F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0065/CSA del 14 novembre 2019 – (A.S.D. Nocerina) n. 87/2019 – 2020 Registro Reclami N. 88/2019 REGISTRO RECLAMI N. 0065/2019 REGISTRO DECISIONI

N. 88/2019 REGISTRO RECLAMI

N. 0065/2019 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Avv. Italo Pappa – Presidente

Avv. Salvatore Lo Giudice – Vice Presidente (relatore)

Avv. Paolo Del Vecchio – Componente

Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 0000 del 2019, proposto dalla società ASD Nocerina

per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 46 del 30.10.2019;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 7.11.2019 l’avv. Salvatore Lo Giudice;

RITENUTO IN FATTO

Con atto del 31.10.2019 la Società ASD Nocerina preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (pubblicata sul C.U. n. 46 del 30.10.2019) con la quale, a seguito della gara ASD Nocerina/Francavilla,

disputatasi in data 27.10.2019, era stata inflitta, a carico del calciatore della stessa Società, CARROTTA Vincenzo, la squalifica per tre giornate effettive di gara.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la Società ASD Nocerina faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte ritiene che il reclamo sia infondato.

Rileva infatti la Corte che la Società ricorrente non abbia fornito elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'Arbitro che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 61.1. C.G.S.), e segnatamente riguardo alla condotta posta in essere dal calciatore Carrotta. Tale condotta, alla luce di quanto incontrovertibilmente riportato dal Direttore di Gara nel proprio referto, a giudizio della Corte, deve essere qualificata come violenta in quanto consistita nell’aver “colpito un calciatore avversario con una violenta gomitata all’addome”.

Anche a prescindere dalla valutazione di gravità irritualmente introdotta nel Comunicato Ufficiale, infatti, la “gomitata all’addome” integra di per sé i presupposti della fattispecie sanzionata più gravemente dal Codice di Giustizia Sportiva, a nulla rilevando l’asserito “intento di difendersi (…) non lesivo dell’incolumità fisica del calciatore avversario”.

Conseguentemente, la richiesta di riqualificazione della condotta ex art. 19, c.4, lett. a9) non può trovare accoglimento. Così come la richiesta di riduzione della misura della sanzione inflitta, deve essere rigettata, considerato il minimo edittale di tre giornate effettive di gara previsto dall’art. 38 del C.G.S. con riferimento alla condotta violenta, posta in essere nel caso concreto dal tesserato Carrotta.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, respinge.

Dispone incamerarsi il contributo

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

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