F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0079/CSA del 3 gennaio 2020 – (U.S. AGROPOLI) n. 159/2019 – 2020 Registro Reclami N. 159/2019 REGISTRO RECLAMI N. 0079/2019 REGISTRO DECISIONI

 

N. 159/2019 REGISTRO RECLAMI

N. 0079/2019 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa – Presidente

Daniela Morgante - Componente (relatore)

Stefano Agamennone – Componente (videoconferenza)

Carlo Bravi – Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 0159 del 2019, proposto dalla società U.S. AGROPOLI 1921, in persona della sig.ra Bruno Carmela per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 67 del 18.12.2019;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 03 gennaio 2020 la dr.ssa Daniela Morgante; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con l’impugnata decisione di cui al Co. Uff. n. 67 del 18.12.2019 il Giudice sportivo presso la  L.N.D.  -  Dipartimento  Interregionale  comminava  al  sig.  PROCOPIO  Gianluca, allenatore dell’Agropoli, la squalifica per due giornate effettive di gara, a seguito della gara Agropoli/Nardò del 15.12.2019, in quanto, allontanato, ha rivolto espressione ingiuriosa al Direttore di gara (come da rapporto di gara, “vaff..…. che c…. fai sbracciando vistosamente”, così urlando contro l’operato del d.d.g. dopo che, avendolo già richiamato, non aveva concesso un calcio di rigore).

Impugnava la società, lamentando che l’asserita erroneità tecnica dell’operato del direttore di gara sarebbe stata alla base della reazione dell’allenatore, che comunque sarebbe stata non ingiuriosa bensì una manifestazione di dissenso al più irriguardosa/irrispettosa, invocando le attenuanti della concitazione agonistica e della tensione della gara (dec. CSA 67 del 14.11.2019) e l’assenza di precedenti sanzioni di squalifica e chiedendo la riduzione della sanzione alla squalifica di una sola giornata, già scontata con la gara Grumentum/Agropoli del 22.12.2019.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo non appare meritevole di accoglimento, apparendo la sanzione comminata congrua al comportamento manifestamente ingiurioso tenuto dall’allenatore, non potendo la concitazione agonistica giustificare l’utilizzo di gergo volgare nei riguardi del direttore di gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, respinge il reclamo. Dispone l’incameramento del contributo e la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

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