F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0052/CSA del 3 novembre 2019 – (REGGIO AUDACE F.C.) n. 65/2019 – 2020 Registro Reclami N. 65/2019 REGISTRO RECLAMI. N. 0052/2019 REGISTRO DECISIONI

N. 65/2019 REGISTRO RECLAMI.

N. 0052/2019 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Dott. Stefano Palazzi Presidente

Dott. Roberto Vitanza Vice Presidente

Dott. Agostino Chiappiniello Componente (relatore)

Dott. Franco Granato Rappresentante A.I.A.

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 65 del 2019, proposto dalla società Reggio Audace F.C., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano Domenichini e Camelli, per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 46/DIV del 21 ottobre 2019;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 25 ottobre 2019 Avv. Agostino Chiappiniello; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il Giudice Sportivo presso la Lega Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 46 del 21 ottobre 2019, ha inflitto la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara al calciatore Augustus Kargbo.

Come risulta dal referto arbitrale, alle ore 19.20 nella zona antistante gli spogliatoi il signor Tosi Donano, direttore sportivo della Reggio Audace, munito di pass spogliatoio ma il cui nominativo non era presente in distinta, protestava vivacemente e a voce alta nei confronti dell'arbitro a proposito dell'espulsione del giocatore n. 24 della Reggio Audace kargbo Augustus. Nonostante l'invito dell'arbitro a contenersi continuava e protestare rivolgendogli le seguenti frasi "è una vergogna espellere a quel punto della partita quel giocatore" e che "può andare ad arbitrare solamente la Juventus". Preciso che sono certo dell'identità del signor Tosi Donano in quanto era munito di pass con indicati e nome e cognome e la sua identità veniva confermata da lui stesso. Preciso ancora che il Sig. Tosi accedeva alla zona spogliatoi nonostante avessi espressamente richiesto allo steward posto a controllo della porta che dava accesso agli spogliatoi dì non far passare le persone non autorizzante (nonostante queste potessero essere in possesso di pass spogliatoio) e di contattarmi per ogni evenienza.

La Società Reggio Audace ha preannunciato reclamo e ha chiesto la documentazione ufficiale con nota del 22 ottobre 2019. Detta documentazione è stata trasmessa alla Società Reggio Audace con nota del 22 ottobre 2019, n. 6995 19-20, dalla Federazione Italiana Gioco Calcio.

Avverso la decisione ha proposto reclamo la Società deducendo i seguenti motivi:

- eccessiva onerosità della sanzione;

- il fatto non è qualificabile come atto di violenza ma come condotta antisportiva;

- l’intervento  falloso  è  riconducibile  all’attività  agonistica  ed  è  erroneo  il  riferimento all’impossibilità di giocare il pallone per il calciatore;

- si è in presenza di una eccessiva vigoria, riconducibile ad una attività antisportiva;

- non vi è stata alcuna conseguenza fisica per il calciatore avversario.

La società chiede conclusivamente la riduzione della sanzione da due ad una giornata effettiva di squalifica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è infondato e va, pertanto, respinto.

Dagli atti ufficiali e dal referto arbitrale risulta che i fatti addebitati si sono realmente verificati e detti fatti godono di una fede privilegiata essendo stati riferiti da un pubblico ufficiali quale è l’arbitro.

Tra l’altro, la Società non mette in discussione il fatto contestato, ma ne fa una valutazione riduttiva sul piano disciplinare.

In sostanza, nel reclamo si sostiene che il fallo è stato posto in essere senza alcuna volontà di causare danni all’avversario e lo stesso si è risolto senza alcuna conseguenza fisica per il calciatore colpito da Augustus Kargbo.

Al riguardo, si deve puntualizzare che l’intervento falloso è stato abbastanza deciso e merita la sanzione comminata.

La circostanza che detto intervento falloso non ha causato conseguenze dannose non elimina la condotta illecita, ma rende la stessa solo meno grave, in quanto in presenza di conseguenze fisiche il provvedimento disciplinare sarebbe stato più grave.

D’altra parte, anche la qualificazione giuridica invocata dalla difesa della reclamante, comporta l’irrogazione della sanzione della squalifica di due giornate effettive di gara (comportamento antisportivo).

Detta qualificazione risulta da una valutazione attenta del caso di specie, nonché dalle osservazioni formulate dal direttore  di gara sentito  telefonicamente durante l’udienza odierna.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Seconda Sezione) definitivamente pronunciando, respinge il reclamo.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

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