F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0069/CSA del 6 dicembre 2019 – (US TOLENTINO 1919) n. 120/2019 – 2020 Registro Reclami N. 120/2019 REGISTRO RECLAMI N. 0069/2019 REGISTRO DECISIONI

N. 120/2019 REGISTRO RECLAMI

N. 0069/2019 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Avv. Italo Pappa – Presidente

Avv. Daniele Cantini - Componente relatore videoconferenza

Avv. Massimiliano Atelli – Componente

Dott. Franco Granato – Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 120 del 2019, proposto dalla società U.S. Tolentino 1919 S.S.D.,per  la  riforma  della  decisione  Giudice  Sportivo  presso  la  Lega  Italiana  Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 53 del 20.11.2019;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 28.11.2019 l’Avv. Daniele Cantini; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società U.S. Tolentino 1919 S.S.D. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo presso la F.I.G.C., Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale (cfr. Com. Uff. n. 53 del 20.11.2019), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone F, U.S. Tolentino 1919 S.S.D vs. ASD Polisportiva Olympia Agnonese. Con la predetta sanzione il Giudice Sportivo ha comminato alla società reclamante un’ammenda di € 2.500,00 ed una gara a porte chiuse.

Il Giudice Sportivo ha così motivato: “Per avere propri sostenitori al termine della gara: - rivolto urla costituenti discriminazione per ragione di razza all’indirizzo di un calciatore della squadra avversaria tenendo comportamento aggressivo; - atteso la Terna Arbitrale all’uscita dello spogliatoio, rivolgendo, con fare minaccioso, espressioni offensive agli Ufficiali di gara tanto da costringere le Forze dell’Ordine a scortare i medesimi sino all’ingresso in autostrada. Sanzione così determinata anche in ragione della recidiva di cui al C.U. 40.”.

La U.S. Tolentino 1919 S.S.D con il ricorso introduttivo ha chiesto, per quanto riguarda la sanzione dell’ammenda, l’annullamento o, in subordine, la riduzione nella misura di Giustizia mentre per la sanzione di una gara a porte chiuse, l’annullamento o, in subordine, la sola chiusura del settore “gradinata Pallorito”, normalmente occupata dalla tifoseria organizzata del Tolentino.

La società reclamante sostiene l’insussistenza delle violazioni contestate perché all’uscita della Terna Arbitrale dagli spogliatoi vi era solo un gruppetto di ragazzi, circa otto, che hanno usato espressioni irriguardose ma non minacciose, subito tacitati dagli altri presenti. La terna arbitrale sarebbe stata scortata, a scopo precauzionale, solo perché la caserma dei carabinieri si trova lungo la strada necessariamente percorsa dalla terna per raggiungere la propria sede di residenza.

In ordine alle urla costituenti discriminazione per ragione di razza, la società nega che il giocatore della squadra di parte avversa, Diakité, sia stato apostrofato con urla a sfondo razziale. E’ vero invece che detto calciatore è stato oggetto di insulti da parte di pochi componenti della tifoseria del Tolentino a causa della sua particolare esultanza a fine gara. Alla seduta del 28 novembre 2019 è comparso l’avvocato Cinzia Pucciarelli, con delega della società ricorrente, la quale dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità. Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso vada parzialmente accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità delle sanzioni inflitte.

La ricostruzione degli episodi riportata nel rapporto redatto dall’arbitro non coincide con quanto riferito dai due assistenti nel loro referto di gara.

Tale circostanza impone a questa Corte di sentire sul punto un assistente dell’arbitro, il Sig. Andrea Lusetti.

L’assistente Lusetti, raggiunto telefonicamente, ha confermato il contenuto del suo referto di gara precisando che i cori nei confronti del calciatore Diakité sono stati proferiti soltanto a fine gara, provenienti da circa un 20/30 persone su un centinaio occupanti la Tribuna Centrale, mentre in ordine al comportamento dei tifosi nei confronti della terna arbitrale, ha precisato che durante l’uscita dal campo non hanno subito offese, né sputi, confermando di essere stati accompagnati dalle forze dell’ordine fino all’ingresso della tangenziale.

In considerazione di quanto sopra si tratta, nello specifico, di valutare se la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo alla U.S. Tolentino 1919 sia adeguata rispetto al comportamento tenuto dalla tifoseria nei confronti del calciatore Diakité e della terna arbitrale.

Questa Corte, sulla base della ricostruzione dei fatti, così come precisata dall’assistente Lusetti, reputa il comportamento dei 20/30 tifosi nei confronti del calciatore della società Olympia Agnonese, offensivo e lesivo della dignità di una persona.

Ai fini della determinazione della sanzione occorre tenere presente il numero delle persone coinvolte nella condotta offensiva per cui è causa e la percezione effettiva dei cori all’interno dell’impianto sportivo.

Nel caso che ci riguarda si è trattato di un episodio sporadico, avvenuto a fine gara, mentre i calciatori facevano rientro negli spogliatoi, che ha coinvolto una piccola percentuale di sostenitori occupanti la sola Tribunale Centrale, con una percezione limitata tanto che niente ha evidenziato l’arbitro nel suo referto di gara.

Per quanto riguarda invece il comportamento dei tifosi nei confronti della terna arbitrale, alla luce delle precisazioni dell’assistente, appare chiaro che la condotta dei tifosi non è stata offensiva e che la terna è stata accompagnata dalle forze dell’ordine fino all’ingresso della tangenziale, distante 2 Km circa dallo stato, come evidenziato dalla difesa della società reclamante.

La sanzione irrogata dal Giudice Sportivo non appare a questa Corte correttamente determinata rispetto alla portata complessiva della condotta tenuta dai tifosi U.S. Tolentino 1919 nelle due circostanze e ritiene di rideterminarla irrogando la sanzione della sola ammenda di € 1.500,00 con diffida.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando accoglie parzialmente il il reclamo n. 120, proposto dalla società U.S. TOLENTINO 1919

S.S.D. avverso la sanzione dell’ammenda di € 2.500,00 ed una gara a porte chiuse inflitta alla società seguito gara Tolentino/Olympia Agnonese del 17.11.2019 sentito l’assistente n. 1 lo accoglie in parte e, per l’effetto, ridetermina la sanzione nella sola ammenda di € 1.500,00 con diffida.

Dispone restituirsi il contributo.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

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