F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE Ii – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0095/CSA del 7 dicembre 2019 – (SIG. RIOLFO GIANCARLO) n. 129/2019 – 2020 Registro Reclami N. 129/2019 REGISTRO RECLAMI N. 0095/2019 REGISTRO DECISIONI
N. 129/2019 REGISTRO RECLAMI
N. 0095/2019 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
II SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Dott. Stefano Palazzi - Presidente
Dott. Roberto Vitanza – Vice Presidente
Avv. Fabio Di Cagno - Componente relatore (presente in videoconferenza)
Dotto. Carlo Bravi – Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero di registro 129 del 2019, proposto dal sig. Riolfo Giancarlo
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico del 26.11.2019 di cui al Com. Uff. n. 72/DIV;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti del procedimento;
Relatore nell'udienza del giorno 29.11.2019 l’Avv. Fabio Di Cagno e udito l’Avv. Angelucci per il reclamante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con reclamo inoltrato il 27.11.2019, preceduto da rituale dichiarazione di preannuncio con procedura d’urgenza ex art. 74, comma 2, C.G.S., il sig. Giancarlo Riolfo, allenatore del Carpi
F.C. 1909 s.r.l., ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Calcio Professionistico (C.U. n. 72/DIV del 26.11.2019) con la quale gli è stata inflitta la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara “perché esortava un proprio calciatore con frasi che incitavano alla violenza”. Episodio occorso durante la gara Virtus Vecomp Verona – Carpi del 23.11.2019, valevole per il campionato nazionale di serie C.
Il reclamante evidenzia preliminarmente come l’episodio contestato, ancorchè verificatosi in prossimità della panchina in occasione di una sostituzione, non sia stato rilevato né dal direttore di gara, né dagli assistenti, e sia stato invece refertato dal delegato di Lega (”dai che io gli voglio staccare la testa a questo qua”) e dal collaboratore della Procura Federale (“dai che io gli voglio spaccare la testa a questi qua”).
Rimarcando la circostanza che l’arbitro non aveva disposto il suo allontanamento dal terreno di gioco, il reclamante eccepisce l’inutilizzabilità, ai fini dell’avvio del procedimento sanzionatorio, di entrambi i referti, in quanto esorbitanti dai limiti imposto dagli art. 61 e 68 C.G.S..
Subordinatamente all’annullamento della sanzione richiesto in via principale, il reclamante ne invoca la riduzione alla sola ammenda o, in ulteriore subordine, alla squalifica per una giornata effettiva di gara, non ravvisando nel suo comportamento alcun effettivo incitamento alla violenza, bensì unicamente l’uso di un’espressione colorita, ma di evidente significato metaforico, da contestualizzarsi peraltro nel momento di particolare tensione agonistica che la gara stava in quel momento attraversando e dalla necessità di spronare il calciatore che stava subentrando.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo è parzialmente fondato e deve conseguentemente essere accolto nei limiti di cui al dispositivo.
Va premessa la corretta utilizzazione, nel caso di specie, dei rapporti sia del Commissario di Campo-Delegato di Lega, che del rappresentante della Procura Federale.
Fermo restando che non si tratta di un episodio di gioco, bensì del comportamento di un tesserato rilevato al di fuori del terreno e solo in occasione di una fase del gioco (la sostituzione di un calciatore), l’art. 61 C.G.S. equipara espressamente, ai fini probatori “circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”, i rapporti degli Ufficiali di gara e del Commissario di Campo. Né alcun contrasto appare ravvisabile con l’ampia elencazione (da ritenersi non tassativa) delle funzioni attribuite a quest’ultimo dall’art. 68 N.O.I.F., fermo restando che un eventuale contrasto vedrebbe prevalere la disposizione del C.G.S., anche perché sopravvenuta.
Quanto al rapporto del rappresentante della Procura Federale, non vi è motivo per escludere tale documento dal novero degli “atti di indagine” che il medesimo art. 61 C.G.S. consente di utilizzare come fonte di prova nell’ambito del procedimento sportivo.
Ciò premesso, va certamente ridimensionata la portata dell’episodio, in quanto la frase pronunciata dal sig. Giancarlo Riolfo non può essere qualificata come incitamento alla violenza e, come tale, sussumibile sotto la previsione dell’art. 39, 2° comma, C.G.S. (cui il Giudice Sportivo si è evidentemente ispirato) che commina la sanzione minima della squalifica per due giornate di gara ai tecnici responsabili di condotta gravemente antisportiva. Risulta difatti palese l’intento del tecnico non già di incitare il calciatore ad aggredire gli avversari o, addirittura, di provocare loro lesioni personali, bensì unicamente di “caricare” il proprio calciatore che stava per fare il suo ingresso sul terreno di gioco, esortandolo (con un’unica frase) a mantenere un atteggiamento sì aggressivo, ma non nei confronti degli avversari bensì unicamente sul piano agonistico della competizione.
Escluso dunque l’incitamento alla violenza, non vi è dubbio tuttavia che il Riolfo abbia fatto uso di una frase che, ancorchè contestualizzata, per contenuto e modalità di espressione ha travalicato i limiti di una giustificabile trance agonistica, così sconfinando in una condotta antisportiva ampiamente suscettibile di sanzione disciplinare che questa Corte Sportiva, in riforma del provvedimento impugnato, ridetermina nell’ammenda di € 500,00.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, sul reclamo con richiesta di procedimento d’urgenza proposto dal sig. Riolfo Giancarlo lo accoglie parzialmente e, per l’effetto, ridetermina la sanzione nell’ammenda di € 500,00. Dispone la comunicazione alla parte con posta elettronica certificata.
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