F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0099/CSA del 16 dicembre 2019 – (A.S.D. FUTSAL SANGIOVANNESE) n. 137/2019 – 2020 Registro Reclami N. 1370/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 0099/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 1370/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 0099/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Italo Pappa Presidente

Salvatore Lo Giudice Vice Presidente (relatore)

Prof. Andrea Lepore Componente

Carlo Bravi Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 0000 del 2019, proposto dalla società A.S.D. Futsal Sangiovannese rappresentata e difesa dal Presidente sig. Simone Serafini per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque di cui al Com. Uff. n. 333 del 27.11.2019;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 6.12.2019 l’avv. Salvatore Lo Giudice; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con  atto  del  29.11.2019  la  Società  A.S.D.  Futsal  Sangiovannese  preannunciava  la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque (C.U. n. 33 del 27.11.2019) con la quale, a seguito della gara Futsal Sangiovannese/Atlante Grosseto, disputatasi in data 23.11.2019, era stata inflitta, a carico del calciatore della stessa Società, Rodriguez Parra Cristians Jose, la squalifica per tre giornate effettive di gara.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la Società A.S.D. Futsal Sangiovannese faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte ritiene che il reclamo sia infondato.

Rileva infatti la Corte che la Società ricorrente non abbia fornito elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'Arbitro che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 61.1. C.G.S.), e segnatamente riguardo alla condotta posta in essere dal calciatore Rogriguez Parra. Tale condotta, alla luce di quanto riportato dal Direttore di Gara nel proprio referto, risulta correttamente sanzionata siccome qualificata “atto di violenza nei confronti di un avversario a gioco fermo”.

A prescindere dalla valutazione di gravità irritualmente introdotta nel Comunicato Ufficiale, infatti, l’atto violento a gioco fermo integra necessariamente i presupposti della fattispecie sanzionata più gravemente dal Codice di Giustizia Sportiva, a nulla rilevando le circostanze di fatto evidenziate dalla difesa circa l’asserita volontà del calciatore di “allontanare l’avversario” per “ristabilire la calma in campo” e non certo con l’intenzione di colpirlo con violenza.

Conseguentemente, la richiesta di riqualificazione della condotta ex art. 19, c.4, lett. a9) non può trovare accoglimento. Così come la richiesta di riduzione della misura della sanzione inflitta, deve essere rigettata, considerato il minimo edittale di tre giornate effettive di gara previsto dall’art. 38 del C.G.S. con riferimento alla condotta violenta, posta in essere nel caso concreto dal tesserato Rodriguez Parra Cristians Jose.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

 

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