F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE Ii – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0075/CSA del 9 novembre 2019 – (REGGINA 1914 SRL) n. 69/2019 – 2020 Registro Reclami N. 69/2019 REGISTRO RECLAMI N. 0075/2019 REGISTRO DECISIONI

N. 69/2019 REGISTRO RECLAMI

N. 0075/2019 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Dott. Stefano Palazzi – Presidente

Avv. Daniele Cantini - Componente relatore

Prof. Paolo Tartaglia - Componente

Dott. Franco Di Mario – Rappresentante AIA

 

 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 69 del 2019, proposto dalla società Reggina 1914 s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Beraldi del Foro di Modena e Fabio Ferrari del Foro di Roma per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 44/DIV del 15.10.2019;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 31.10.2019 l’Avv. Daniele Cantini e uditi gli avvocati;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Reggina 1914 s.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Lega Pro, al Dirigente Accompagnatore, Sig. Matteo Patti, (cfr. Com. Uff. n. 44/DIV del 15.10.2019), in relazione alla gara del Campionato di Serie C, Reggina 1914 s.r.l. vs. U.S. Catanzaro 1929. Con la predetta sanzione il Giudice Sportivo l’ha inibito a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 03 dicembre 2019, “perché, al rientro negli spogliatoi al termine del primo tempo, sferrava un calcio a un tesserato della squadra avversaria (r.proc. fed.).”.

La Reggina 1914 s.r.l. con il ricorso introduttivo ha chiesto, in via principale, l’annullamento della sanzione irrogata ed, in via subordinata, la riduzione della stessa.

La società reclamante sostiene l’insussistenza della violazione contestata al Suo dirigente il quale non avrebbe sferrato alcun calcio all’allenatore in seconda della squadra avversaria ma sarebbe intervenuto per sedare un acceso diverbio sorto fra il proprio allenatore in seconda e quello della società Catanzaro.

Alla seduta del 31 ottobre 2019 è comparso il difensore della società reclamante, Avv. Domenico Beraldi, il quale ha concluso in conformità.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso vada respinto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

La ricostruzione dell’episodio riportata nel rapporto redatto dai due Collaboratori della Procura Federale non lascia dubbio alcuno sulla dinamica dei fatti, così come descritti e sanzionati dal Giudice Sportivo.

In considerazione di quanto sopra i fatti e le circostanze contestati al Sig. Matteo Patti devono ritenersi quindi pienamente provati.

Si tratta, nello specifico, di valutare se la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al Sig. Patti sia corretta e proporzionata rispetto al comportamento tenuto dal Dirigente, al termine del primo tempo, al rientro negli spogliatoi.

Questa Corte, sulla base della ricostruzione dei fatti, reputa il comportamento del Dirigente Accompagnatore della Società Reggina, Sig. Matteo Patti, particolarmente grave e biasimevole, che va al di là di ogni principio di lealtà e correttezza, e come tale va sanzionato con fermezza senza possibilità alcuna di dare ingresso a circostanze attenuanti.

La sanzione irrogata dal Giudice Sportivo appare, pertanto, congrua e perfettamente in linea con la condotta tenuta nella circostanza dal dirigente della Reggina 1914 s.r.l. e non permette a questa Corte di accogliere la domanda di parte reclamante che, quindi, viene respinta.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, sentito l’arbitro, respinge il reclamo n. 68 proposto dalla società Reggina 1914 s.r.l. avverso la sanzione dell’inibizione sino al 3.12.2019 inflitta al Sig. Patti Matteo seguito gara Reggina/Catanzaro del 12.10.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 44/DIV del 15.10.2019).

Dispone  la  comunicazione  alle  parti  tramite  i  loro  difensori  con  posta elettronica certificata.

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