F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0090/CSA del 30 novembre 2019 – (POL. D. FUTSAL TORREMAGGIORE) n. 89/2019 – 2020 Registro Reclami N. 89/2019 REGISTRO RECLAMI N. 0090/2019 REGISTRO DECISIONI

N. 89/2019 REGISTRO RECLAMI

N. 0090/2019 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Avv. Italo Pappa – Presidente

Andrea Lepore – Componente (relatore) videoconferenza

Paolo Del Vecchio – Componente

Franco Granato – Rappresentante A.I.A.

 

 ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

Sul reclamo n. 89 di registro proposto dalla Pol. D. Futsal Torremaggiore;

Per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 di cui al com. uff. n. 196 del 28 ottobre 2019.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 22.11.2019 il prof. avv. Andrea Lepore in videoconferenza e uditi gli avv.ti Delli Falconi e Romano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 9 novembre 2019 la Pol. D. Futsal Torremaggiore impugna la delibera del giudice sportivo di cui in epigrafe con la quale veniva accolto il reclamo proposto dalla società di Calcio a 5 Giovinazzo e veniva irrogata all’appellante la punizione della perdita della gara Pol. D. Futsal Torremaggiore /G.S. Calcio a 5 Giovinazzo del 5 ottobre 2019, Campionato nazionale serie B, con il punteggio di 0 a 6, per presunta violazione dell’obbligo di indicare in distinta un numero di calciatori formati come da comunicato ufficiale della FIGC-LND, Divisione calcio a 5, n. 1 del 3 luglio 2019.

In particolare la ricorrente si duole del fatto che dagli atti ufficiali nonché dal testo della decisione del giudice sportivo risulterebbe di palmare evidenza che il Calcio a 5 Giovinazzo non avrebbe ottemperato a quanto disposto dall’articolo 67, comma 1, C.G.S., limitandosi unicamente a inviare il ricorso in data 7 ottobre alle ore 9:21 senza, però, farlo precedere dal rituale preannuncio che, si sottolinea, avrebbe dovuto essere trasmesso anche alla controparte entro le ore 24 del giorno feriale successivo a quello in cui si è disputata la gara.

Per altro verso, nel merito, la ricorrente sottolinea inoltre che il nuovo sistema informatico creato dalla LND avrebbe dovuto indicare a quest’ultima anomalie nella distinta. Cosa che in realtà non è mai avvenuta, ragion per cui la reclamante evidenzia la sua buona fede nell’eventuale errore commesso.

Chiede pertanto dichiararsi in via preliminare l’inammissibilità, improcedibilità e/o irricevibilità del ricorso; in via principale e nel merito, di accogliere il reclamo in base a quanto esposto nella parte motiva.

Resiste il Giovanizzo, richiamandosi alle statuizioni del giudice sportivo, sostenendo la bontà nel merito del ricorso vinto in primo grado e respingendo la richiesta di inammissibilità in quanto il reclamo, proposto il primo giorno feriale dopo la gara, avrebbe assorbito il preannuncio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Sotto il primo profilo, inerente alla legittimità della procedura utilizzata dal Giovinazzo, questa Corte ritiene che la doglianza non sia fondata. Sul tema risultano infatti condivisibili le osservazioni del giudice sportivo, ove si afferma chiaramente che la funzione tipica del preannuncio di reclamo, anche nella nuova stesura dell’attuale codice, è quella di sospendere l’omologazione del risultato dell’incontro, consentendo poi alla parte ricorrente, se lo ritiene, di inviare entro 3 giorni dalla disputa della gara le proprie motivazioni a sostegno della pretesa, con obbligo tassativo di trasmetterle contestualmente alla controparte per consentirle eventuali controdeduzioni. L’inosservanza segnalata dalla reclamante, non appare in verità conferente, in quanto il Giovinazzo ha comunque concesso la possibilità alla società del Torremaggiore di usufruire di un termine ancora più ampio per le controdeduzioni, in ragione del fatto che il reclamo è stato notificato nel primo giorno feriale utile dopo la gara. Non risulta dunque leso alcun diritto di difesa.

In questo senso depone anche un provvedimento della Corte di Giustizia federale di qualche anno fa, particolarmente pertinente al caso che occupa.

In tale pronuncia, che qui si intende richiamata e condivisa nei principi, si pone in risalto che la norma di riferimento (oggidì, l’art. 67, comma 1 e 2, C.G.S.) non fissa alcun criterio di preclusione per l’esame del reclamo in caso di omessa comunicazione all’altra parte del semplice preannuncio. In questa materia non può che valere il tradizionale criterio processualistico della tipicità delle sanzioni. Nell’ipotesi infatti di mancanza di preannuncio di reclamo, non si rinviene alcun riferimento all’interno dell’attuale codice che preveda quale sanzione specifica l’inammissibilità del reclamo stesso se proposto nei termini. Riprendendo le statuizioni di questo importante precedente «non può revocarsi in dubbio che l’unico atto concretamente capace di compromettere la posizione della controparte e di esigere che su di esso questa appronti le proprie difese, è quella della proposizione del motivato reclamo, l’unico su cui il Giudice ha l’obbligo di provvedere. Lo stesso non può dirsi del preannuncio di reclamo sia perché non è affatto certo che ad esso segua poi nel tempo l’effettiva proposizione del reclamo sia perché è privo di effetti anche potenzialmente lesivi dell’altra parte (come è dimostrato dal fatto che l’unico effetto che comporta il preannuncio di reclamo è l’obbligatoria sospensione dell’omologazione del risultato della gara senza pregiudizio della futura decisione) sia, infine, perché, non essendo accompagnato dall’illustrazione dei motivi non consentirebbe in ogni caso all’altra parte di articolare alcuna difesa» (così, Corte di Giustizia federale, in C.U. 20 marzo 2013, n. 211/CGF).

Tanto chiarito, anche con riferimento al merito della questione, ossia per quanto concerne l’affidamento riposto nel sistema informatico di controllo delle liste della Divisione Calcio a 5, questa Corte ritiene che il reclamo non sia meritevole di accoglimento. In vero, come si evince in maniera chiara dalla circolare n. 15 dell’8 ottobre 2019 della medesima Divisione calcio a 5, la possibilità di verificare sul portale la correttezza della lista di gioco «non costituisce per il momento alcun documento ufficiale e non esonera le società dalla responsabilità della correttezza delle liste di gioco presentate all’arbitro».

P.Q.M.

La Corte sportiva d’appello nazionale, (Sezione Terza), respinge il reclamo n. 89, proposto dalla società Pol. D. Futsal Torremaggiore.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

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