE ASD) n. 62/2019 – 2020 Registro Reclami N. 62/2019 REGISTRO RECLAMI. N. 0051/2019 REGISTRO DECISIONI

N. 62/2019 REGISTRO RECLAMI.

N. 0051/2019 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Dott. Stefano Palazzi Presidente

Dott. Roberto Vitanza Vice Presidente (relatore)

Dott. Agostino Chiappiniello Componente

Dott. Franco Granato Rappresentante A.I.A.

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 62 del 2019, proposto dalla società U.S. Folgore Caratese A.S.D. per il signor Kyeremateng Nigel Brian, rappresentata e difesa dall’Avv. Cesare Di Cintio per la riforma della decisione Giudice Sportivo del 13 ottobre 2019 di cui al Com. Uff. n. 40/2019

Visto il reclamo e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 25 ottobre 2019 Dott. Roberto Vitanza e udito l’Avv. Di Cintio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In data 13 ottobre 2019, nel corso della gara tra la ricorrente e la società Scanzorosciate, valevole per il campionato di serie D), girone B), il calciatore Kyeremateng Nigel Brian, tesserato con la società U.S. Folgore Caratese A.S.D, veniva espulso perché colpiva, con una testata, l’allenatore in seconda della squadra avversaria.

Il Giudice sportivo ha sanzionato il comportamento contestato con tre giornate di squalifica. Avverso tale determinazione insorgeva la società con il ricorso in appello in data odierna scrutinato.

La difesa della società ricorrente ha sostenuto che il comportamento contestato al giocatore, invero, ha costituito una reazione alla asserita provocazione dell’allenatore in seconda della squadra avversaria;

che la condotta del calciatore non può qualificarsi violenta, semmai gravemente antisportiva, atteso che nessun pregiudizio fisico è stato procurato al citato allenatore.

La Corte sull’episodio ha ritenuto opportuno sentire telefonicamente, sia l’arbitro che l’assistente, presente al momento del fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La tesi difensiva non è condivisibile.

Risulta dalla oggettiva ricostruzione  del dato fattuale che la vicenda è principiata dal comportamento dello stesso calciatore tesserato con la U.S. Folgore Caratese A.S.D che, dopo gli esercizi di riscaldamento, passando dinanzi alla panchina della squadra avversaria, colpiva con una mano il pallone trattenuto dall’allenatore in seconda che, a sua volta reagiva verbalmente contro il calciatore, a questo punto quest’ultimo lo colpiva con una testata. Anche con l’ausilio dell’arbitro e dell’assistente, la Corte ha ricostruito il fatto addebitato che,  invero,  non  ha  comportato  ulteriori  conseguenze  solo  per  la  pronta  reazione dell’allenatore in seconda che si è spostato, così che il calciatore Kyeremateng Nigel Brian non riusciva nel suo intento offensivo.

La mancanza di nocumenti fisici alla controparte, per evenienze causali, non può certo sminuire la natura violenta del comportamento assunto dal calciatore.

Ebbene alla luce di quanto sopra esposto, emerge chiara ed univoca la volontà dell’incolpato di aggredire fisicamente l’avversario e che tale evenienza non si è concretizzata solo per la pronta reazione di quest’ultimo, che è riuscito ad evitare l’aggressione spostandosi.

Né tale episodio può essere assistito da alcuna attenuate di cui all’art. 13 del Regolamento, considerato che proprio il calciatore è stato l’artefice primo dell’episodio contestato.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Seconda Sezione) definitivamente pronunciando, respinge il reclamo.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

 

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