F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0101/CSA del 16 dicembre 2019 – (S.S.D. S.N. NOTARESCO S.R.L.) n. 139/2019 – 2020 Registro Reclami N. 139/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 0101/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 139/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 0101/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Avv. Italo Pappa – Presidente

Avv. Salvatore Lo Giudice – Vice Presidente

Avv. Fabio Di Cagno - Componente relatore

Dotto. Carlo Bravi - Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 139 del 2019, proposto dalla società S.S.D. S.N. Notaresco S.r.l.  per  la  riforma  della  decisione  del  Giudice  Sportivo  presso  il  Dipartimento Interregionale del 27.11.2019 di cui al Com. Uff. n. 57;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti del procedimento;

Relatore nell'udienza del giorno 6.12.2019 l’Avv. Fabio Di Cagno; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo inoltrato il 29.11.2019, preceduto da rituale dichiarazione di preannuncio, la società S.N. Notaresco ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (C.U. n. 57 del 27.11.2019) con la quale è stata inflitta al calciatore Frulla Mattia la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara “per aver colpito con uno  schiaffo al volto un calciatore avversario”. Episodio occorso durante la gara Montegiorgio Calcio/S.N. Notaresco del 23.11.2019, valevole per il campionato nazionale di serie D.

La reclamante sostiene che l’episodio sarebbe stato travisato dal Direttore di Gara, in quanto non già di uno schiaffo si sarebbe trattato, bensì di un semplice buffetto i cui effetti il calciatore “colpito” avrebbe accentuato con il movimento della testa. Sostiene pertanto che non vi sarebbe stata alcuna intenzione, da parte del Frulla, di arrecare un danno fisico all’avversario e chiede pertanto una riduzione della squalifica ad esso inflitta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo non può essere accolto a fronte della chiara dinamica dell’evento descritta nel referto arbitrale.

Si legge difatti in tale documento ufficiale che “al 15’ del II tempo il n. 8 del Notaresco, Mattia Frulla, …a gioco fermo colpiva con uno schiaffo al volto un avversario provocandogli forte dolore”.

Risulta così smentito il preteso ridimensionamento dell’episodio da parte della reclamante, posto che il Direttore di Gara ha dettagliatamente riferito che il Frulla ha “colpito” l’avversario a gioco fermo, per di più provocandogli  “forte dolore” (circostanza evidentemente incompatibile con l’asserito “buffetto”).

Risultata così confermata la componente violenta del gesto, la sanzione comminata dal Giudice Sportivo deve conseguentemente ritenersi congrua.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, respinge il reclamo.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it