F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0062/CSA del 15 novembre 2019 – (SSD AUDACE CANNARA) n. 81/2019 – 2020 Registro Reclami N. 81/2019 REGISTRO RECLAMI N. 0062/2019 REGISTRO DECISIONI

N. 81/2019 REGISTRO RECLAMI

N. 0062/2019 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Avv Italo Pappa – Presidente

Avv. Nicolò Schillaci - Componente relatore

Dott. Stefano Toschei - Componente

Dott. Carlo Bravi – Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 81 del 2019, proposto dalla società A.S.D. AUDACE CANNARA rappresentata dal legale rappresentante pro-tempore, Sig. Alessandro Baldacci, avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta al calciatore CURTI Nicolò seguito gara POMEZIA – CANNARA del 20.10.2019

per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n . 42 del 23.10.2019

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 7 novembre 2019 l’Avv. Nicolò Schillaci;

RITENUTO IN FATTO

La A.S.D. CANNARA ha proposto appello avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha inflitto al calciatore CURTI Nicolò la

 

squalifica per tre gare effettive “perché allontanato per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva all’arbitro espressione offensiva”.

La società ricorrente, attraverso gli scritti difensivi, chiedeva a questa Corte la riduzione della squalifica.

La società appellante, principalmente, motivava tale richiesta rilevando che il proprio calciatore, dopo essere stato espulso dal terreno di gioco per doppia ammonizione, non aveva rivolto al Direttore di gara alcuna frase offensiva come, al contrario, era stato erroneamente riportato negli atti ufficiali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Le doglianze illustrate dalla A.S.D. Cannara sono prive di fondamento e, pertanto, il proposto appello non può trovare accoglimento.

La Corte, esaminati gli atti, rileva che i comportamenti di cui si è reso colpevole il calciatore Curti sono esattamente descritti nel referto arbitrale, atto la cui fidefacienza non può, in alcun modo, essere scalfita.

Pertanto, ad avviso di questo Collegio, la decisione del Giudice Sportivo deve ritenersi corretta sia in ordine alla qualificazione delle condotte poste in essere dal Curti sia in ordine all’applicazione della sanzione che appare congrua in relazione ai fatti allo stesso ascritti.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, respinge.

Dispone incamerarsi il contributo.

Dispone  la  comunicazione  alle  parti  tramite  i  loro  difensori  con  posta  elettronica certificata.

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