F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE Ii – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 105/CSA del 16 dicembre 2019 – (POTENZA CALCIO S.R.L.) n. 138/2019 – 2020 Registro Reclami N. 138/2019 REGISTRO RECLAMI N. 105/2020 REGISTRO DECISIONI

N. 138/2019 REGISTRO RECLAMI

N. 105/2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONE SECONDA

 

composta dai Sigg.ri:

 

Stefano Palazzi – Presidente

Fabio Di Cagno – Componente

Andrea Lepore – Componente (relatore)

Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

Sul reclamo n. 138 di registro proposto dalla società Potenza Calcio S.r.l. avverso la sanzione della squalifica dell’inibizione a tutto il 31.12.2019 inflitta al sig. Caiata Salvatore;

Per la riforma della decisione del Giudice Sportivo in Com. uff. n. 29/CIt del 28 novembre 2019.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 06.12.2019 il prof. avv. Andrea Lepore e udito il il presidente della società reclamante Sig. Caiata

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In data 2 dicembre 2019 il Potenza Calcio propone reclamo ex art. 71 C.G.S. avverso la delibera di cui in epigrafe. La reclamante rileva che non sarebbe corretta la qualificazione della condotta ascritta al signor Caiata Salvatore – presidente del sodalizio lucano – compiuta del giudice di prime cure, considerata irriguardosa, attesa l’assenza di lesività delle espressioni riportate, e rientranti, ad avviso della ricorrente, nel legittimo esercizio di un riconosciuto diritto di critica. In subordine, rileva l’eccessiva gravosità e severità della sanzione deliberata dal giudice sportivo, anche in considerazione della sussistenza di diverse circostanze attenuanti. A sostegno delle proprie argomentazioni pone una serie di precedenti giurisprudenziali di questa Corte. Segnatamente si richiama ad alcune decisioni ove nella definizione di condotta ingiuriosa o irriguardosa si fa rientrare il comportamento che si realizza allorquando il tesserato utilizzi espressioni «oggettivamente connotate da una palese mancanza di riguardo, o di rispetto, verso la persona a cui sono destinate, così oltrepassando i limiti del diritto di critica» (C.U. n. 22/CSA del 7 agosto 2018 e C.U. n. 122/CSA del 10 aprile 2018).

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il riferimento normativo per il caso che occupa si rinviene nell’art. 36 C.G.S.

Ad avviso di questa Corte il reclamo appare parzialmente fondato, sia nella parte nella quale evidenzia le differenze e particolarità di cosa debba ritenersi per diritto di critica e condotta irriguardosa o ingiuriosa, sia nella parte ove contesta la gravosità della sanzione comminata rispetto al comportamento tenuto dal Caiata. Difatti, in particolare, nel referto l’arbitro rileva che il Caiata «a gioco fermo si dirigeva con fare polemico verso la panchina avversaria costringendomi a ritardare la ripresa del gioco per due minuti e generando un clima di nervosismo tra gli addetti ai lavori. Lo stesso al termine della gara mi raggiungeva al rientro negli spogliatoi e mi diceva: “oggi è successo qualcosa di scandaloso, non è possibile, il rigore non esiste”!».

Sì che, senza alcun dubbio, se per un verso va ribadito che i dirigenti hanno il dovere, ancor più dei propri calciatori, di mantenere un contegno decoroso e osservare una condotta assolutamente esemplare nei confronti degli ufficiali di gara (art. 4 C.G.S.), e di contenere i propri impulsi emotivi, onde evitare che questi ultimi possano degenerare, come nel caso di specie, in scomposte azioni; per altro verso, anche in ragione di quanto emerso in sede dibattimentale e tenuto conto della giurisprudenza richiamata in maniera appropriata dalla reclamante, si può convenire che, pur stigmatizzando il comportamento del Caiata, la sanzione deliberata possa essere proporzionalmente ridotta rispetto ai fatti accaduti.

P.Q.M.

La Corte sportiva d’Appello Nazionale, (Sezione seconda), accoglie parzialmente il reclamo

n. 138, proposto dalla società Potenza Calcio S.r.l. e, per l’effetto, riduce la sanzione dell’inibizione fino a tutto il 10.12.2019.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

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