F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0081/CSA del 30 dicembre 2019 – (SSD L84 SRL/ASD ARL CITTA’ DI SESTU) n. 157/2019 – 2020 Registro Reclami N. 157/2019 REGISTRO RECLAMI N. 0081/2020 REGISTRO DECISIONI

N. 157/2019 REGISTRO RECLAMI

N. 0081/2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONE TERZA

 

Italo Pappa - Presidente

Maurizio Borgo - Componente

Andrea Lepore - Componente (relatore) (videoconferenza)

Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

Sul reclamo n. 157 di registro proposto dalla società S.S.D. L84 S.r.l.;

Per la riforma della decisione del Giudice Sportivo, presso la Divisione Calcio a 5 di cui al Com. Uff. n. 416 del 17 dicembre 2019.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 20.12.2019 il prof. avv. Andrea Lepore (in videoconferenza); Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In data 17 dicembre 2019 la società S.S.D. L84 srl impugna la decisione in epigrafe con la quale il giudice sportivo non accoglieva il ricorso con cui il sodalizio piemontese chiedeva in primo grado ex art. 10, comma 6, CGS, la sanzione della perdita della gara del 14 dicembre 2019 tra S.S.D. a r.l. Città di Sestu e S.S.D. L84 s.r.l. a carico della compagine sarda per la presunta posizione irregolare del calciatore Conrado Sampaio Santos, tesserato per quest’ultima.

Diversamente, il giudice sportivo ha giudicato regolare la posizione del calciatore in questione.

Di contrario avviso è la reclamante, secondo la quale tale decisione sarebbe fondata su un’interpretazione errata del complesso normativo di riferimento. In particolare la ricorrente

si duole della delibera del giudice sportivo nella parte in cui afferma che la posizione del suddetto calciatore risulti regolare poiché tesserato nella corrente stagione sportiva per due sole società attive sul territorio italiano, come è consentito dall’articolo 95, comma 2, NOIF, che prevede che «nella stessa stagione sportiva un calciatore/calciatrice possa tesserarsi, sia titolo definitivo che a titolo temporaneo per un massimo di tre diverse società, ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società».

La società L84 sostiene l’errata motivazione del giudice sportivo, là dove prenderebbe in considerazione soltanto le due società italiane – ossia Italian Coffee Petrarca e Città di Sestu

–, nelle quali, in questa stagione, il calciatore in oggetto è stato tesserato, disputando gare ufficiali. Diversamente, non terrebbe conto del presunto tesseramento presso altre due società (Orchies Pévèle e Toulon Élite) nella stagione sportiva in corso, entrambe appartenenti alla Fédération Française de Football, con le quali avrebbe disputato altre gare ufficiali.

Nello specifico la reclamante, sotto il profilo normativo, si richiama all’articolo 5, comma 3, del regolamento FIFA, che a tal proposito recita «i calciatori possono essere tesserati per un massimo di tre società per stagione. Durante questo periodo il calciatore è abilitato a disputare partite ufficiali per solo due società. Come eccezione a questa regola, un calciatore, che si trasferisce tra due squadre appartenenti a Federazioni con stagioni sovrapposte, può essere abilitato a giocare in partite ufficiali per una terza società durante la stagione pertinente, purché egli abbia adempiuto completamente i propri obblighi contrattuali verso le sue precedenti società. Allo stesso modo, le norme legate ai periodi di tesseramento (Articolo 6), così come la durata minima dei contratti (Articolo 18 paragrafo 2), devono essere rispettate». Tale riferimento è stato ritenuto inconferente dal giudice sportivo.

Nel reclamo in oggetto, inoltre, la società L84, al fine di corroborare ulteriormente le proprie argomentazioni a sostegno dell’interpretazione e dell’applicazione diretta dei principi sportivi internazionali FIFA sovraordinati alla legislazione domestica e con questa eventualmente in contrasto, si richiama a un recente provvedimento di questa Corte – la decisione n. 78 del 22 novembre 2019 – dove viene avvalorata la necessità per gli organi di giustizia di seguire i suddetti principi per la risoluzione dei casi sottoposti a giudizio.

Ribadisce in conclusione la richiesta della sanzione della perdita della gara come in primo grado a carico della società Città di Sestu.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I principi sostenuti nella sentenza richiamata, che trovano fondamento nell’art. 3, comma 4, CGS, nell’art. 1, comma 5, Statuto FIGC e nella nota della Presidenza federale n. prot. 6484/Presidenza del 16 ottobre 2019, sono senz’altro vincolanti. Nondimeno, vanno analizzate tutte le fonti normative inerenti al caso concreto, sottoposto al vaglio di questa Corte, in maniera complessiva e non parziale. Per quanto attiene infatti alla fattispecie in questione, sarebbe necessario ricostruire con assoluta certezza il percorso del calciatore Sampaio. Per far ciò strumento valido a sgombrare il campo da equivoci potrebbe essere per certi versi il c.d. passaporto elettronico, da utilizzare per tracciare i diversi tesseramenti posti in essere. Tale meccanismo, tuttavia, non è ancora attivo, se non per i calciatori professionisti. Sul punto dirimente è la circolare n. 1679 della Fifa del primo luglio 2019, intitolata “Amendments to the Regulations on the Status and Transfer of Players”, normativa anch’essa di livello internazionale. All’interno  della  predetta circolare, in vero,  è  statuito che il passaporto elettronico sarà attivo soltanto dal primo luglio 2020. Non risulta, tra l’altro, che via sia stato alcun impedimento ostativo del sistema informatico attualmente in funzione presso gli uffici della Lega di competenza al momento del tesseramento del Sampaio, come riferito anche dalla resistente.

Ne deriva che questa Corte, non potendo fare riferimento né sul sistema informatizzato del c.d. passaporto elettronico, né su altri documenti ufficiali decisivi (si pensi, ad esempio, alla distinta dei giocatori partecipanti ad una gara) per accertare se il calciatore abbia preso parte a competizioni con squadre straniere, non può accogliere il reclamo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale, Sezione Terza, respinge il reclamo n. 157, proposto dalla società S.S.D. L84 S.R.L..

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it