F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 116/CSA del 30 dicembre 2019 – (S.S.D. MARSALA CALCIO ARL/ASD SAN TOMMASO CALCIO) n. 147/2019 – 2020 Registro Reclami N. 147/2019 REGISTRO RECLAMI N. 116/2019 REGISTRO DECISIONI

 

N. 147/2019 REGISTRO RECLAMI

N. 116/2019 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa - Presidente

Maurizio Borgo - Componente

Paolo Del Vecchio - Componente (relatore) (videoconferenza)

Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 147 del 2019, proposto dalla società SSD Marsala Calcio A.R.L., in persona del suo legale rappresentate p.t., Presidente Domenico Cottone, avverso decisioni merito gara Campionato Nazionale Serie D, girone I, tra Acd San Tommaso Calcio/Ssd Marsala Calcio del 20.11.2019;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 20.12.2019 l’Avv. Paolo Del Vecchio;

RITENUTO IN FATTO

Con decisione pubblicata mediante C.U. n. 61/DIV del 04.12.2019, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha respinto il reclamo presentato dalla società SSD Marsala Calcio A.R.L. e per l’effetto ha convalidato il risultato della gara Acd San Tommaso Calcio/Ssd Marsala Calcio del 20.11.2019, valevole per 14^ giornata del Campionato Nazionale di Serie D, girone I, conclusasi con il punteggio di 2-1 a sfavore della reclamante.

La Società SSD Marsala Calcio ha eccepito la irregolarità della posizione del calciatore Marco Colarusso, poiché ritualmente schierato con il n. 6 dalla resistente ACD San Tommaso Calcio nonostante l’espulsione per somma di ammonizioni rimediata nel corso della gara di Campionato San Tommaso Calcio/Roccella disputata in data 17.11.2019 e conseguente squalifica per una giornata effettiva di gara.

Il Giudice Sportivo, di contro, ha respinto il ricorso proposto dalla SSD Marsala Calcio, motivando, in particolare, l’infondatezza del richiamo all’art. 137, comma II, C.G.S., operato dalla reclamante a sostegno delle proprie ragioni.

Avverso tale decisione la società SSD Marsala Calcio ha presentato reclamo dinanzi a questa Corte Sportiva Nazionale d’Appello chiedendo, in riforma della decisione assunta dal Giudice Sportivo, di dichiarare l’irregolarità della posizione del calciatore Marco Colarusso, quindi di applicare la sanzione ex art. 10 C.G.S. della perdita della gara con il punteggio di 0-3.

E’ stata convenuta nel procedimento, quale contro-interessata, la società ACD San Tommaso, la quale, ai sensi dell’art. 72, comma C.G.S., è intervenuta eccependo l’infondatezza delle argomentazioni addotte dalla reclamante e chiedendo, per l’effetto, di confermare la decisione del Giudice Sportivo.

La reclamante ha contestato la decisione del Giudice Sportivo eccependo l’errata interpretazione delle disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva e in particolare la mancata applicazione dell’art. 137, comma II, C.G.S., in ragione del quale sarebbe dovuta discendere ipso iure la squalifica del calciatore Marco Colarusso.

Il reclamo proposto dalla società SSD Marsala Calcio A.R.L. è infondato e deve essere rigettato

CONSIDERATO IN DIRITTO

Per meglio comprendere le ragioni del contendere si rende necessario il preventivo esame delle norme richiamate dal Giudice Sportivo nella decisione 61/DIV del 04.12.2019 qui impugnata.

Ai sensi dell’art. 21, comma I, C.G.S., “le sanzioni che comportano la squalifica di calciatori e tecnici devono essere scontate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione, salvo quanto previsto dall'art. 137, comma 2”.

Ne deriva che, salvo ipotesi tassative, la squalifica di calciatori e tecnici è conseguenza necessaria del provvedimento adottato dal Giudice Sportivo sulla base dei referti arbitrali pervenuti al termine della relativa giornata di Campionato.

Invero l’art. 137, comma 2, C.G.S., inserito all’interno del Titolo VII, di “Disciplina sportiva in ambito regionale della LND e del settore per l’attività giovanile e scolastica”, stabilisce al comma 2, che “ad eccezione delle gare relative alle categorie “Pulcini” ed “Esordienti”, il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice sportivo. Le modalità di esecuzione della squalifica automatica sono le stesse di cui al comma 1. I Comitati e le Divisioni debbono pubblicare, nel proprio comunicato ufficiale, l'elenco dei calciatori espulsi ai quali si applica la squalifica automatica. Tale sanzione può essere aggravata con provvedimento del Giudice sportivo”.

Tale norma ha carattere speciale, trovando esclusiva applicazione in ambito regionale della LND e del settore per l’attività giovanile e scolastica.

A giudizio della reclamante l’art. 21, comma I, C.G.S., invece andrebbe letto e applicato integralmente, comprendendo la salvezza finale con il richiamo dell’art. 137, comma II, C.G.S., che troverebbe applicazione al caso di specie.

La tesi sostenuta dalla società reclamante non può essere condivisa.

L’art. 137, comma II, C.G.S., sebbene evocato dall’art. 21, comma I, C.G.S. fa riferimento ad ipotesi tassative, quali la disputa di gare relative a competizioni di carattere regionale ovvero relative al settore per l’attività giovanile e scolastica.

All’opposto la società SSD Marsala Calcio A.R.L. milita e partecipa al Campionato Nazionale di Serie D, girone I.

Trattandosi di competizione di rilevanza nazionale non può, infatti, trovare applicazione la predetta disciplina di settore.

Ne deriva, pertanto, che il Giudice Sportivo, a ragione, ha applicato solo la prima parte dell’art. 21, comma I, C.G.S. senza il rinvio all’art. 137, comma II, C.G.S., su cui, invece, insiste la società reclamante.

Non essendo stato pubblicato alcun provvedimento di squalifica a carico la posizione del calciatore Marco Colarusso, questi è da ritenersi a tutti gli effetti “regolare”, ragion per cui nessun dubbio residua circa la legittimità del suo impiego durante la gara ACD San Tommaso Calcio/Ssd Marsala Calcio del 20.11.2019, valevole per 14^ giornata del Campionato Nazionale di Serie D, girone I, conclusasi con il punteggio di 2-1.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo

n. 147 proposto dalla società SSD Marsala Calcio A.R.L..

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori a mezzo posta elettronica certificata.

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