F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0082/CSA del 9 novembre 2019 – (BENEVENTO CALCIO SRL) n. 73/2019 – 2020 Registro Reclami N. 73/2019-2020 REGISTRO RECLAMI. N. 0082/2009-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 73/2019-2020 REGISTRO RECLAMI.

N. 0082/2009-2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Dott. Stefano Palazzi – Presidente

Dott. Roberto Vitanza – Vice Presidente (relatore)

Avv. Maurizio Borgo - Componente

Dott. Franco Di Mario - Rappresentante A.I.A.

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 73 del 2019, proposto dalla società Benevento Calcio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Eduardo Chiacchio del foro di Napoli per la riforma della decisione Giudice Sportivo  presso la Lega Professionisti Serie B di cui al Com. Uff. n. 42 del 22 ottobre 2019;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 31 ottobre 2019 il dott. Roberto Vitanza e udito il difensore come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Nel corso dell’incontro di calcio del 19 ottobre 2019, tra le squadre del Benevento calcio srl ed il Perugia, al quinto minuto del primo tempo, il direttore di gara, su indicazione del IV ufficiale, espelleva il sig. Foggia Pasquale, dirigente della squadra del Benevento-addetto all’arbitro.

Lo stesso, al momento della notifica del provvedimento espulsivo, si rivolgeva all’arbitro con frasi oltraggiose ed offensive, accompagnate da eloquenti gesti del braccio, che reiterava più volte nei pressi del tunnel prospicente all’uscita dal campo.

Il giudice sportivo sanzionava tale comportamento con l’irrogazione della ammenda per euro 5000,00 e la squalifica per tre giornate effettive di gara.

Avverso tale decisione ha reagito l’attuale appellante con ricorso in appello affidato a cinque motivi di gravame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La difesa del sig. Foggia assume che le offese profferite dal predetto in direzione dell’arbitro, che non contesta, sono da configurarsi come irriguardose e non offensive, non avendo l’indicato dirigente inteso  offendere l’onorabilità del direttore di gara e che, pertanto, costituiscono la conseguenza di una reazione istintiva relativa alla estrema tensione del peculiare frangente di giuoco, così che il riferito comportamento deve essere riqualificato come gravemente scorretto e/o antisportivo,.

Inoltre, per il difensore, la sanzione pecuniaria irrogata risulta, invero, sproporzionata, corrispondendo a due mensilità dello stipendio del predetto, a cui deve aggiungersi la inibizione per tre giornate di gara che, di fatto, risultano quattro, considerato che l’espulsione è intervenuta al 5° minuto del primo tempo.

Sostiene la difesa, citando pregresse decisioni del giudice sportivo, come analoghi episodi rispetto a quello oggetto del presente scrutinio, siano stati sanzionati con minore severità.

In realtà, le pronunce riportate riguardano comportamenti assunti da calciatori e non, come nel caso di specie, da un dirigente sociale, oltretutto addetto all’arbitro, il quale per il ruolo e la funzione svolta, ha l’obbligo di assumere un contegno deontologicamente corretto, sportivo ed improntato al fair play, proprio perchè il comportamento del predetto deve costituire da esempio e modello ai giovani atleti.

Di conseguenza il metro di giudizio utilizzato nella valutazione dei comportamenti, tenuti nel corso della partita, dal predetto, devono essere sanzionati con maggior rigore.

Né può condividersi la tesi difensiva con riguardo alla configurazione del comportamento contestato quale azione gravemente scorretto e/o antisportivo.

Il contenuto lessicale delle offese profferite nei confronti dell’arbitro, accompagnate da gesti eloquenti ed inequivoci, dimostra, oltre ogni dubbio, la volontà offensiva, che emerge chiara proprio dalla reiterazione degli stessi e che, pertanto, non consente la ricostruzione fattuale proposta dalla difesa.

Di contro, la Corte, esaminati e valutati i fatti contestati, rilevato che, in realtà, gli stessi si sono svolti in un unico contesto temporale, tale da costituire una oggettiva continuazione della originaria offesa, ritiene equo, anche in relazione alla categoria in cui milita la squadra di appartenenza del dirigente incolpato, in parziale accoglimento del reclamo, ridurre la sola sanzione pecuniaria ad euro 3.000,00

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione seconda), definitivamente pronunciando, accoglie in parte il reclamo e, per l’effetto, riduce la sanzione dell’ammenda ad euro 3.000,00. Conferma per il resto.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

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