F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0058/CSA del 28 novembre 2019 – (MONTEGIORGIO CALCIO S.S.D. A.R.L.) n. 112/2019 – 2020 Registro Reclami N. 112/2019 REGISTRO RECLAMI N. 0058/2019 REGISTRO DECISIONI
N. 112/2019 REGISTRO RECLAMI
N. 0058/2019 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Italo PAPPA – Presidente
Massimiliano ATELLI – Componente
Agostino CHIAPPINIELLO - Componente relatore
Franco GRANATO – Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero di registro n. 112 del 2019, proposto dalla società MONTEGIORGIO CALCIO S.S.D. A.R.L. per la riforma della delibera del Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 51 del 13.11.2019, con la quale è stata comminata la squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore TITONE Mario;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del giorno 28.11.2019 il dott. Agostino CHIAPPINIELLO; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società MONTEGIORGIO CALCIO S.S.D. A.R.L. ha proposto reclamo avverso la sanzione per la squalifica per tre giornate effettive di gara al calciatore Titone Mario a seguito della gara MONTEGIORGIO Calcio/Polisportiva VASTOGIRARDI del 10 novembre 2019, comminata con delibera del Giudice sportivo del Dipartimento Interregionale con Com. Uff. n. 51 del 13.11.2019.
Come risulta dal referto arbitrale, durante il rientro delle squadre dopo l’intervallo tra i due periodi di gioco, i giocatori, il n. 7 della squadra locale Sig. Titone Mario e il n. 5 della squadra ospite, Sig. Ruggieri Sergio, ponevano in essere tra di loro una colluttazione provocata da una spinta del Sig. Titone ai danni del Sig. Ruggieri il quale reagiva, spingendo a sua volta l’avversario e creando un parapiglia generale all’interno del tunnel dello spogliatoio stesso, che veniva sedato solo cinque minuti dopo. Ritornata la calma, il giudice di gara comunicava agli allenatori delle due squadre la decisione di espellere entrambi i protagonisti dell’episodio per condotta violenta. La società Montegiorgio, con e-mail del 14 novembre 2019, preannunciava reclamo e chiedeva la documentazione ufficiale che veniva trasmessa dalla Corte Sportiva di Appello con nota del 18 novembre 2019, n. 9114/SS/19-20/AM/ef. Avverso la decisione ha proposto reclamo la Società deducendo i seguenti motivi:
a) l’eccessiva gravosità e severità di tale sanzione deliberata dal primo giudice;
b) la non qualificabilità della condotta del calciatore come violenta, quanto, piuttosto, come scorretta ed antisportiva;
c) la totale assenza nel gesto del suddetto tesserato di qualunque intento lesivo dell’incolumità del calciatore avversario, il quale non riporterà alcuna conseguenza, né danno fisico;
d) la conseguente applicabilità alla fattispecie in esame del trattamento sanzionatorio di cui all’art. 39, comma 1, C.G.S., in luogo di quanto previsto dall'art. 38, comma 1, C.G.S.;
e) la sussistenza di circostanze attenuanti.
Conclusivamente, la Società chiede la riduzione della squalifica del proprio calciatore Titone Mario da tre a due gare effettive.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo è infondato e va, pertanto, respinto.
Dagli atti ufficiali e dal referto arbitrale risulta che i fatti addebitati si sono realmente verificati e detti fatti godono di una fede privilegiata essendo stati riferiti da un pubblico ufficiale quale è l’arbitro.
Tra l’altro, la Società non mette in discussione il fatto contestato, ma ne fa una valutazione riduttiva sul piano disciplinare. In particolare, in merito al motivo di reclamo con il quale si contestano l’eccessiva gravosità e severità deliberate dal Giudice Sportivo, si rileva che la condotta tenuta in occasione della gara Montegiorgio/Vastogirardi assume una connotazione particolarmente violenta come si evince, tra l’altro, dallo stesso referto arbitrale, atteso che dalla spinta data dal calciatore Titone all’avversario, ne è derivato un parapiglia generale sedato solo dopo cinque minuti.
Detta condotta non può essere considerata solo antisportiva, come sostiene la società reclamante, ma riveste di certo le caratteristiche di un atto violento.
La circostanza che in conseguenza della condotta posta in essere non ne siano scaturiti danni fisici agli avversari, non sminuisce la gravità del fatto, considerato che in presenza di detti danni fisici la sanzione sarebbe stata ben più grave.
Non risultano circostanze attenuanti alla stregua delle quali è possibile ridurre la sanzione. L’affermazione nel reclamo secondo cui il calciatore avrebbe semplicemente spinto l’avversario, non appare decisiva per considerare meno grave e violenta la condotta in esame.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, respinge il reclamo.
Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.
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