F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0056/CSA del 30 ottobre 2019 – (PARMA CALCIO 1913/PROCURA FEDERALE) n. 80/2019 – 2020 Registro Reclami LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO I SEZIONE

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Prof. Piero Sandulli Presidente

Avv. Lorenzo Attolico Vice Presidente

Avv. Maurizio Borgo Componente (relatore)

Dott. Carlo Bravi Rappresentante A.I.A.

 

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 80 del 2019, proposto con richiesta di procedura d’urgenza dalla società Parma Calcio 1913, rappresentata e difesa dall’Avv. Eduardo Chiacchio per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 69 del 28 ottobre 2019;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 29 ottobre 2019 Avv. Maurizio Borgo e udito l’Avvocato Eduardo Chiacchio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto, spedito in data 28.10.19, la Società PARMA CALCIO 1913, preannunciava la proposizione di reclamo, con procedura d’urgenza, avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega di Serie A (pubblicata sul C.U. n. 69 del 28.10.19 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara INTERNAZIONALE-PARMA, disputatasi in data 26.10.2019, era stata irrogata, a carico del calciatore della medesima Società, SCOZZARELLA Matteo, la squalifica per una giornata effettiva di gara.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la Società. PARMA., faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la revoca della squalifica la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

La Società ricorrente ritiene che la decisione del Giudice Sportivo debba essere annullata, in primo  luogo,  per  inesistenza  della  contestazione  ascritta  in  quanto  nessuna  infrazione disciplinare sarebbe stata commessa dallo SCOZZARELLA al 26° del secondo tempo, come indicato nella decisione del Giudice Sportivo; la Società ricorrente eccepisce, inoltre, che la decisione del Giudice Sportivo sarebbe contraddittoria, laddove fa riferimento ad “espressioni blasfeme” al plurale per poi descrivere, invece, una sola espressione blasfema.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte evidenzia come, al di là dell’errore materiale in cui è incorso il Giudice Sportivo (che indica come minuto in cui il calciatore SCOZZARELLA avrebbe pronunciato il minuto 26° del secondo tempo anziché il minuto 48°, come da segnalazione della Procura Federale), l’esame delle immagini televisive non lasci dubbi in ordine al comportamento tenuto dal calciatore, SCOZZARELLA Matteo, che, al minuto 48° circa del secondo tempo della gara INTERNAZIONALE-PARMA, nel lamentarsi per un presunto fallo subito da un avversario proferiva, chiaramente, un’espressione blasfema l’inquadratura prolungata del volto del calciatore consente, infatti, una agevole lettura del labiale che, lo si ribadisce, non lascia margini di dubbio in ordine al tenore blasfemo delle espressioni proferite dal calciatore, SCOZZARELLA Matteo.

Trattasi di comportamento che non può, pertanto, che essere sanzionato in applicazione della previsione contenuta nell’art. 37, comma 1, lett. a), del C.G.S., con la squalifica per una giornata effettiva di gara, per come disposto dal Giudice Sportivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale definitivamente pronunciando, respinge il reclamo. Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

 

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