F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONI UNITE- 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 109/CSA del 16 dicembre 2019 – (F.C. RIETE S.R.L./REGGINA 1914 S.R.L.-) n. 119/2019 – 2020 Registro Reclami N. 119/2019 REGISTRO RECLAMI N. 1092019 REGISTRO DECISIONI

N. 119/2019 REGISTRO RECLAMI

N. 1092019 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Prof. Piero Sandulli - Presidente

Dott. Stefano Palazzi – Componente

 Avv. Italo Pappa – Componente

Avv. Massimiliano Atelli - Componente

Avv. Fabio Di Cagno - Componente relatore

Dotto. Carlo Bravi – Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 119 del 2019, proposto dalla società F.C. Rieti s.r.l.

CONTRO

 

la società Reggina 1914 s.r.l.

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Calcio Professionistico del 19.11.2019 di cui al Com. Uff. n. 67/DIV;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti del procedimento;

Relatore nell'udienza del giorno 6.12.2019 l’Avv. Fabio Di Cagno;

uditi gli Avv.ti Schilirò per la reclamante F.C. Rieti e Pisanti per la resistente Reggina; considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo inoltrato il 25.11.2019, preceduto da rituale dichiarazione di preannuncio, la società F.C. Rieti ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Calcio Professionistico (C.U. n. 67/DIV del 19.11.2019) con la quale, in relazione alla mancata disputa della gara Rieti – Reggina prevista per il 17.11.2019, le è stata inflitta la sanzione della perdita della gara medesima con il punteggio di 0 – 3, nonché l’ulteriore sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica, in quanto l’arbitro aveva constatato “che il soggetto indicato come allenatore nella distinta presentata dalla società Rieti (signor Pezzotti Lorenzo) non risultava abilitato a ricoprire detta funzione né era provvisto di autorizzazione in deroga da parte della Lega” e che trascorsi 45 minuti dall’orario di inizio di gara, la società non aveva provveduto a regolarizzare la situazione indicando un allenatore abilitato.

Espone la reclamante che nel pomeriggio del giorno 15.11.2019 aveva ricevuto comunicazione dal tecnico della squadra sig. Bruno Caneo e dal suo vice sig. Antonio Maschio di essere entrambi affetti da diverse patologie (gastroenterite virale febbrile il primo e forte dolore toracico il secondo): per precauzione, in vista della gara del 17 successivo, lo stesso giorno 15 essa società aveva inviato una PEC al “competente ufficio della FIGC” con la quale chiedeva di autorizzare l’allenatore responsabile della squadra “Berretti” sig. Lorenzo Pezzotti a ricoprire il ruolo di allenatore responsabile della prima squadra.

Espone altresì essa reclamante che, non avendo ricevuto riscontro dalla FIGC, aveva ritenuto la richiesta per assentita ed aveva pertanto indicato in distinta il Pezzotti come allenatore, precisando peraltro che sia all’arbitro che al responsabile della Procura Federale erano stati consegnati i due certificati medici attestanti l’impedimento di entrambi i tecnici titolari.

La F.C. Rieti sostiene quindi di non aver violato alcuna norma in quanto l’episodio sarebbe da attribuire ad un mero disguido che non poteva certo comportare le sanzioni di cui all’art. 10, commi 1 e 4, così come comminate dal Giudice Sportivo: rivendicando di aver faticosamente superato un periodo di grave crisi societaria, grazie all’attuale Presidenza del sodalizio, ha concluso per l’annullamento di entrambi le sanzioni, con conseguente richiesta di svolgimento della gara non disputata. In via subordinata, ha chiesto l’annullamento della penalizzazione, valendo la situazione rappresentata quantomeno come circostanza attenuante ai sensi dell’art. 13, 2° comma, C.G.S..

 Ha resistito la società Reggina con controdeduzioni inviate (anche alla controparte) il 2.12.2019 sostenendo, nella sostanza, la correttezza della procedura adotatta dal direttore di gara e l’altrettanto corretta applicazione delle sanzioni da parte del Giudice Sportivo. Evidenzia inoltre, da un lato che nessuna richiesta di autorizzazione risultava inviata alla Lega competente (né risultava prodotta alcuna richiesta inoltrata alla FIGC), dall’altro che, a tutto voler concedere, il vice allenatore sig. Antonio Maschio risultava dimesso dall’ospedale (su sua richiesta) già il giorno precedente la gara e che, pertanto, non poteva sussistere alcun impedimento alla sua presenza il giorno successivo.

Ha concluso quindi per il rigetto del reclamo e la conseguente conferma della decisione del Giudice Sportivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è infondato e deve conseguentemente essere respinto.

Deve premettersi che né la dichiarazione di preannuncio, né il reclamo della F.C. Rieti, risultano inviati alla controparte Reggina ai sensi dell’art. 72, commi 2 e 3, C.G.S.. Tale palese inammissibilità, tuttavia, trattandosi di disposizioni a tutela del contraddittorio, deve ritenersi sanata dalla costituzione di essa Reggina (anche in applicazione del generale principio di cui all’art. 164, 3° comma, c.p.c.), la quale ha regolarmente trasmesso le proprie controdeduzioni ed ha altresì partecipato alla discussione orale nel corso dell’udienza del 6.12.2019, senza nulla eccepire.

Ciò premesso, è incontestato che il sig. Lorenzo Pezzotti, indicato in distinta come allenatore della F.C. Rieti, non era abilitato a svolgere tale funzione.

La reclamante, tuttavia, sostiene di aver richiesto alla FIGC una non meglio precisata autorizzazione con PEC del 15.11.2019 di cui, tuttavia, non vi è traccia in atti: richiesta che, quand’anche fosse stata realmente inoltrata, comunque sarebbe stata del tutto irrilevante, come appresso si vedrà.

La fattispecie dedotta nel reclamo, difatti, trova puntuale disciplina nell’art. 66 N.O.I.F., ai sensi del quale “la presenza nel recinto di giuoco di un allenatore tesserato e abilitato dal Settore Tecnico per la conduzione della squadra è obbligatoria per entrambe le squadre” e “l’inosservanza di tale obbligo comporta il mancato inizio della gara con gli effetti previsti dall’art. 53, comma 2 delle N.O.I.F.” (perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 e penalizzazione di 1 punto in classifica).

La norma, per vero, prevede una deroga in caso di sussistenza di una causa di forza maggiore “comprovata dalla società e certificata dalla Lega di competenza, la quale ne darà comunicazione all’arbitro”. Tuttavia, quand’anche i dedotti impedimenti dei due allenatori titolari fossero stati sussumibili in un caso di forza maggiore, la società comunque avrebbe avuto l’onere di chiedere l’autorizzazione alla Lega Italiana Calcio Professionistico la quale, a sua volta, avrebbe dovuto informare l’arbitro.

Nulla di tutto ciò è avvenuto, sicchè resterebbe del tutto irrilevante, ai fini del comunque inapplicabile istituto del silenzio-assenso, una richiesta inoltrata ad un Ente diverso dalla Lega di appartenenza. Forza maggiore, peraltro, di dubbia ricorrenza nel caso di specie, come correttamente rilevato dalla difesa della Reggina con riferimento alle dimissioni volontarie dall’ospedale del sig. Antonio Maschio (cfr. certificato medico in atti) sin dal giorno prima della gara.

Ne consegue la corretta applicazione, da parte del Giudice Sportivo, dell’art. 10, commi 1 e 4 C.G.S., riproduttivi della fattispecie sanzionatoria dell’art. 53, 2° comma, N.O.I.F., in quanto richiamato dall’art. 66 N.O.I.F..

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezioni Unite), definitivamente pronunciando, respinge il reclamo n. 119 proposto dalla società F.C. RIETI s.r.l.

Dispone la comunicazione alle parti con posta elettronica certificata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it