F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – Sezione III – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0085/CSA del 28 gennaio 2020 n. 168/2019-2020 Registro Reclami (A.S.D. ROMA XIV DECIMOQUARTO) N. 0168/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 0085/2019-2020 REGISTRO DECISIONI
N. 0168/2019-2020 REGISTRO RECLAMI
N. 0085/2019-2020 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Italo Pappa - Presidente
Salvatore Lo Giudice - Vice Presidente relatore
Paolo Del Vecchio - Componente
Carlo Bravi - Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero di registro 0168 del 9.1.2020, proposto dalla società A.S.D. ROMA XIV DECIMOQUARTO, rappresentata e difesa dal Presidente sig. Mauro Elisei per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque di cui al Com. Uff. n. 43 del 8.1.2020;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 16.1.2020 l’avv. Salvatore Lo Giudice; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con atto del 9.1.2020 la Società Roma XIV Decimoquarto, preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile (C.U. n. 43 del 08.01.2020) con la quale, a seguito della gara Women Lecce/Roma XIV Decimoquarto, disputatasi in data 05.01.2020, era stata inflitta, a carico della calciatrice della stessa Società, Federica Quartullo, la squalifica per quattro giornate effettive di gara.
A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la Società faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte ritiene che il reclamo meriti parziale accoglimento.
La Corte, infatti, pur ritenendo corretta la ricostruzione dei fatti così come riportata nel referto dell'Arbitro che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 61.1. C.G.S.), circa in particolare la condotta posta in essere dalla calciatrice Quartullo, reputa congruo rimodularne il trattamento sanzionatorio.
Se per un verso, le espressioni rivolte dalla calciatrice al Direttore di gara assumono certamente contenuto offensivo e ingiurioso e come tali devono essere censurate in sede disciplinare, per altro verso, la valutazione complessiva delle stesse in un unico omogeneo contesto espressivo consente di ridimensionarne la valenza “gravemente” minacciosa.
Di tal ché, la richiesta di riduzione della squalifica deve essere accolta.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, sul reclamo, proposto dalla società A.S.D. ROMA XIV DECIMOQUARTO lo accoglie parzialmente e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettiva di gara. Dispone restituirsi il contributo.
Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.
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