F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0060/CSA del 22 novembre 2019 – (ASD SS LAZIO CALCIO A CINQUE/OLIMPUS ROMA) n. 78/2019 – 2020 Registro Reclami N. 78/2019 REGISTRO RECLAMI N. 0060/2019 REGISTRO DECISIONI

 

N. 78/2019 REGISTRO RECLAMI

N. 0060/2019 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Avv. Italo Pappa – Presidente

Prof. Andrea Lepore – Componente (relatore) in videoconferenza

Prof. Salvatore Sica – Componente

Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A. ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo n. di registro 78, proposto dalla società A.S.D. S.S. LAZIO CALCIO A CINQUE avverso decisioni merito gara Campionato Nazionale Serie A2 S.S. Lazio/Olimpus Roma del 05.10.2019.

Per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 173 del 23 ottobre 2019.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 14.11.2019 il prof. avv. Andrea Lepore in videoconferenza e uditi l’avv. Michele Cozzone per la reclamante e il sig. Angelucci per la resistente; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In data 25 ottobre 2019 l’A.S.D. S.S. Lazio calcio a cinque propone reclamo avverso la delibera del giudice sportivo di cui in epigrafe con la quale, in accoglimento del ricorso presentato in primo grado dall’A.S.D. Olimpus Roma, veniva irrogata alla ricorrente la punizione della perdita della gara S.S.Lazio/Olimpus Roma del 5 ottobre 2019 con il punteggio di 0 a 6, valevole per la seconda giornata di andata del Campionato nazionale di Calcio a 5 Serie A2, 2019/2020, girone B.

Ad avviso della reclamante il giudice sportivo non avrebbe fornito una corretta interpretazione dello status di due giocatori – Barigelli Valerio e Fedrigo dell’Agnol Vinicius – che avrebbe di conseguenza determinato la sanzione impugnata davanti a questa Corte.

Barigelli e Fedrigo, secondo quanto emerso nel giudizio di primo grado, si sarebbero trovati in posizione irregolare poiché, squalificati nella precedente stagione per un numero di giornate pari a 3 per il Barigelli e pari a 1 per il Fedrigo, alla data dell’incontro in oggetto non avevano ancora espiato tali sanzioni.

I due calciatori in questione all’inizio dell’attuale annata agonistica, una volta svincolati dalle pregresse compagini ove erano stati colpiti, durante la stagione 2018/19, da rispettivi provvedimenti sanzionatori si tesseravano per un club di calcio a 11, l’A.S.D. Monte Mario. Per l’esattezza, dalle interrogazioni degli storici dei due menzionati atleti, si evince che il Barigelli stipulava con detta società un aggiornamento di posizione in data 26 agosto 2019, mentre il suo collega Fedrigo compiva medesima operazione in data primo settembre 2019. Soltanto successivamente, l’11 settembre u.s., i calciatori citati si trasferivano alla Società Sportiva Lazio calcio a 5.

In ragione di questi trasferimenti, sostiene la ricorrente, il Barigelli – sanzionato con la squalifica per 3 giornate effettive di gara, come da C.u. n. 931 del 24 aprile 2019 – avrebbe scontato la prima giornata di squalifica nella gara A.S.D. Atlante Grosseto contro A.S.D. Todis Lido di Ostia Futsal del 27 aprile 2019, valevole per il campionato nazionale di calcio a 5 serie A2 della stagione scorsa, 2018/2019. Quindi lo stesso, tesserato il 26 agosto 2019 con il calcio a 11 Montemario, scontava la seconda giornata nella gara A.S.D. Monte Mario contro Fregene Maccarese calcio dell’8 settembre 2019, valevole per il campionato di calcio di Promozione laziale 2019/2020 girone A. Infine, il Barigelli, trasferitosi il giorno 11 settembre 2019 alla Società Sportiva Lazio calcio a 5, espiava la terza giornata nella gara di Coppa della Divisione tra A.S.D. Atlante Grosseto ed A.S.D. S.S. Lazio calcio a 5 del 18 settembre 2019.

Per altro verso, il Fedrigo, tesserato nella stagione scorsa con l’A.S.D. Milano calcio a 5 e raggiunto da una squalifica per una giornata come da C.u. n. 944 del 30 aprile 2019, si tesserava per la prima volta in questa stagione, in data 1 settembre 2019, con il club di calcio a 11 A.S.D. Monte Mario e scontava detta punizione nella gara A.S.D. Monte Mario Fregene Maccarese calcio dell’8 settembre 2019, valevole per il campionato di calcio di Promozione laziale 2019/2020, girone A. Sì che, ad avviso della ricorrente, anche il Fedrigo alla stregua del collega si trovava in posizione regolare al momento della disputa della partita A.S.D. S.S. Lazio calcio a 5 contro A.S.D. Olimpus Roma del 26 ottobre 2019.

Tale lettura sarebbe suffragata, da quanto esposto in dibattimento dalla reclamante, dall’applicazione dell’art. 21, comma 7, prima e ult. parte, C.G.S., che imporrebbe l’espiazione della sanzione, in caso di residuo e nell’ipotesi nella quale il calciatore abbia cambiato compagine e attività, nella prima partita utile della nuova attività, come nel caso di specie.

Chiede pertanto la reclamante, riconosciuta la validità e la fondatezza delle ragioni delineate, di accogliere il presente reclamo e per l’effetto annullare l’impugnata delibera del giudice sportivo, con conseguente omologazione e/o ripristino del risultato acquisito sul campo.

L’A.S.D. Olimpus Roma si oppone, evidenziando nelle memorie depositate e nelle controdeduzioni offerte in dibattimento che nel computo delle giornate di squalifica non possono annoverarsi quelle nelle quali i calciatori in questione abbiano modificato la disciplina sportiva, tesserandosi per un sodalizio di calcio a 11 della LND. Sottolinea la resistente che in tal modo anche la disciplina del beach soccer, anch’essa sotto l’egida della LND, si presterebbe a pratiche di questo tipo, consentendo a giocatori squalificati in una disciplina sportiva di scontare sanzioni irrogate in altro sport.

CONSIDERATO IN DIRITTO

A una prima ricognizione, le coordinate normative di riferimento per il reclamo in discorso si rintracciano negli artt. 21, comma 7, prima e ult. parte, C.G.S. e 118 N.O.I.F., richiamate dai due sodalizi nelle memorie e nel corso del dibattimento.

L’art. 21, comma 7, prima parte, C.G.S. dispone che «Qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, del campionato Primavera, Trofeo Berretti o Juniores, la squalifica viene scontata, in deroga al comma 2, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza, ferma la distinzione di cui all’art. 19, commi 4 e 6». L’art. 21, comma 7, ult. parte, C.G.S. dispone inoltre che «Qualora il calciatore colpito dalla sanzione della squalifica abbia cambiato attività ai sensi dell’art. 118 delle N.O.I.F., la squalifica è scontata per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova attività». Per altro verso, va da subito evidenziato che l’art. 118

N.O.I.F. disciplina le varie ipotesi di variazione di “attività” in corso di stagione nei periodi fissati dal Consiglio Federale, e non risulta per questo motivo particolarmente pertinente al caso di specie, se non come parametro di riferimento generale.

Al contrario, maggiormente conferente è il richiamo all’art. 21, comma 7, C.G.S. La ratio della norma in parola – va chiarito da subito – è quella di far scontare la sanzione al calciatore, di là dal cambio di categoria o compagine da una stagione a un’altra, al fine di rendere effettiva la sanzione stessa, evitando strumentalizzazioni da parte delle società (trattasi del

c.d. principio di afflittività/effettività).

In vero, però, come questa Corte ha avuto modo di stabilire in un recente provvedimento assunto a Sezioni unite, è possibile in realtà rintracciare non uno ma due principi fondamentali in tema di esecuzione delle sanzioni: il citato principio dell’effettività (i.e. afflittività) della sanzione irrogata, il quale impone che la sanzione debba, comunque, essere scontata e non affidata al mero potere discrezionale della società di appartenenza, e il principio di separazione delle competizioni (i.e. di omogeneità), in virtù del quale si tende, ove è possibile, a far in modo che la squalifica venga scontata nella categoria e competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato. Tuttavia, «va chiarito che non è possibile far operare contemporaneamente i due principi. Il principio che va inizialmente preferito è quello di omogeneità delle gare. […] Entrambi, infatti, vanno applicati in maniera gradata. Il principio di separazione (i.e. omogeneità) soltanto in alcune ipotesi cede al principio della effettività (i.e. afflitività) della sanzione» (Così, Corte sportiva d’appello nazionale, Sez. un., decisione n.0027/CSA del 25 novembre 2019).

Tale ricostruzione determina che non può essere consentita una lettura controfunzionale del principio di afflittività, come ha inteso fare, ad avviso di questa Corte, la Lazio calcio a 5. Il principio di afflittività infatti opera nel caso in cui il principio di omogeneità non sia più applicabile, in quanto un calciatore abbia cambiato da una stagione all’altra la propria categoria di appartenenza all’interno della medesima disciplina sportiva (es. passaggio da “Primavera” a prima squadra di squadra di calcio a 11, in quanto non più in età per il settore giovanile); o, riferendoci all’ultima parte dell’art. 21, comma 7, C.G.S., quando abbia cambiato “attività” in modo definitivo, sì da sfuggire proditoriamente all’effettività della sanzione. Il principio di afflittività contenuto nell’art. 21, comma 7, C.G.S. rappresenta in questo senso una norma di salvaguardia. Ragionando in modo diverso, la certezza della sanzione sarebbe pregiudicata, poiché la stessa resterebbe legata a una circostanza meramente teorica, lasciata al potere discrezionale della società di appartenenza del tesserato. Ma non è questo il caso, dove i calciatori Barigelli e Fedrigo non hanno semplicemente modificato categoria di appartenenza o società, ma hanno cambiato momentaneamente “disciplina sportiva”: da un sodalizio di calcio a 5 si sono trasferiti in una compagine di calcio a 11 per poi tornare in pochi giorni tra le fila di un’altra società di calcio a 5. Sì che, in questo caso, è il principio di omogeneità che deve operare: i calciatori summenzionati infatti partecipano ancora a campionati della Divisione di calcio a 5, campionati omogenei a quello nel quale hanno subito la sanzione della squalifica nella stagione precedente. Viceversa, applicare il principio di afflittività significherebbe piegarlo a una funzione che esso stesso combatte: evitare la sanzione con comportamenti poco trasparenti.

Utile appare una ulteriore precisazione.

Ad avviso di questa Corte, vero è che dalla lettura della normativa nel suo complesso i termini “attività” e “disciplina” vengono impiegati in maniera equivalente dal legislatore federale, sia all’interno del Codice di giustizia sportiva (art. 21) sia all’interno delle N.O.I.F. (art. 118), e a volte non del tutto in modo appropriato, generando confusione. Ciononostante, altro è la “disciplina sportiva” del calcio a 11, altro è la “disciplina sportiva” del calcio a 5, altro ancora la “disciplina sportiva” del beach soccer, per le quali vengono impiegati regolamenti di gioco diversi e, di conseguenza, modalità nell’erogazioni delle sanzioni radicalmente differenti. Sarebbe auspicabile, al contrario, che il termine “attività” fosse riferito alle modalità nelle quali una “disciplina sportiva” può essere articolata. Ad esempio, la disciplina sportiva calcio a 11 può essere svolta come “attività scolastica”, “attività giovanile”, “attività dilettantistica”, “attività professionistica”, “attività agonistica e non”. In alcune norme il legislatore sembra assecondare proprio tale nomenclatura (a mo’ di esempio, cfr. gli artt. 2, 19, comma 9, 21, comma 7 e 8, 48, comma 6, 61, comma 6, 64, comma 2, 65, comma 1, lett. a, e la stessa rubrica del Titolo VII, C.G.S).

Tanto chiarito non può allora ritenersi ragionevole far espiare una sanzione, nel caso di specie una squalifica di più giornate, in una disciplina sportiva diversa da quella nella quale è stata comminata, se i calciatori colpiti dalla suddetta squalifica partecipano ancora a tale disciplina a distanza di pochi mesi. Depongono in questo senso, oltre al citato “principio di omogeneità delle competizioni e delle discipline sportive”, anche altri due elementi, uno di natura indiziaria, strettamente inerente al caso che occupa, e un altro, insuperabile, normativo.

In primo luogo, la Corte, verificando lo storico dei due calciatori, ha rilevato che questi ultimi nella loro carriera sportiva hanno partecipato a campionati di calcio a 5 in via quasi esclusiva. Ciò pone quanto meno dubbi sul fatto che pochi giorni prima della partita incriminata Barigelli e Fedrigo si siano tesserati per un sodalizio di calcio a 11, salvo poi legarsi, dopo aver ipoteticamente scontato il residuo della squalifica, all’A.S.D. S.S. Lazio calcio a 5.

In secondo luogo, e in maniera senza dubbio decisiva per il caso in esame, si pone una norma internazionale: l’art. 6, comma 1, Annexe 7 del FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players, edition 2019, rubricato “Enforcement of disciplinary sanctions”. In esso si afferma in modo cristallino che «A suspension imposed in terms of matches (cf. art. 20 paras 1 and 2 of the FIFA Disciplinary Code) on a player for an infringement committed when playing futsal or in relation to a futsal match shall only affect the player’s participation for his futsal club. Similarly, a suspension imposed in terms of matches on a player participating in eleven- a-side football shall only affect the player’s participation for his eleven-a-side club».

Ciò significa che per espressa disposizione della Federazione internazionale è fatto espresso divieto che sanzioni come la squalifica vengano scontate in “discipline sportive” diverse come lo sono tra loro quelle del calcio a 11 e del calcio a 5.

Sulla necessità, poi, di applicare in via diretta i principi della Federazione internazionale, oltre alla dottrina, anche la giurisprudenza sportiva appare oggidì granitica. Infatti, in una recentissima pronuncia della Corte federale d’appello FIGC, ripresa in una nota inviata dal Presidente federale a tutti gli organi di giustizia sportiva sul territorio nazionale, si è avvertito che «l’adeguamento delle norme tecniche e disciplinari della Federazione nazionale alle determinazioni che in materia sono promanate dalla FIFA è assicurata sia dalla disposizione dell’art. 3, comma 4 del Codice di Giustizia sportiva (a mente del quale “in assenza di specifiche disposizioni del Codice e di norme federali, gli organi di giustizia sportiva adottano le proprie decisioni in conformità ai principi generali di diritto applicabili nell’ordinamento sportivo nazionale e internazionale nonché a quelli di equità e correttezza sportiva”), sia, in modo più pregnante, dall’art. 1, comma 5, dello Statuto federale, il quale impone alla FIGC, Leghe, società, atleti, tecnici, ufficiali di gara, dirigenti e “ogni altro soggetto dell’ordinamento federale” (nel cui novero non possono non ricomprendersi gli organi di giustizia sportiva) di “…c) rispettare in ogni momento gli Statuti, i regolamenti, le direttive e le decisioni della Fifa e dell’UEFA”. Simili disposizioni sono infatti destinate ad assicurare il costante adeguamento, e quindi la immediata applicazione (si guardi la locuzione “in ogni momento”), delle regole tecniche e disciplinari promanate dalle organizzazioni internazionali, nel rispetto degli obblighi derivanti dall’affiliazione, senza che si renda necessaria alcuna disposizione di recepimento interno» (così, testualmente, Corte Federale d’Appello, Sez. I, decisione n. 006/2019 del 15 ottobre 2019).

Nella medesima direzione, secondo quanto comunicato dalla Presidenza, vige in maniera incontrovertibile l’obbligo per tutte le componenti federali – istituzionali e di giustizia – di adeguarsi alle disposizioni internazionali «allo scopo di garantire l’ordinato svolgimento dell’attività Federale, anche in relazione ai suoi rapporti con la FIFA, e consentire uniformità applicativa delle norme disciplinari promanate dalla medesima Federazione Internazionale» (nota 16 ottobre 2019, prot. n. 6384/Presidenza).

Non v’è dubbio, dunque, che un’interpretazione dell’art. 21, comma 7, ult. parte, C.G.S. volta ad ammettere l’esecuzione di una sanzione comminata a seguito di una gara di calcio a 5 in un campionato di disciplina sportiva diversa – come il calcio a 11 – è assolutamente irragionevole, in netto contrasto con i principi internazionali appena enunciati e pertanto non può in alcun modo essere sostenuta.

In questa prospettiva si auspica, altresì, un intervento del legislatore federale e della Lega di competenza al fine di recepire nella maniera più chiara possibile la norma FIFA in questione onde evitare in futuro fraintendimenti e strumentalizzazioni di tal genere.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello nazionale, Sezione terza, respinge il reclamo n. 78 proposto dalla società A.S.D. S.S. LAZIO CALCIO A CINQUE avverso decisione merito gara Campionato Nazionale Serie A2 S.S. Lazio/Olimpus Roma del 05/10/2019.

Trasmette gli atti alla procura federale per quanto di competenza al fine di verificare se le posizioni dei calciatori Barigelli Valerio e Fedrigo dell’Agnol Vinicius abbiano determinato ulteriori irregolarità nelle gare di Campionato Nazionale Serie A2 girone B della Divisione calcio a 5 successive a quella di cui è causa.

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