F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0080/CSA del 3 gennaio 2020 – (ASD CALCIO FEMMINILE CATANZARO) n. 163/2019 – 2020 Registro Reclami N. 163/2019 REGISTRO RECLAMI N. 0080/2019 REGISTRO DECISIONI

N. 163/2019 REGISTRO RECLAMI

N. 0080/2019 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa - Presidente

Daniela Morgante - Componente (relatore)

Stefano Agamennone – Componente (videoconferenza)

Carlo Bravi – Rappresentante AIA

 

 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 0163 del 2019, proposto dalla società A.S.D. Calcio Femminile CATANZARO, in persona del SIG. Muscatello Giacomo, rappresentata e difesa dall’avv. Frank Mario Santacroce per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile di cui al Com. Uff. n. 38 del 18.12.2019;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 03 gennaio 2020 la dr.ssa Daniela Morgante; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con l’impugnata decisione del 17.12.2019, di cui al Co. Uff. n. 38 del 18.12.2019, il Giudice sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile comminava alla calciatrice sig.ra VERRINO Giulia, la squalifica per quattro giornate effettive di gara, a seguito della gara Calcio Femminile CATANZARO / ROMA XIV DECIMOQUARTO del 15.12.2019,

“perché, espulsa per doppia ammonizione, prendeva posto in tribuna e, al 47esimo del secondo tempo, in occasione della rete della propria squadra, scavalcava la recinzione e rientrava sul terreno di gioco per festeggiare”.

Domandava la società l’annullamento/revoca, o in subordine la riduzione, della sanzione, invocando quali circostanze attenuanti, oltre alla brevità (pochi secondi) del rientro della calciatrice sul terreno di gioco e alla sua giovane età, di 15 anni, alla quale, per la prima volta, si affaccia su un palcoscenico nazionale come il campionato di serie C femminile, l’importanza che la partita, nonché il gol festeggiato, avevano per la squadra di appartenenza della calciatrice sanzionata, trattandosi della gara (conclusasi con il punteggio di 1-0) valevole per la decima giornata del Campionato di serie C femminile, in cui entrambe le compagini erano impegnate nella lotta per non retrocedere, con un solo punto che le divideva prima della gara.

Censurava poi la società lamentando la eccessività della sanzione, atteso che la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, cosicché l'aver scavalcato la recinzione che separa tribuna e terreno di gioco al fine di entrarvi per pochi secondi è costata alla calciatrice una squalifica di ben tre giornate. Rileva la reclamante che il Codice di Giustizia Sportiva prevede l'applicabilità della sanzione della squalifica per tre giornate, ai sensi dell'art. 38 (rubricato "Condotta violenta dei calciatori"), ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara e che, ai sensi dell'art. 39 del C.g.s. ("Condotta gravemente antisportiva"), "ai calciatori responsabili di condotta gravemente antisportiva, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate". Pertanto, la sanzione di tre giornate (come detto, 4-1) appare sproporzionata rispetto al fatto che la calciatrice, dopo essere rientrata sul terreno di gioco per avvicinarsi per pochi secondi alle compagne per festeggiare un gol decisivo di una partita importante, è uscita dal campo senza mai assumere condotte offensive, denigratorie o violente nei confronti di avversarie o direttore di gioco. La sanzione apparrebbe sproporzionata anche rispetto all’art. 12 del regolamento del giuoco del calcio, in base al quale: “il festeggiamento non deve essere eccessivo; i festeggiamenti con coreografie non devono essere incoraggiati e non devono causare eccessiva perdita di tempo. Uscire dal terreno di gioco per festeggiare una rete non è di per sé un'infrazione passibile di ammonizione, ma i calciatori devono ritornare sul terreno di gioco il più rapidamente possibile”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo merita accoglimento in termini di riduzione della sanzione, considerato che la calciatrice, per quanto abbia tenuto una condotta meritevole di sanzione, non ha posto in essere atti violenti né con finalità irriguardose, bensì motivati da mera volontà di festeggiamento dell’importante risultato, peraltro durato soltanto pochi secondi, dopo i quali la stessa è spontaneamente uscita dal terreno di gioco, al che appare congruo ridurre la sanzione a due giornate effettive di squalifica.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, riduce la sanzione della squalifica a due giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo e la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it