F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0054/CSA del 4 novembre 2019 – (AS CITTADELLA SRL) n. 67/2019 – 2020 Registro Reclami N. 67/2019 REGISTRO RECLAMI. N. 0054/2019 REGISTRO DECISIONI

 

N. 67/2019 REGISTRO RECLAMI.

N. 0054/2019 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Prof. Piero Sandulli Presidente

Avv. Lorenzo Attolico Vice Presidente

Avv. Stefano Agamennone Componente (relatore)

Dott. Carlo Bravi Rappresentante A.I.A.

 

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 67 del 2019, proposto dalla società A.S. Cittadella S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Laura Dal Zuffo nell’interesse del calciatore Romano Perticone per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di serie B di cui al Com. Uff. n 42 del 22 ottobre 2019;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell'udienza  del  giorno  28  ottobre  2019  Avv.  Stefano  Agamennone  e  udito l’Avvocato Dal Zuffo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

- Che il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di serie B, con decisione del 22.10.2019, ha comminato al calciatore Romano Perticone la sanzione della squalifica per due gare effettive per avere lo stesso: “al termine della gara nel tunnel che adduce agli spogliatoi, rivolto agli ufficiali di gara, con atteggiamento minaccioso, espressioni ingiuriose”.

 

- Che la Società Cittadella, con ricorso ritualmente introdotto, ha dedotto l’ “insussistenza della natura ingiuriosa dell’espressione ascritta al Perticone” perché, a detta della difesa della stessa, la condotta tenuta dal calciatore sarebbe da qualificare come irrispettosa, non certo offensiva o ingiuriosa né tantomeno minacciosa. Deduceva, inoltre, la reclamante che, nel pronunciare le frasi refertate dall’arbitro, il Perticone non avrebbe tenuto una condotta intimidatoria per non aver tenuto un atteggiamento minaccioso davanti alla terna arbitrale.

- Che la difesa del reclamante ha dedotto che la sanzione inflitta sarebbe stata eccessiva rispetto ad analoghi precedenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- Che non è stato contestato che il calciatore abbia pronunciato le frasi per le quali è stata comminata la sanzione contestata;

- Che le motivazioni con le quali è stato giustificato il comportamento tenuto dal Perticone non valgono ad escludere la natura minacciosa ed intimidatoria dell’atteggiamento tenuto dal Calciatore, né tantomeno delle frasi dallo stesso pronunciate;

- Che l’espressione “siete scarsi” proferita all’indirizzo della terna arbitrale integra sicuramente gli estremi di una condotta irriguardosa censurata dall’art. 36 c. I lett. a CGS;

- Che la difesa della reclamante ha inoltre richiesto l’applicazione di circostanze attenuanti, atteso che il calciatore, nel corso della sua lunga carriera, non sarebbe mai stato oggetto di provvedimenti sanzionatori da parte degli arbitri per atteggiamenti intimidatori e/o per aver proferito espressioni ingiuriose;

- Che sul punto la Corte ritiene che, proprio in considerazione della esperienza maturata dal calciatore, lo stesso non avrebbe dovuto tenere l’atteggiamento sanzionato dal Giudice Sportivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale definitivamente pronunciando, respinge il reclamo. Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

 

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