F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0091/CSA del 30 novembre 2019 – (S.S.D. LATINA CALCIO 1932) n. 89/2019 – 2020 Registro Reclami N. 102/2019 REGISTRO RECLAMI N. 0091/2019 REGISTRO DECISIONI

N. 102/2019 REGISTRO RECLAMI

N. 0091/2019 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Italo Pappa – Presidente

Paolo Del Vecchio – Componente (relatore)

Andrea Lepore - Componente videoconferenza

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 102 del 2019, proposto dalla società SSD Latina Calcio 1939, in persona del Presidente p.t. Sig. Antonio Terracciano, per la riforma della decisione Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 49 del 06.11.2019;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 22.11.2019 l’Avv. Paolo Del Vecchio; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con decisione pubblicata mediante C.U. n. 49 del 06.11.2019, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha inflitto alla società SSD Latina Calcio 1939 la sanzione dell’ammenda di € 400,00 “per avere propri sostenitori introdotto e utilizzato materiale pirotecnico (un fumogeno) che veniva lanciato sul terreno di gioco costringendo l’Arbitro a interrompere la gara”.

Avverso tale decisione ha presentato reclamo la società SSD Latina Calcio 1939 chiedendo l’annullamento del predetto provvedimento sanzionatorio.

La reclamante ha eccepito l’errata ricostruzione dei fatti da parte del Direttore di Gara, sostenendo, da un lato, la non riferibilità del lancio del primo fumogeno ai propri sostenitori, e, dall’altro, la riconducibilità del lancio del secondo fumogeno ai sostenitori della squadra avversaria.

Secondo la reclamante, infatti, il lancio del primo fumogeno sarebbe avvenuto qualche minuto prima dell’inizio della gara, ovvero quando i sostenitori del Latina Calcio, posti sotto la stretta sorveglianza delle forze dell’ordine, ancora non avevano avuto accesso all’impianto sportivo. Dalla documentazione arbitrale presente in atti si evince, al contrario, la riferibilità della condotta ad entrambe le tifoserie.

Capziosa, e comunque insufficiente, è la considerazione circa la colorazione rossa dei fumogeni, vagamente evocativa, a parere della società ricorrente, dei colori sociali della compagine avversaria.

Il reclamo proposto dalla società SSD LATINA 1939 è infondato e pertanto deve essere rigettato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con le disposizioni contenute all’interno del Nuovo Codice di Giustizia Sportiva, la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha inteso disciplinare, in modo puntuale e dettagliato, la materia relativa alla commissione di atti violenti nel corso delle manifestazioni sportive.

Le norme constano di numerosi precetti, tra loro eterogenei, indirizzati alle società, ai dirigenti, ai tesserati, ai soci e non soci, cui sia riconducibile il controllo delle società stesse, direttamente o indirettamente, nonché, da ultimo, ai sostenitori.

L’art. 6, comma III, C.G.S. configura la responsabilità oggettiva delle società stabilendo che “Le società rispondono anche dell'operato e del comportamento dei propri dipendenti, delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello della società ospitante, fatti salvi i doveri di queste ultime”.

Più specificamente, ai sensi dell’art. 25, comma III, C.G.S., le “Le società rispondono per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza o che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale”.

Nel caso in esame risulta evidente la responsabilità della reclamante per il lancio di fumogeni da parte dei propri sostenitori nel corso della gara Turris Calcio – Latina Calcio 1932 del 03.11.2019, valevole per la decima giornata del Campionato Nazionale di Serie D, girone A. Nel referto di gara viene dato atto, infatti, della accensione di fumogeni da parte di ambo le tifoserie e, in ogni caso, anche la Turris è stata condannata con la stessa sanzione (della stessa entità) per il medesimo fatto.

In punto di diritto si evidenzia che le sanzioni disciplinari sportive rientrano nella cognizione riservata della giustizia sportiva.

La scelta del tipo di sanzione e la misura della stessa compete agli Organi della giustizia sportiva in ragione della natura e della gravità dei fatti commessi, in base al principio di afflittività, nonché del ricorrere di circostanze aggravanti, attenuanti ed eventuali recidive. Le società rispondono oggettivamente anche dell’operato e del comportamento del personale addetto a fornire servizi dell’ente e dei propri sostenitori sia sul proprio campo sia su quello delle società ospitanti. Ciò determina l’obbligo di assicurare l’ordine e la sicurezza nello svolgimento della gara, in tutte le sue fasi, sia precedenti che successive, non soltanto all’interno del proprio impianto sportivo, ma anche nelle aree esterne immediatamente adiacenti.

La sanzione dell’ammenda di € 400,00 irrogata dal Giudice Sportivo a carico della reclamante è certamente proporzionale alla violazione delle norme statutarie contestate.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, respinge il reclamo n. 102, proposto dalla società SSD Latina Calcio.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

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