F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0063/CSA del 15 novembre 2019 – (SSD AUDACE CANNARA) n. 82/2019 – 2020 Registro Reclami N. 82/2019 REGISTRO RECLAMI N. 0063/2019 REGISTRO DECISIONI

N. 82/2019 REGISTRO RECLAMI

N. 0063/2019 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Avv Italo Pappa – Presidente

Avv. Nicolò Schillaci - Componente relatore

Dott. Stefano Toschei – Componente

Dott. Carlo Bravi – Rappresentante AIA

 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 82 del 2019, proposto dalla società A.S.D. AUDACE CANNARA rappresentata dal legale rappresentante pro-tempore, Sig. Alessandro Baldacci, avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta al calciatore TRENTINI Luca seguito gara Campionato Nazionale Juniores CANNARA – SPORTING CLUB TRIESTINA del 19.10.2019 per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 18 del 23.10.2019

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 7 novembre 2019 l’Avv. Nicolò Schillaci;

RITENUTO IN FATTO

La A.S.D. CANNARA ha proposto appello avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha inflitto al calciatore TRENTINI Luca la

 

squalifica  per  tre  gare  effettive  “per  avere,  a  gioco  fermo,  colpito  un  calciatore avversario con uno schiaffo al volto”.

La società ricorrente, attraverso gli scritti difensivi, chiedeva a questa Corte la riduzione della squalifica.

La società appellante, essenzialmente, pur non contestando i fatti, motivava tale richiesta rilevando che il comportamento tenuto dal proprio proprio calciatore nei confronti dell’avversario era da considerarsi come un gesto di reazione ad un pestone ricevuto da parte dello stesso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo non può essere accolto.

Il comportamento posto in essere dal calciatore Trentini che si è esaurito in una condotta violenta ai danni di un calciatore avversario (schiaffo al volto) integra la fattispecie di cui all’art. 9 del CGS.

Congrua appare, pertanto, la sanzione irrogata dal Giudice di prime cure.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, respinge.

Dispone incamerarsi il contributo.

Dispone  la  comunicazione  alle  parti  tramite  i  loro  difensori  con  posta  elettronica certificata.

 

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