F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 123/CSA del 28 dicembre 2019 – (CASERTANA F.C.) n. 145/2019 – 2020 Registro Reclami N. 145/2019 REGISTRO RECLAMI N. 123/2019 REGISTRO DECISIONI

N. 145/2019 REGISTRO RECLAMI

N. 123/2019 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Dott. Stefano Palazzi - Presidente

Dott. Roberto Vitanza – Vice Presidente

Avv. Fabio Di Cagno - Componente relatore (videoconferenza)

Dotto. Carlo Bravi - Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 145 del 2019, proposto dalla società Casertana F.C. per  la  riforma  della  decisione  del  Giudice  Sportivo  presso  la  Lega  Italiana  Calcio Professionistico del 3.12.2019 di cui al Com. Uff. n. 78/DIV;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti del procedimento;

Relatore nell'udienza del giorno 20.12.2019 l’Avv. Fabio Di Cagno (videoconferenza) e udito l’Avv. Lilli Stanco in sostituzione dell’Avv. Eduardo Chiacchio per la reclamante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo inoltrato in data 11.12.2019, preceduto da rituale dichiarazione di preannuncio, la società Casertana F.C. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Calcio Professionistico (C.U. n. 78/DIV del 3.12.2019) con la quale è stata inflitta al sig. Giuseppe D’Agostino la sanzione dell’inibizione a tutto il 15.3.2020 e dell’ammenda di € 3.000,00 “perché, al termine del primo tempo di gara, si introduceva indebitamente negli spogliatoi ed avvicinava l’arbitro per rivolgergli frasi gravemente minacciose e offensive”. Episodio avvenuto nel corso della gara Casertana – Paganese del 1.12.2019, valevole per il campionato nazionale di serie C, girone C.

La reclamante, pur riconoscendo il comportamento stigmatizzabile del proprio dirigente, nega tuttavia il tenore offensivo o minaccioso delle espressioni da costui profferite, dovendo le stesse considerarsi al più irriguardose o irrispettose. Nega altresì che il D’Agostino avesse in alcun modo inteso ledere il prestigio e l’onorabilità dell’Arbitro e tantomeno condizionarne la sua serenità psicologica, per essersi egli limitato a mere manifestazioni di dissenso rispetto ad alcune decisioni tecniche.

Conclude pertanto per un’equa riduzione della sanzione comminata dal Giudice Sportivo, anche in applicazione dell’istituto della continuazione, per essersi gli addebiti consumati in un unico contesto temporale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è infondato e deve conseguentemente essere respinto, posto che le argomentazioni difensive della reclamante risultano smentite dal referto arbitrale e dalle concordi relazioni del Delegato di Lega e del rappresentante della Procura Federale.

In particolare, riferisce l’arbitro sig. Giuseppe Collu che il D’Agostino Giuseppe, Presidente della società Casertana F.C., durante l’intervallo della gara “entrava da una porta di servizio adiacente alla porta del mio spogliatoio e mi urlava contro: io sono il Presidente! Sei una vergogna! Chi cazzo ti ha mandato? Hai rovinato la partita! Il rigore era inesistente. Voi non sapete chi cazzo sono io, vedrete cosa vi faccio! Non venite a casa mia a comandare. Tutte queste frasi sono state urlate con fare minaccioso ed intimidatorio dando pugni alla porta dello spogliatoio senza però riportare danni. Al termine della gara quando rientravo negli spogliatoi era nuovamente nel corridoio che portava al mio spogliatoio e continuava a urlare le offese sopra citate. Mentre i dirigenti della Lega e della Procura erano nel mio spogliatoio e mi chiedevano se tutto andava bene, alcune persone non identificabili colpivano con dei pugni sulla finestra dello spogliatoio urlando contro la terna: voi non uscite vivi da qui. Bastardi! Pezzi di merda!”

Ha inoltre rilevato il collaboratore della Procura Federale che, nel medesimo frangente, “il Presidente urlava tra le altre cose: sto pezzo di merda, hai visto cosa hai combinato, sei scarso”

Contrariamente dunque a quanto sostenuto dalla reclamante, è agevole riscontrare, nelle espressioni pronunciate dal D’Agostino, una portata tanto offensiva, perché lesiva dell’onorabilità e del prestigio dell’arbitro, quanto minacciosa, perché prefigurante non meglio specificate conseguenze; il tutto accompagnato da alcuni colpi dal medesimo inferti alla porta dello spogliatoio.

La condotta del D’Agostino risulta peraltro aggravata dal rivestire egli la carica di Presidente della società (art. 14, lett. a), C.G.S.) e dall’avere inoltre contribuito, con il suo comportamento, a creare uno stato di tensione generale sfociato, al termine della gara, in manifestazioni violente e minacciose da parte di persone non identificate.

Né può essere applicato l’istituto della continuazione invocato dalla reclamante, posto che le stesse offese risultano profferite dal D’Agostino in contesti temporali diversi (nell’intervallo ed al termine della gara).

Per completezza, va evidenziato che la difesa della reclamante, nel corso della discussione, ha invocato un recentissimo precedente di questa Corte Sportiva (riduzione della sanzione inflitta al Presidente della società Potenza Calcio - reclamo n. 138 - riunione del 6.12.2019), sostenendone l’identità della fattispecie, laddove invece trattasi di situazioni affatto diverse, non essendo stata contestata, in quel caso, alcuna condotta offensiva o minacciosa.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il reclamo n. 145 proposto dalla società Casertana F.C..

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