F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0077/CSA del 30 novembre 2019 – (BRESCIA CALCIO SPA) n. 100/2019 – 2020 Registro Reclami N. 100/2019 REGISTRO RECLAMI N. 0077/2019 REGISTRO DECISIONI

N. 100/2019 REGISTRO RECLAMI

N. 0077/2019 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Prof. Piero Sandulli – Presidente

Avv. Stefano Agamennone - Componente relatore

Dott. Alfredo Maria Becchetti - Componente 

Dott. Carlo Bravi – Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro100 del 2019, proposto dalla società Brescia Calcio SPA in persona del Presidente del CDA Sig. Massimo Cellino per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n 80 del 5.11.2019;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 21.11. 2019 l’Avv. Stefano Agamennone; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Brescia Calcio Spa, con il reclamo del 12.11.2019, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo per avere lo stesso qualificato il comportamento tenuto, al termine della gara,  dal calciatore Alessandro Matri come “intimidatorio” mentre, secondo la reclamante, lo stesso sarebbe da ritenersi “un atteggiamento impetuoso”.

Inoltre  l’espressione  usata  dal  giocatore  non  sarebbe  da  definire  come  “gravemente irrispettosa”, perché non caratterizzata da violenza verbale alcuna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte ritiene ammissibile, limitatamente alla sanzione accessoria dell’ammenda, il ricorso proposto dalla Società Brescia Calcio Spa, perché l’ammenda è autonoma rispetto alla sanzione principale della squalifica.

L’ammenda irrogata dal Giudice Sportivo risulta essere eccessiva rispetto ai fatti così come risultanti dagli atti ufficiali di gara, atteso che l’espressione proferita dal Matri – pur censurabile – non integra gli estremi della condotta “gravemente irrispettosa”.

Si ritiene pertanto di ridurre la sanzione nel più congruo ammontare di € 5.000,00.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale Sezione Prima, definitivamente pronunciando, sul reclamo n. 100 proposto dalla società BRESCIA CALCIO avverso la sanzione dell’ammenda di € 15.000,00 inflitta al calc. Matri Alessandro a seguito della gara Hellas Verona/Brescia del 3.11.2019, accoglie il reclamo come proposto e riduce la sanzione dell’ammenda nell’ammontare di € 5.000,00.

Dispone la comunicazione alla parte con posta elettronica certificata.

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