F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 117/CSA del 30 dicembre 2019 – (U.S.D. BRENO) n. 151/2019 – 2020 Registro Reclami N. 151/2019 REGISTRO RECLAMI N. 117/2019 REGISTRO DECISIONI

N. 151/2019 REGISTRO RECLAMI

N. 117/2019 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Avv. Italo Pappa - Presidente

Avv. Maurizio Borgo - Componente relatore

Avv. Paolo Del Vecchio – Componente

Dott. Carlo Bravi – Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 151 del 2019, proposto dalla società U.S.D. Breno;

per la riforma della decisione Giudice Sportivo della Lega Nazionale Dilettanti di cui al Com. Uff. n. 64 dell’11.12.2019;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore dell’udienza del giorno 20 dicembre 2019 l’Avv. Maurizio Borgo Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto, spedito in data 11.12.19, la Società U.S.D. Breno preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega Nazionale Dilettanti di cui al Com. Uff. n. 64 dell’11.12.2019 della predetta Lega, con la quale, a seguito della gara BRENO-FANFULLA, disputatasi in data 8.12.2019, era stata irrogata, a carico della medesima Società, la sanzione dell’ammenda di € 3.000, oltre a quella della disputa di due gare a porte chiuse.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la Società U.S.D. BRENO faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

A sostegno dell’impugnazione, diretta ad ottenere l’annullamento della sanzione della disputa di due gare a porte chiuse, la Società reclamante ha invocato l’assenza di precedenti nonché la circostanza di avere adottato, successivamente alla gara di cui è procedimento, degli accorgimenti, tra cui l’installazione di un tunnel mobile che collega il locale spogliatoi al terreno di gioco, volti ad evitare il ripetersi dei gravi fatti verificatisi in data 8 dicembre.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte ritine che il reclamo vada respinto atteso che la Società reclamante non ha contestato che, in occasione della gara BRENO-FANFULLA, disputatasi in data 8.12.2019, siano state poste in essere, da parte dei sostenitori della U.S.D. BRENO, condotte pericolose per l’incolumità fisica degli Ufficiali di Gara che, solo per mera fortuna, non hanno avuto gravi conseguenze. Condotte, la cui gravità giustifica, ampiamente, la sanzione della disputa di due gare a porte chiuse.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale, (Sezione terza) definitivamente pronunciando, respinge il reclamo il reclamo n. 151, proposto dalla società U.S.D. Breno.

Dispone  la  comunicazione  alle  parti  tramite  i  loro  difensori  con  posta  elettronica certificata.

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