F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE Ii – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0086/CSA del 9 novembre 2019 – (CALCIO PADOVA) n. 85/2019 – 2020 Registro Reclami N. 85/2019-2020 REGISTRO RECLAMI. N. 0086/2009-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 85/2019-2020 REGISTRO RECLAMI.

N. 0086/2009-2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Dott. Stefano Palazzi Presidente

Dott. Roberto Vitanza Vice Presidente

Avv. Maurizio Borgo Componente (relatore)

Dott. Franco Di Mario Rappresentante A.I.A.

 

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 0085 del 2019, proposto dalla Società Calcio Padova rappresentata e difesa dagli avvocati Eduardo Chiacchio, Giuseppe Chiacchio e Monica Fiorillo.

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo della Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 54/DIV del 29.10.19;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell'udienza  del  giorno  31.10.2019  l’Avv.  Borgo  e  udito  l’avvocato  Eduardo Chiacchio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto, spedito in data 29.10.19, la Società Padova Calcio preannunciava la proposizione di reclamo, con procedura d’urgenza, avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 54/DIV del 29.10.19 con la quale, a seguito della gara Piacenza-Padova, disputatasi in data 26.10.2019, era stata irrogata, a carico del calciatore della predetta Società Pesenti Massimiliano, la squalifica per una giornata effettiva di gara.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la Società Padova Calcio faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la revoca della squalifica la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare, la Società ha evidenziato l’assoluta inesistenza e/o nullità, o comunque, l’inutilizzabilità del rapporto dell’ispettore della Lega e del rapporto del collaboratore della Procura Federale, sulla base dei quali è stata irrogata dal Giudice Sportivo la sanzione nei confronti del calciatore Pesenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile.

L’art. 74, comma 8, prevede, tra l’altro, che “Il procedimento d’urgenza non può essere altresì richiesto nel caso di squalifica per una gara, salvo che si tratti di procedimenti nei quali è ammissibile l’uso di immagini televisive come fonte di prova”.

Né, a diversa conclusione può pervenirsi, facendo riferimento al precedente di questa Corte, invocato dalla Società reclamante.

Ed invero, il nuovo C.G.S. prevede, all’art. 61, comma 1, che “I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”

Il legislatore federale, contrariamente a quanto previsto nella vigenza del precedente Codice, ha voluto legittimare anche il Commissario di campo ad attivare, con il proprio rapporto, l’iter sanzionatorio disciplinare per fatti avvenuti nel recinto di giuoco.

Pertanto, anche la sanzione della squalifica per una gara, comminata dal Giudice Sportivo sulla base delle risultanza del rapporto del Commissario di Campo, al pari di quella comminata sulla base delle risultanze dei rapporti degli ufficiali di Gara, non può essere oggetto di reclamo con procedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 74, comma 8, del vigente C.G.S..

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il reclamo con procedimento d’urgenza, come in epigrafe proposto dalla Società Padova Calcio di Padova.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

 

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