F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE Ii – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0094/CSA del 7 dicembre 2019 – (U.S. CATANZARO 1929 SRL) n. 114/2019 – 2020 Registro Reclami N. 114/2019 REGISTRO RECLAMI N. 0094/2019 REGISTRO DECISIONI

N. 114/2019 REGISTRO RECLAMI

N. 0094/2019 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Dott. Stefano Palazzi - Presidente

Dott. Roberto Vitanza – Vice Presidente

Avv. Fabio Di Cagno - Componente relatore (presente in videoconferenza)

Dotto. Carlo Bravi – Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 114 del 2019, proposto dalla società U.S. Catanzaro 1929 S.r.l. per  la  riforma  della  decisione  del  Giudice  Sportivo  presso  la  Lega  Italiana  Calcio Professionistico del 12.11.2019 di cui al Com. Uff. n. 63/DIV;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti del procedimento;

Relatore nell'udienza del giorno 29.11.2019 l’Avv. Fabio Di Cagno e udito l’Avv. Paparo per la società reclamante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. RITENUTO IN FATTO

Con reclamo inoltrato il 27.11.2019, preceduto da rituale dichiarazione di preannuncio, la società U.S. Catanzaro 1929 ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Calcio Professionistico (C.U. n. 63/DIV del 12.11.2019) con la quale le è stata inflitta la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 “perché uno sparuto gruppo di propri sostenitori (valutabile in 4/5 unità) in campo avverso, rivolgeva ad un calciatore di colore della squadra avversaria, che rientrava negli spogliatoi al termine della gara, espressioni di discriminazione razziale”. Episodio occorso al termine della gara Cavese – Catanzaro del 10.11.2019, valevole per il campionato nazionale di serie C.

La reclamante lamenta l’eccessiva severità della sanzione, sostenendo che un solo tifoso aveva rivolto insulti, peraltro non di natura razziale, ad un calciatore della squadra avversaria e che altri 4/5 tifosi erano intervenuti con offese allo stesso calciatore e con una modesta sequela di “buu”, solo dopo la reazione verbale di quest’ultimo.

Evidenzia inoltre che la società si era attivata per individuare i sostenitori che si erano resi responsabili delle offese, sollecitando la Polizia di Stato ad effettuare gli opportuni accertamenti, del cui esito non aveva tuttavia ancora ricevuto notizia.

Ribadendo che, nella fattispecie, si sarebbe trattato di meri insulti a carattere personale e non già di espressioni razziste, la reclamante conclude in via principale per l’annullamento della sanzione comminata dal Giudice Sportivo e, in subordine, per una significativa riduzione. CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è infondato e deve conseguentemente essere respinto.

La circostanza  che il calciatore della Cavese  Goh  N’Cede Massimo  Virou, mentre  si accingeva a lasciare il terreno di gioco al termine della gara, sia stato oggetto di insulti per motivi di discriminazione razziale, non è contestabile. Riferisce difatti il delegato di Lega nel suo rapporto che, nell’occasione, un tifoso del Catanzaro munito di megafono aveva gridato al calciatore “sporco negro”, con l’aggiunta dei purtroppo noti “buu”, questi ultimi poi reiterati anche da altri tifosi in numero di 4/5. La circostanza è stata peraltro confermata dallo stesso calciatore, ascoltato nell’immediatezza del fatto dal rappresentante della Procura Federale.

Ritiene questa Corte Sportiva che il Giudice Sportivo, nell’irrogare la sanzione dell’ammenda, abbia già tenuto conto della portata certamente modesta e circoscritta dell’episodio (ancorchè ampiamente percepito dallo stesso destinatario degli insulti), anche in considerazione del fatto che, per siffatte violazioni, l’art. 28 C.G.S. prevede la sanzione minima (in caso di prima violazione) dell’obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori (art. 8, primo comma, lett. d)).

Considerato altresì che il provvedimento impugnato, correttamente, non riferisce di cori, bensì dell’isolata iniziativa di uno “sparuto” gruppo di sostenitori, deve ritenersi congrua ed equa la meno afflittiva sanzione dell’ammenda di € 5.000,00, anche alla luce della collaborazione offerta dalla società per l’identificazione dei responsabili e della condanna incondizionata dell’episodio da parte della società medesima (cfr. comunicato stampa del 26.11.2019, prodotto nel corso dell’udienza del 29.11.2019).

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il reclamo della società U.S. Catanzaro 1929.

Dispone la comunicazione alla parte con posta elettronica certificata.

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