F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0092/CSA del 30 novembre 2019 – (U.S.D. FOLLONICA GAVORRANO) n. 105/2019 – 2020 Registro Reclami N. 105/2019 REGISTRO RECLAMI N. 0092/2019 REGISTRO DECISIONI

N. 105/2019 REGISTRO RECLAMI

N. 0092/2019 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Italo Pappa - Presidente

Paolo Del Vecchio – Componente (relatore)

Andrea Lepore - Componente videoconferenza

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 105 del 2019, proposto dalla società USD Follonica Gavorrano, in persona del suo legale rappresentate p.t., Presidente del C.d.A., Paolo Bolloni, rappresentato e difeso dall’Avv. Mattia Grassani del Foro di Bologna, avverso decisioni merito gara Campionato Nazionale Juniores Under 19 tra Follonica Gavorrano/Aglianese Calcio 1923 del 02.11.2019;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Uditi il Direttore di Gara e l’avvocato difensore Lorenzo Maestrini per delega dell’Avv. Mattia Grassani;

Relatore nell'udienza del giorno 22.11.2019 l’Avv. Paolo Del Vecchio; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con decisione pubblicata mediante C.U. n. 22 del 06.11.2019, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha inflitto alla società USD Follonica Gavorrano la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 “rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata perché le condizioni del terreno di gioco non consentivano il regolare svolgimento della gara”, e “considerato che il Direttore di gara richiedeva un tempestivo intervento ai dirigenti della società Follonica Gavorrano SRL al fine di garantire delle condizioni sufficienti di regolarità e di sicurezza ma non veniva dato alcun seguito”. Avverso tale decisione ha presentato reclamo la società USD Follonica Gavorrano chiedendo l’annullamento e/o la revoca della decisione del Giudice Sportivo, e conseguentemente la disputa della gara.

E’ stata convenuta nel procedimento la società Aglianese Calcio 1923, la quale, ai sensi dell’art. 72, comma C.G.S., è intervenuta, eccependo preliminarmente l’inammissibilità e/o l’improcedibilità del reclamo ex adverso proposto dalla USD Follonica Gavorrano, sostenendo l’infondatezza delle argomentazioni addotte dalla reclamante, e chiedendo, per l’effetto, di confermare la decisione del Giudice Sportivo.

Nello specifico la reclamante ha contestato la decisione del Giudice Sportivo poiché basata su valutazioni errate del Direttore di gara, il quale nel referto arbitrale aveva rappresentato una situazione di irregolarità del campo di gioco legata, a suo giudizio, alla presenza di fattori di pericolo per i giocatori e per gli addetti come “la presenza di due tombini sporgenti che avrebbero potuto pregiudicare l’incolumità di assistenti e calciatori che si fossero a correre in tale zona” (cfr. referto arbitrale).

Invero la USD Follonica Gavorrano ha eccepito la conformità del campo di gioco allegando al presente reclamo i provvedimenti di omologa rilasciati dai competenti organi federali.

A giudizio della reclamante il Giudice Sportivo avrebbe dovuto focalizzare la propria attenzione sulla situazione di impraticabilità del campo venutasi a creare a causa delle abbondanti precipitazioni che avevano interessato la località in cui è sito l’impianto sportivo, dovendosi disporre, per l’effetto, il rinvio dell’incontro e non la perdita a tavolino della gara. In sede di controdeduzioni la società Aglianese Calcio 1923 ha eccepito l’inammissibilità e/o improcedibilità del reclamo per la mancata prova del rispetto del termine ex art. 71, comma V, C.G.S. Nel merito, invece, la contro-interessata ha osservato che il provvedimento di omologa rilasciato dai competenti organi federali risultava scaduto alla data della disputa dell’incontro e che, in ogni caso, le valutazioni dell’arbitro circa la irregolarità dell’impianto risultavano corrette.

Il reclamo proposto dalla società USD Follonica Gavorrano è fondato e pertanto deve essere accolto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con le disposizioni contenute all’interno del Nuovo Codice di Giustizia Sportiva, la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha disciplinato, in modo puntuale e dettagliato, gli obblighi di condotta delle società sportive. Tali obblighi si sostanziano tanto in comportamenti positivi (obblighi di fare), quanto in comportamenti negativi (obblighi di non fare).

In particolare le società sportive sono tenute ad adottare una serie di comportamenti proattivi atti ad assicurare il regolare svolgimento delle gare. Esse sono altresì responsabili della manutenzione degli impianti sportivi, di proprietà o ottenuti in concessione dalla pubblica amministrazione, di cui si avvalgono durante l’intera stagione sportiva.

Sotto il profilo sanzionatorio l’art. 10 C.G.S., comma I, stabilisce che “La società, ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3 e di 0-6 per le gare di calcio a cinque o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 4, comma 1”.

Nel caso in esame occorre preliminarmente distinguere tra impraticabilità e irregolarità del campo.

Il giudizio sull’impraticabilità del terreno di gioco, per intemperie e per ogni altra causa, è di esclusiva competenza del Direttore di Gara. Tale valutazione, di regola effettuata all’ora fissata per l’inizio della gara, può essere anticipata dall’Arbitro ove siano presenti i capitani delle squadre.

Le cause che determinano l’impraticabilità del terreno di gioco possono essere: a) neve o fango: quando l’entità è tale da non consentire il rimbalzo del pallone e dai calciatori di giocarlo regolarmente; b) ghiaccio: quando, in più zone del terreno di gioco, vi sono strati di ghiaccio o di neve ghiacciata che costituiscono pericolo per l’incolumità dei contendenti; c) pioggia o allagamenti: quando il pallone non rimbalza, galleggia in più zone del terreno di gioco e quando le diffuse pozzanghere non consentono un’idonea segnatura del terreno oppure la chiara visione della segnatura se la pioggia è intervenuta copiosa dopo l’inizio della gara; d) vento: quando la sua intensità non permette al pallone di rimanere fermo nelle riprese di gioco senza interventi di supporto da parte di elementi esterni quali le mani di un compagno o altri oggetti rinvenuti alla bisogna; e) insufficiente visibilità a causa di nebbia o sopraggiunta oscurità: quando l’arbitro non è in grado di vedere, da una porta all’altra, la totalità del terreno di gioco.

L’impraticabilità del campo è in genere conseguenza di fenomeni atmosferici avversi. Essa ha nella maggior parte delle situazioni carattere temporaneo e la stessa non può essere generalmente imputata alla negligenza, all’imprudenza o all’imperizia degli addetti ai lavori delle società sportive, salvo casi eccezionali.

L’irregolarità del campo, all’opposto, costituisce circostanza imputabile alle società sportive nel  caso  in  cui  le  stesse  abbiano  ritenuto  di  non  doversi  adoperare  per  assicurare  la corrispondenza dell’impianto sportivo agli standard indicati nella normativa federale.  Mentre il giudizio sull’impraticabilità del campo costituisce esercizio del potere decisionale discrezionale del Direttore di gara, il giudizio sulla irregolarità del campo è legato al ricorrere di ipotesi tassative.

Tanto premesso, deve essere respinta la preliminare eccezione di inammissibilità sollevata dalla società contro-interessata Aglianese Calcio 1923 poiché, dalla documentazione in atti, si evince, a contrario, il rispetto dei termini e delle procedure come indicate e dettate dal Nuovo Codice di Giustizia sportiva.

Nel merito il reclamo proposto dalla USD Follonica Gavorrano è fondato.

Il provvedimento di omologazione dell’impianto comunale “Nicoletti”, ritualmente prodotto e allegato dalla reclamante, certifica la conformità dello stadio adoperato per lo svolgimento delle gare interne di campionato agli standard qualitativi previsti dalla normativa federale. Invero la società contro-interessata Aglianese Calcio 1923 ha dedotto che al momento della disputa dell’incontro lo stadio comunale non fosse omologato stante la scadenza del relativo provvedimento in data 08.10.2019.

Quanto dedotto non può essere condiviso da questa Corte.

La società USD Follonica Gavorrano si è adoperata in data 27.09.2019 per il rinnovo del provvedimento di omologazione il cui rilascio è avvenuto, per causa non imputabile alla reclamante, in data 5 novembre 2019 con validità quadriennale.

Non avendo gli organi federali preposti ravvisato alcun motivo ostativo al rilascio del relativo provvedimento deve ritenersi che lo stesso abbia mantenuto la propria efficacia anche nel periodo compreso tra l’08.10.2019 e il 05.11.2019.

Il Giudice Sportivo, erroneamente interpretando le risultanze del referto di gara compilato e sottoscritto dal Direttore di Gara, ha disposto la sanzione della perdita a tavolino con il punteggio di 0-3 ritenendo sussistente la responsabilità della società reclamante per il mancato svolgimento dell’incontro.

Questa Corte ha ritenuto di sentire l’Arbitro al telefono, interrogandolo sui citati concetti di irregolarità e di impraticabilità e il Direttore di gara ha continuato a ribadire in modo “improprio” che il terreno di gioco era irregolare, lascando, però, chiaramente intendere, dalla descrizione dei fatti, che si trattasse di una “irregolarità temporanea” e non di un irregolarità stricto sensu.

Pertanto la irregolarità temporanea di cui si parla può assolutamente essere ricondotta nel concetto di impraticabilità ed essere addebitata ai nubifragi che in quei giorni si sono abbattuti sulla località in questione.

Delle conferme ricevute dall’arbitro sul proprio referto, è stato reso edotto, in contraddittorio, il legale della Follonica Gavorrano, che ha, a sua volta, contrdedotto sul punto.

Per tutto quanto esposto in parte motiva non è imputabile alla reclamante l’impraticabilità di campo venutasi a creare a causa delle abbondanti precipitazioni che hanno colpito l’area in cui è situato l’impianto sportivo.

P.Q.M.

Sentito l’Arbitro ed effettuato il contraddittorio con la parte presente come da verbale, accoglie il reclamo n. 105 proposto dalla società U.S.D. Follonica Gavorrano e, per l’effetto, annulla la decisione impugnata e ordina la disputa della gara Follonica Gavorrano/Aglianese Calcio 1923.

Manda al Dipartimento Interregionale per quanto di competenza. Dispone la restituzione del contributo.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

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