F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 114/CSA del 22 dicembre 2019 – (HELLAS VERONA F.C. S.P.A.) n. 106/2019 – 2020 Registro Reclami N. 106/2019 REGISTRO RECLAMI N. 114/2019 REGISTRO DECISIONI

N. 106/2019 REGISTRO RECLAMI

N. 114/2019 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Prof. Avv. Piero Sandulli – Presidente

Prof. Avv. Paolo Tartaglia - Componente relatore

Avv. Maurizio Borgo - Componente

Dott. Carlo Bravi – Rappresentante AIA ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 106 del 2019, proposto dall’hellas Verona FC S.P.A., rappresentato e difeso dall’avvocato Stefano Fanini per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A di cui al Com. Uff. n. 80 del 05.11.2019;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 20/12/2019 il Prof. Avv. Paolo Tartaglia e udito il legale della ricorrente;

RITENUTO IN FATTO

La S.P.A. Hellas Verona FC ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara tra HELLAS VERONA e BRESCIA del 3/11/2019, il Giudice Sportivo ha comminato la sanzione della chiusura per una giornata effettiva di gara del settore denominato “poltrone est”. Tale decisione era scaturita dal fatto che durante lo svolgimento della partita il calciatore Mario Balotelli Barwuah era stato oggetto di cori di discriminazione razziale da parte di alcuni tifosi della Hellas Verona, ciò che aveva portato il Direttore di gara alla interruzione del giuoco per alcuni minuti. Il Giudice Sportivo nella sua decisione rilevava che, pur trattandosi di un “esiguo numero” di tifosi, i cori erano stati “chiaramente percepiti oltre che dal calciatore anche dal rappresentante delle Procura Federale posizionato in prossimità”, anche se successivamente si erano levati “da parte dei tifosi assiepati nell’attigua curva sud cori di sostegno, seguiti da un lungo applauso”. Pertanto riteneva di applicare la sanzione della chiusura al settore da lui individuato, non ritenendo sussistere i presupposti per l’applicazione della misura sospensiva dell’esecuzione della sanzione ai sensi dell’art. 28 comma 7 C.G.S.

La Corte a seguito del reclamo si è riunita il 21/11/2019 e, visto il gravame promosso e sentito il legale difensore della ricorrente, ha emanato ordinanza con cui, impregiudicata ogni valutazione in rito e nel merito, ha richiesto un supplemento istruttorio “dando mandato alla Procura Federale di individuare con esattezza il settore di provenienza dei cori di discriminazione razziale nonché la loro percezione e dimensione”.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere in via principale l’annullamento della sanzione comminata nei confronti della Hellas Verona FC, in via subordinata la sospensione immediata dell’esecuzione della sanzione impugnata, nonché l’espletamento di un supplemento d’indagine, e in via ulteriormente gradata l’accertamento dell’esatto settore di provenienza del fatto segnalato disponendone la chiusura con applicazione della sospensione dell’esecuzione della sanzione la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare, in via preliminare ha eccepito che era stato erroneamente individuato come settore di provenienza dei cori l’intero settore “poltrone est” (che ha una capienza di 3590 posti occupata durante la gara complessivamente da 3157 spettatori) dello Stadio Bentegodi di Verona quando, invece, avrebbe dovuto farsi riferimento unicamente al blocco numero 8 all’interno di tale settore (che ha una capienza complessiva di 207 posti ed era occupato al giorno della partita da 146 spettatori).

In secondo luogo la ricorrente ha dedotto il motivo di errata applicazione da parte del Giudice Sportivo di quanto previsto dagli artt. 28 e 29 C.G.S. con conseguente abnormità dell’afflittività della sanzione comminata.

Inoltre, la stessa società reclamante ha evidenziato la mancanza del requisito di dimensione e percezione reale del fenomeno ex art. 28 C.G.S. Al riguardo ha rilevato che si trattava di un episodio riferibile solo a 10/15 spettatori, a fronte di 17.661 presenti nello stadio durante la gara, 3.157 nello specifico settore “poltrone est” e 146 nel blocco numero 8 e che, inoltre, tale episodio sarebbe stato percepito da uno solo dei tre collaboratori della Procura Federale, presenti in loco.

Infine, la ricorrente ha dedotto la errata mancata applicazione dell’esimente ex art. 29 comma 1 C.G.S. dovendosi ravvisare la sussistenza di almeno tre delle circostanze previste dalla norma richiamata e la errata mancata applicazione della sospensione dell’esecuzione della sanzione ex art. 28 comma 4.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte nella riunione del 20 dicembre 2019 ha preso atto della relazione pervenutale dalla Procura Federale. In tale relazione il collaboratore della Procura Del Pennino ha precisato che “i tifosi che avevano effettuato i cori erano allocati nel settore immediatamente adiacente la curva sud che … è contrassegnato dal numero 8 … dove erano allocati circa 100 tifosi”. Egli, inoltre, ha affermato di aver personalmente udito i cori di discriminazione provenienti da un numero di 10/15 tifosi precisando che “seppur la percezione è stata minima essendo il numero dei soggetti che l’avevano posta in essere limitato, ho potuto percepirli distintamente”.

In tale riunione la Corte ha, inoltre, preso in esame le osservazioni in replica alla relazione integrativa depositata dalla Procura Federale svolte dal legale della ricorrente, nonché ha consentito allo stesso di svolgere ulteriori deduzioni orali in udienza.

La Corte rileva che il ricorso va parzialmente accolto.

Infatti si evince dalla relazione integrativa predisposta dalla Procura Federale che il settore di provenienza dei cori non era quello oggetto della sanzione comminata dal Giudice Sportivo, ovvero il settore “poltrone est”, bensì solo una parte limitata pari a poco più di duecento posti dello stesso settore consistente nel blocco numero 8 all’interno del più ampio settore “poltrone est” di circa tremila posti.

Quanto alla dimensione e alla percezione reale del fenomeno, requisiti richiesti dall’art. 28 comma 4 C.G.S. per l’applicazione delle sanzioni, essi appaiono non significativamente rilevanti. Tuttavia, l’episodio è stato di particolare gravità tanto da indurre l’Arbitro ad una interruzione della partita e la valutazione da parte della Corte deve essere pertanto compiuta attraverso un’analisi che va svolta caso per caso, senza discostarsi dalle linee guida dettate dal legislatore, relative alla durata, alla dimensione, alla percezione ed alla reiterazione, ciò anche al fine di valutare la sospensione condizionale della sanzione.

Quanto all’applicazione delle esimenti richieste dalla reclamante e previste dall’all’art. 29 C.G.S. la Corte non ritiene di poter ravvisare la congiunta sussistenza di tre delle circostanze richiamate da detta norma.

Essa, pertanto, reputa che la sanzione comminata dal Giudice sportivo vada riformata disponendo la chiusura del solo blocco numero 8 del settore “poltrone est” dello Stadio Bentegodi di Verona, ritenendo di dover sospendere la esecuzione della sanzione, come previsto dall’art. 28 comma 7 C.G.S., ciò che comporta la sottoposizione della società ad un periodo di prova di un anno.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie in parte il ricorso n. 106 proposto dalla società Hellas Verona FC S.P.A. e, per l’effetto, dispone la chiusura del settore contrassegnato dal numero “8” delle “poltrone est” dell’impianto Bentegodi di Verona, con sospensione condizionata della sanzione ai sensi dell’art. 28 comma 7 C.G.S..

Dispone  la  comunicazione  alle  parti  tramite  i  loro  difensori  con  posta  elettronica certificata.

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