F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0066/CSA del 14 novembre 2019 – (USD LAVAGNESE 1919) n. 94/2019 – 2020 Registro Reclami N. 94/2019 REGISTRO RECLAMI N. 0066/2019 REGISTRO DECISIONI

N. 94/2019 REGISTRO RECLAMI

N. 0066/2019 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Avv. Italo Pappa – Presidente

Avv. Salvatore Lo Giudice – Vice Presidente

Avv. Paolo Del Vecchio - Componente (relatore)

Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

 

 

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 94 del 31 ottobre 2019, proposto dalla società U.S.D. Lavagnese 1919 avverso la punizione sportiva dell'ammenda di € 800,00 inflitta alla reclamante a seguito della gara del Campionato Nazionale di Serie D, girone A - 2019/2020,

9.a giornata del girone di andata, Lavagnese 1919/Caronnese S.S.D. A.R.L. del 27.10.2019 per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 46 del 30.10.2019;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 7.11.2019 l’avv. Paolo Del Vecchio; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il Giudice Sportivo decideva di sanzionare con l'ammenda di € 800,00 la società U.S.D. Lavagnese 1919 a seguito della condotta tenuta nella partita del Campionato Nazionale di Serie D, girone A - 2019/2020, 9 giornata del girone di andata, Lavagnese 1919/Caronnese

S.S.D. A.R.L. disputata in data 27.10.2019, e segnatamente per indebita presenza prima dell'inizio della gara ed al termine della stessa, nello spiazzo antistante gli spogliatoi, di persone non identificate né autorizzate, ma chiaramente riconducibili alla società, che rivolgevano espressioni offensive all'indirizzo del Direttore di gara, venendo allontanate dai dirigenti locali. Inoltre, per assenza delle Forze dell'Ordine e della relativa richiesta (Com. Uff. n. 46 del 30.10.2019).

Avverso tale decisione, proponeva tempestivo reclamo la prefata Società U.S.D. Lavagnese 1919, rilevando in fatto un diverso svolgimento degli eventi, in quanto: prima dell'inizio della gara nello spiazzo antistante gli spogliatoi vi era numerosa presenza di magazzinieri, dirigenti e segretari, i quali all'inizio della gara sono stati accompagnati all'uscita verso la tribuna; al termine della gara, alcuni tesserati della società Caronnese dialogavano con i giocatori della società Lavagnese "a voce un po' alta" ma venivano subito accompagnati fuori dallo spazio antistante gli spogliatoi; in diritto, che magazzinieri, Dirigenti e Segretari sono persone tesserate della Società e in quanto tali autorizzate alla sosta temporanea nello spiazzo antistante gli spogliatoi.

Il reclamo proposto dalla Società U.S.D. Lavagnese 1919 è, in parte, fondato e pertanto va parzialmente accolto per le seguenti considerazioni in

CONSIDERATO IN DIRITTO

Nel caso di specie, la Corte riconosce l'eccessiva gravosità e severità della sanzione inflitta alla società U.S.D. Lavagnese 1919, ritenendo che dalla dinamica dell'episodio e dall'analisi dell'effettivo succedersi degli eventi, da una parte, non sia possibile desumere con certezza la presenza di estranei e quindi di persone non autorizzate nello spazio antistante gli spogliatoi; dall'altra, sembra certa la presenza di magazzinieri, dirigenti e segretari della società, dunque persone tesserate della società, comunque riconoscibili; pertanto, pur trattandosi di eventi sicuramente stigmatizzabili sul piano giuridico-sportivo, la Corte ritiene che la società Lavagnese meriti un trattamento punitivo meno afflittivo.

Dunque, pur dovendo il comportamento in questione essere stigmatizzato con fermezza ed essendo meritevole di censura e sanzione, quanto alla determinazione ed alla concreta graduazione della misura sanzionatoria occorre tenere presente il contesto di sostanziale unicità di tempo e di luogo della condotta del medesimo, nonché il momento di concitazione agonistica al termine della gara, unitamente alla non chiara presenza anche di estranei alla società.

Pertanto, il Collegio ritiene che la valorizzazione delle predette circostanze possa consentire un contenimento della sanzione dell'ammenda, riducendola, secondo equità, da € 800,00 a € 300,00.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente e, per l’effetto, riduce la sanzione dell’ammenda ad € 300,00.

Dispone restituirsi il contributo

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

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