F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE Ii – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0068/CSA del 30 ottobre 2019 – (AURORA PRO PATRIA 1919 SRL) n. 74/2019 – 2020 Registro Reclami N. 74/2019 REGISTRO RECLAMI N. 0068/2019 REGISTRO DECISIONI

N. 74/2019 REGISTRO RECLAMI

N. 0068/2019 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Dott. Stefano Palazzi – Presidente

Avv. Fabio Di Cagno - Componente (relatore)

Prof. Paolo Tartaglia - Componente

Arch. Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 74 del 2019, proposto dalla società Aurora Pro Patria 1919 s.r.l. per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Calcio Professionistico del 24.10.2019 di cui al Com. Uff. n. 50/DIV;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti del procedimento;

Relatore nell'udienza del giorno 24.10.2019 l’Avv. Fabio Di Cagno; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo inoltrato il 29.10.2019, preceduto da rituale dichiarazione di preannuncio, la società Aurora Pro Patria 1919 ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Calcio Professionistico (C.U. n. 50/DIV del 24.10.2019) con la quale è stata inflitta al proprio dirigente sig. Turotti Sandro la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 30 novembre 2019, nonché la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00, “per comportamento offensivo verso la terna arbitrale che veniva reiterato dopo la notifica del provvedimento di espulsione”. Episodio occorso durante la gara Pontedera – Pro Patria del 23.10.2019, valevole per il campionato nazionale di serie C.

La reclamante, in sostanza, sostiene che la sanzione irrogata sarebbe conseguenza di un travisamento dei fatti da parte sia dell’arbitro che del 1° assistente, i quali non avrebbero apprezzato che le espressioni profferite dal sig. Turotti erano in realtà dirette non già alla terna arbitrale,  bensì  ai  propri  tesserati  che  sedevano  in  panchina,  onde  farli  desistere  da atteggiamenti di protesta suscettibili di sanzioni. Analogamente, l’espressione pronunciata in fase di uscita dal campo a seguito dell’espulsione, così come il gesto di mostrare il dito medio, erano diretti non già alla terna arbitrale, bensì ai tifosi locali che lo stavano insultando. Conclude pertanto la reclamante per la riduzione di entrambe le sanzioni, nella misura dell’inibizione sino al 16 novembre 2019 e dell’ammenda di € 500,00.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è infondato e deve conseguentemente essere respinto.

I referti dell’arbitro sig. Tommaso Zamagni e del 1° assistente sig. Mattia Regattieri, invero, appaiono estremamente precisi e dettagliati sia in ordine alle condotte ingiuriose ed offensive poste in essere dal dirigente Turotti, sia in ordine ai destinatari di tali condotte.

Si evince da tali referti che “il dirigente protestava in modo plateale mostrando dissenso con gesti ed alzandosi ripetute volte dalla panchina…A seguito della notifica di espulsione il signor Turotti aggravava la sua condotta gridando “andate afanculo” all’indirizzo della terna” (così il referto arbitrale) e che “al 25° minuto del primo tempo ho richiamato l’attenzione dell’ae per espellere il dirigente sportivo dell’Aurora Pro Patria Turotti Sandro per aver protestato platealmente alzandosi in piedi dalla panchina aggiuntiva urlando: avete rotto il cazzo coglioni”.

In altri termini, risulta da questi atti di indubbia rilevanza probatoria (art. 61, 1° comma, C.G.S.) che le espressioni ingiuriose ed offensive, in quanto profferite in concomitanza con manifestazioni di dissenso nei confronti di decisioni arbitrali, non potevano che essere dirette alla terna, al cui indirizzo l’arbitro ha inequivocabilmente percepito essere stata rivolta anche l’espressione profferita a seguito dell’espulsione. Non si può peraltro non rilevare che il sig. Turotti, così come sarebbe stato lecito attendersi, nell’immediatezza del fatto non ha in alcun modo rappresentato agli ufficiali di gara il presunto equivoco in cui essi sarebbero incorsi, così legittimando il sospetto di una ricostruzione postuma dell’accaduto, meramente funzionale alla proposizione del reclamo.

Le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo appaiono pertanto congrue in relazione alle violazioni così come contestate ed accertate.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, così provvede:

il reclamo n. 74 proposto dalla società AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L. avverso le sanzioni dell’inibizione a tutto il 30.11.2019 e dell’ammenda di € 1.000,00 inflitte al sig. Turotti Sandro seguito gara Pontedera /Pro Patria del 23.10.2019, è respinto.

Dispone la comunicazione alla parte con posta elettronica certificata.

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